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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34035/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5925/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] D’OTRANTO,in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza n. 1280/2022della [OSCURATO:PERSONA] , depositata ilgiorno 30 dicembre 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 novembre2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RESPONSABILITA’ CIVILE P.A. r.g. n. 5925/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. domandò giudizialmente la condanna solidale del Comune di [OSCURATO:PERSONA]Otranto e di [OSCURATO:PERSONA], dirigente dell’Ufficio tecnico dell’ente, al risarcimento dei danni subiti per l’affidamento incolpevole riposto sulla legittimità del permesso di costruire n. 104/2005 del 16 giugno 2005 e del successivo permesso in variante n. 134/2006 del 31 agosto 2006, rilasciati in favore dell’attrice e poi definitivamente annullati (dopo una prima, in parte difforme, decisione del T.A.R.

Puglia) dal Consiglio di Stato su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (proprietari di fondi confinanti con quello oggetto dei permessi)per avere il predetto Comune assentito l’edificazione di un fabbricato di tipologia non consentita nella zona di riferimento, con conseguente emanazione di un ordine di demolizione degli immobili realizzati dall’attrice in forza dei permessi in parola, provvedimento infine convertito in una sanzione pecuniaria di euro 1.395.046,80, pari al valore venale delleopere abusivamente eseguite; all’esito del giudizio di prime cure, celebrato nell’attiva resistenza di ambedue i convenuti, l’adito Tribunale di Lecce accolse parzialmente la domanda attorea, emettendo condanna solidale al pagamento di euro 1.395.046,80, a titolo di ristoro del danno emergente, rigettando le istanze risarcitorie per il danno da lucro cessante, da perdita di chancesimprenditoriali e da lesione dell’immagine della società; la pronuncia è stata riformata, con integrale rigetto dell’originaria domanda attorea, dalla decisione in epigrafe, resa in accoglimento degli appelli separatamente proposti (e poi riuniti) da [OSCURATO:PERSONA] e dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]Otrantoe con rigetto dell’altro appello (anch’esso riunito) interposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per un motivo; r.g. n. 5925/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] resistono, con distinti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di [OSCURATO:PERSONA]Otranto; con provvedimento del 6 febbraio2024, è stata formulata, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., sintetica proposta di definizione del ricorso giustificata dallainammissibilità dello stesso ; più specificamente, con detta proposta si è ritenuto che: « -) il motivo unico di ricorso, nella parte in cui lamenta i vizi di ultrapetizione e violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova, è manifestamente infondato; la Corte d’appello, infatti, non ha deciso la causa facendo applicazione del principio dell’onere della prova, ma ha ritenuto concretamente dimostrata da parte della P.A. l’assenza di colpa (p. 17 della sentenza impugnata); -) nella parte restante il motivo unico di ricorso è inammissibile, in quanto con esso si censura il giudizio con cui la Corte d’appello ha ritenuto non colposa la condotta della P.A. e del suo funzionario, e la censura viene motivata assumendo che la Corte d’appello avrebbe sottovalutato varie circostanze di fatto rivelatrici della colpa.

