CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 gennaio 2023
Cassazione n. 01137/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15919/2014R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via le Angelico n. 38, presso lo studio del l ’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del FRIULI–[OSCURATO:PERSONA] n. 124 /0 1 /201 3 , depositata il 10 dicembre 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] IRPEF2006 R.G. N.15919/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate –Direzione provinciale di Udine notificava, in data 9 agosto 2010, a [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento n. TI9010102008/2010, con il quale dichiarava inefficace l’affrancamento dei terreni edificabili siti in Tarvisio e già di proprietà del suddetto contribuente, operato ai sensi dell’art. 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 –terreni stimati, con perizia ex art. 7 cit., in € 182.932,00, ed alienati in data 28 febbraio 2006 con atto per [OSCURATO:PERSONA] di Tolmezzo n. 46415 rep., per il minor prezzo di € 172.000,00 – e determinava una plusvalenza tassabile ai fini IRPEF conseguita dal contribuente con riferimento ai valori originari (€ 89.798,00, più l’imposta di registro versata), dichiarati nel titolo originario di provenienza dei medesimi terreni, ovvero un atto di compravendita stipulato nel corso dell’anno 2000. 2. Proposto dal contribuente ricorso avviso tale avviso di accertamento, la Commissione tributaria provinciale di Udine , con sentenza n. 237 / 0 1/201 2 dell’11 dicembre 2012, lo accoglieva, annullando l’avviso di accertamento e condannando l’Ufficio a rifondere al ricorrente sia quanto dallo stesso pagato a titolo di sanzione, sia le spese di giudizio. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Friuli - [OSCURATO:PERSONA] , con sentenza n. 124/01/2013 , pronunciata il 26 novembre 2013 e depositata in segreteria il 10 dicembre 2013, rigettava l’appello, condannando l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite. 4. Avverso tale sentenza haproposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 22 novembre 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal R.G. N.15919/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che: 6. Preliminarmente va rilevato che il contribuente/contro ricorrente ha presentato istanza di sospensione del processo ex art. 5, comma 10, l. 31 agosto 2022, n. 130, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata della presente lite, ai sensi della disposizione suindicata, nei termini ivi previsti. Ricorrono i presupposti per la concessione della richiesta sospensione, trattandosi di controversia tributaria pendente dinanzi alla Corte di cassazione alla data del 16 settembre 2022 , non riguardante risorse proprie della UE o somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, per la quale l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente in primo e secondo grado, ed il cui valore –determinato ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – non è superiore ad € 100.000,00. 7. Deve quindi essere disposta la sospensione del giudizio fino al 16 gennaio 2023 (centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge n. 130/2002, avvenuta il 16 settembre 2022), con rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte dispone la sospensione del giudizio , nei termini di cui in motivazione. Rinvia a nuovo ruolo l