In tal modo la società ricorrente invoca da questa Corte un sindacato su un tipico apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità»; a seguito di tempestiva istanza di decisione di parte ricorrente è stata fissata l’adunanza camerale sopra indicata, in vista della quale il Procuratore Generale ha depositato conclusioni motivate nel senso della inammissibilità del ricorso e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria illustrativa; Considerato che l’unico motivo di ricorso prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1127, 2043 e 2697 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ. per aver la Corte d’appello «erroneamente qualificato la natura della r.g. n. 5925/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] responsabilità della P.A., così incorrendo in un vizio di ultra petizione, ed aver, altrettanto erroneamente, riconosciuto l’esistenza di un errore scusabile tale da escluderne la colpa, invertendo l’onere probatorio»; ad avviso di parte ricorrente, il giudice territoriale ha, trasgredendo l’art. 112 cod. proc. civ., qualificato sub specie di responsabilità extracontrattuale la domanda attorea, con cui era stata invece esercitata un’azione risarcitoria di natura contrattuale, ascrivibile al paradigma della responsabilità da contatto sociale: per l’effetto, ha erroneamente individuato le norme da applicare al caso in tema di gradazione della colpa ed elemento soggettivo ai fini dell’addebito di responsabilità, ripartizione dell’onere probatorio e concorso del fatto colposo del creditore; assume, in senso contrario, la ricorrente che, una volta inquadrata la vicendacontroversa « secondo gli stilemi propri della responsabilità contrattuale, l’unico corollario possibile è quello del riconoscimento della legittimità dell’affidamento riposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei permessi di costruire così come assentiti», non ravvisandosi né un dolo della società nell’avanzare la richiesta dei permessi né una evidente illegittimità degli stessi; il ricorso è inammissibile, per le ragioni esplicitate nella proposta di sintetica definizione, di seguito soltanto meglio sviluppate, anche con riferimento alle argomentazioni svolte nella istanza di decisione; queste ultime vanno infatti esaminate, al contrario di quanto opinato da Cass. 27/03/2024, n. 8303, secondo cui: «nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), con l’istanza di cui al secondo comma il ricorrente deve limitarsi a chiedere la definizione della causa e non può inserirvi altri contenuti estranei allo scopo, dei quali non potrà tenersi conto (Nella specie, la S.C. non ha tenuto conto di quella parte dell’istanza ex art. 380-bis, secondo comma,cod. proc. r.g. n. 5925/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] civ., contenente apprezzamenti giuridici, tali da renderla una sorta di integrazione del ricorso o di memoria atipica, anteriore alla fissazione della trattazione della causa, anziché successiva)»; dissentendo dal testé trascritto precedente, osserva il Collegio che -ferma l’irritualità dell’enunciazione di motivi di dissenso rispetto alla proposta di definizione nell’istanza di decisione, quest’ultima invero risolvendosi soltanto nella richiesta di definire il ricorso collegialmente secondo la procedura camerale e, pertanto, non richiedendo alcuna motivazione -l’applicazione del generale principio dell’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo non impedisce di apprezzare l’eventuale contenuto critico della istanza di decisione alla stregua di una memoria difensiva di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; sul punto,è sufficiente considerare che l’anticipazione nell’istanza dei contenuti che dovrebbero essere affidati alla memoria cui allude il secondo comma dell’art. 380.bis.1 cod. proc. civ. , non osta in alcun modo all’espletamentodella funzione della memoria, giacché il Collegio deve necessariamente prendere visione dell’istanza per procedere all’esame del ricorso e, quindi, leggerne e percepirne il contenutopur eccedente rispetto allo scopo dell’istanza: da ciò consegue che la percezione di detto contenuto, concretandosi nella conoscenza di una interlocuzione argomentativa della parte oggettivamente idonea a rivestire la funzione propria della memoria (in ogni caso, comunque, nei limiti funzionali tipicamente propri della memoria, con esclusione di motivi aggiuntivi o integrativi rispetto al ricorso) ed avvenendo nei margini temporali consentiti per il deposito di una memoria, impedisce di reputarne l’irritualità per inosservanza della forma, dovendo applicarsi il precetto del terzo comma dell’art. 156 cod. proc. civ.; ciòpremesso, si rileva in primis che la denunciata inosservanza del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato per errata sussunzione (e disamina) in termini di illecito aquiliano della domanda r.g. n. 5925/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] attorea non attinge criticamente la ratio decidendi al riguardo sviluppata nella impugnata pronuncia; ed invero, in essa, la Corte d’appello ha ritenuto la formazione di un giudicato interno sulla qualificazione dell’azione esperita; così, con inequivoca chiarezza, leggesi a pagina 11 della sentenza qui gravata: «la qualificazione della domanda risarcitoria in scrutinio, come di danno da affidamento incolpevole del privato nei confronti della P.A., di chiara natura aquiliana, non è stata oggetto di alcuna censura in sede di appello, da parte di nessuna parte, con conseguente preclusione per il Collegio di ogni diversa valutazione sul punto, in termini di responsabilità da contratto sociale ovvero di natura contrattuale, pure introdotte dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in sede di discussione orale»; rispetto a questa argomentazione, il motivo di ricorso in esame appare, in tutta evidenza, eccentrico ed inconferente, dacché, del tutto ignorando la preclusione processuale affermata dalla Corte territoriale, si limita a replicare assertivamente la configurabilità nella vicenda di una domanda risarcitoria di natura contrattuale; tanto si aggiunge al rilievo, già operato nella sintetica proposta di definizionee di per sé dirimente, di non pertinenza della contestazione sulla violazione dei criteri di riparto dell’onere della prova, fondandosi la decisione qui gravata sulla positiva dimostrazione, ad opera delle parti convenute, dell’assenza dell’elemento soggettivo della colpa; del pari, come pure osservato nella proposta, gli ulteriori argomenti esposti dal ricorrente (peraltro da questi inquadrati nella prospettiva di una responsabilità contrattuale degli originari convenuti, esulante, come detto, dal thema decidendum del giudizio di appello) sono diretti a sollecitare questa Corte ad un riesame delle circostanze fattuali rivelatrici della colpa della P.A., finendo così con il concernere un tipico apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile r.g. n. 5925/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in sede di legittimità, se non negli angusti limiti dei vizi motivazionali rilevanti ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., vizi nella specie nemmeno adombrati da parte ricorrente; da ultimo, a definitivo conforto della inammissibilità del ricorso, giova notare come esso non rivolga alcuna censura alla motivazione della sentenza nella parte in cui, con autonoma ratio decidendidi per sé idonea a fondare l’adottata statuizione di rigetto della domanda risarcitoria, rileva l’insussistenza di «un danno ingiusto per violazione del diritto di edificare del privato, derivato alla società a seguito delle sentenze di annullamento del provvedimento amministrativo illegittimo posto che il bene della vita sotteso alla sua istanza –di poter edificare in una zona realizzando un immobile in contrasto con la relativa strumentazione urbanistica – di fatto non è interesse meritevole di tutela e non giustifica il risarcimento richiesto»; il ricorso è, in conclusione, dichiarato inammissibile, in conformità alla sintetica proposta di definizione; il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue la soccombenza, con liquidazione parametrata per ogni controricorrente alle attività difensive concretamente esplicate nel grado; dalla conformità della decisione finale alla sintetica proposta di definizionediscende l’adozione dei provvedimenti di condanna (nelle misure indicate in dispositivo) di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., giusta l’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ.; atteso l’esito del ricorso, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari r.g. n. 5925/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dello stesso art. 13; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., alla refusione in favore di parte controricorrente, Comune di [OSCURATO:PERSONA]Otranto, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro12.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; condanna parte ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., alla refusione in favore di parte controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 16.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; condanna parte ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., al pagamento in favore di parte controricorrente, Comune di [OSCURATO:PERSONA]Otranto, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma di euro 6.000; condanna parte ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., al pagamento in favore di parte controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma di euro 8.000; condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.al pagamento in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma di euro5.000; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore r.g. n. 5925/2023 Con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5925/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] D’OTRANTO,in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza n. 1280/2022della [OSCURATO:PERSONA] , depositata ilgiorno 30 dicembre 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 novembre2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RESPONSABILITA’ CIVILE P.A. r.g. n. 5925/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. domandò giudizialmente la condanna solidale del Comune di [OSCURATO:PERSONA]Otranto e di [OSCURATO:PERSONA], dirigente dell’Ufficio tecnico dell’ente, al risarcimento dei danni subiti per l’affidamento incolpevole riposto sulla legittimità del permesso di costruire n. 104/2005 del 16 giugno 2005 e del successivo permesso in variante n. 134/2006 del 31 agosto 2006, rilasciati in favore dell’attrice e poi definitivamente annullati (dopo una prima, in parte difforme, decisione del T.A.R. Puglia) dal Consiglio di Stato su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (proprietari di fondi confinanti con quello oggetto dei permessi)per avere il predetto Comune assentito l’edificazione di un fabbricato di tipologia non consentita nella zona di riferimento, con conseguente emanazione di un ordine di demolizione degli immobili realizzati dall’attrice in forza dei permessi in parola, provvedimento infine convertito in una sanzione pecuniaria di euro 1.395.046,80, pari al valore venale delleopere abusivamente eseguite; all’esito del giudizio di prime cure, celebrato nell’attiva resistenza di ambedue i convenuti, l’adito Tribunale di Lecce accolse parzialmente la domanda attorea, emettendo condanna solidale al pagamento di euro 1.395.046,80, a titolo di ristoro del danno emergente, rigettando le istanze risarcitorie per il danno da lucro cessante, da perdita di chancesimprenditoriali e da lesione dell’immagine della società; la pronuncia è stata riformata, con integrale rigetto dell’originaria domanda attorea, dalla decisione in epigrafe, resa in accoglimento degli appelli separatamente proposti (e poi riuniti) da [OSCURATO:PERSONA] e dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]Otrantoe con rigetto dell’altro appello (anch’esso riunito) interposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per un motivo; r.g. n. 5925/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] resistono, con distinti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di [OSCURATO:PERSONA]Otranto; con provvedimento del 6 febbraio2024, è stata formulata, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., sintetica proposta di definizione del ricorso giustificata dallainammissibilità dello stesso ; più specificamente, con detta proposta si è ritenuto che: « -) il motivo unico di ricorso, nella parte in cui lamenta i vizi di ultrapetizione e violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova, è manifestamente infondato; la Corte d’appello, infatti, non ha deciso la causa facendo applicazione del principio dell’onere della prova, ma ha ritenuto concretamente dimostrata da parte della P.A. l’assenza di colpa (p. 17 della sentenza impugnata); -) nella parte restante il motivo unico di ricorso è inammissibile, in quanto con esso si censura il giudizio con cui la Corte d’appello ha ritenuto non colposa la condotta della P.A. e del suo funzionario, e la censura viene motivata assumendo che la Corte d’appello avrebbe sottovalutato varie circostanze di fatto rivelatrici della colpa. In tal modo la società ricorrente invoca da questa Corte un sindacato su un tipico apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità»; a seguito di tempestiva istanza di decisione di parte ricorrente è stata fissata l’adunanza camerale sopra indicata, in vista della quale il Procuratore Generale ha depositato conclusioni motivate nel senso della inammissibilità del ricorso e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria illustrativa; Considerato che l’unico motivo di ricorso prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1127, 2043 e 2697 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ. per aver la Corte d’appello «erroneamente qualificato la natura della r.g. n. 5925/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] responsabilità della P.A., così incorrendo in un vizio di ultra petizione, ed aver, altrettanto erroneamente, riconosciuto l’esistenza di un errore scusabile tale da escluderne la colpa, invertendo l’onere probatorio»; ad avviso di parte ricorrente, il giudice territoriale ha, trasgredendo l’art. 112 cod. proc. civ., qualificato sub specie di responsabilità extracontrattuale la domanda attorea, con cui era stata invece esercitata un’azione risarcitoria di natura contrattuale, ascrivibile al paradigma della responsabilità da contatto sociale: per l’effetto, ha erroneamente individuato le norme da applicare al caso in tema di gradazione della colpa ed elemento soggettivo ai fini dell’addebito di responsabilità, ripartizione dell’onere probatorio e concorso del fatto colposo del creditore; assume, in senso contrario, la ricorrente che, una volta inquadrata la vicendacontroversa « secondo gli stilemi propri della responsabilità contrattuale, l’unico corollario possibile è quello del riconoscimento della legittimità dell’affidamento riposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei permessi di costruire così come assentiti», non ravvisandosi né un dolo della società nell’avanzare la richiesta dei permessi né una evidente illegittimità degli stessi; il ricorso è inammissibile, per le ragioni esplicitate nella proposta di sintetica definizione, di seguito soltanto meglio sviluppate, anche con riferimento alle argomentazioni svolte nella istanza di decisione; queste ultime vanno infatti esaminate, al contrario di quanto opinato da Cass. 27/03/2024, n. 8303, secondo cui: «nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), con l’istanza di cui al secondo comma il ricorrente deve limitarsi a chiedere la definizione della causa e non può inserirvi altri contenuti estranei allo scopo, dei quali non potrà tenersi conto (Nella specie, la S.C. non ha tenuto conto di quella parte dell’istanza ex art. 380-bis, secondo comma,cod. proc. r.g. n. 5925/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] civ., contenente apprezzamenti giuridici, tali da renderla una sorta di integrazione del ricorso o di memoria atipica, anteriore alla fissazione della trattazione della causa, anziché successiva)»; dissentendo dal testé trascritto precedente, osserva il Collegio che -ferma l’irritualità dell’enunciazione di motivi di dissenso rispetto alla proposta di definizione nell’istanza di decisione, quest’ultima invero risolvendosi soltanto nella richiesta di definire il ricorso collegialmente secondo la procedura camerale e, pertanto, non richiedendo alcuna motivazione -l’applicazione del generale principio dell’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo non impedisce di apprezzare l’eventuale contenuto critico della istanza di decisione alla stregua di una memoria difensiva di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; sul punto,è sufficiente considerare che l’anticipazione nell’istanza dei contenuti che dovrebbero essere affidati alla memoria cui allude il secondo comma dell’art. 380.bis.1 cod. proc. civ. , non osta in alcun modo all’espletamentodella funzione della memoria, giacché il Collegio deve necessariamente prendere visione dell’istanza per procedere all’esame del ricorso e, quindi, leggerne e percepirne il contenutopur eccedente rispetto allo scopo dell’istanza: da ciò consegue che la percezione di detto contenuto, concretandosi nella conoscenza di una interlocuzione argomentativa della parte oggettivamente idonea a rivestire la funzione propria della memoria (in ogni caso, comunque, nei limiti funzionali tipicamente propri della memoria, con esclusione di motivi aggiuntivi o integrativi rispetto al ricorso) ed avvenendo nei margini temporali consentiti per il deposito di una memoria, impedisce di reputarne l’irritualità per inosservanza della forma, dovendo applicarsi il precetto del terzo comma dell’art. 156 cod. proc. civ.; ciòpremesso, si rileva in primis che la denunciata inosservanza del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato per errata sussunzione (e disamina) in termini di illecito aquiliano della domanda r.g. n. 5925/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] attorea non attinge criticamente la ratio decidendi al riguardo sviluppata nella impugnata pronuncia; ed invero, in essa, la Corte d’appello ha ritenuto la formazione di un giudicato interno sulla qualificazione dell’azione esperita; così, con inequivoca chiarezza, leggesi a pagina 11 della sentenza qui gravata: «la qualificazione della domanda risarcitoria in scrutinio, come di danno da affidamento incolpevole del privato nei confronti della P.A., di chiara natura aquiliana, non è stata oggetto di alcuna censura in sede di appello, da parte di nessuna parte, con conseguente preclusione per il Collegio di ogni diversa valutazione sul punto, in termini di responsabilità da contratto sociale ovvero di natura contrattuale, pure introdotte dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in sede di discussione orale»; rispetto a questa argomentazione, il motivo di ricorso in esame appare, in tutta evidenza, eccentrico ed inconferente, dacché, del tutto ignorando la preclusione processuale affermata dalla Corte territoriale, si limita a replicare assertivamente la configurabilità nella vicenda di una domanda risarcitoria di natura contrattuale; tanto si aggiunge al rilievo, già operato nella sintetica proposta di definizionee di per sé dirimente, di non pertinenza della contestazione sulla violazione dei criteri di riparto dell’onere della prova, fondandosi la decisione qui gravata sulla positiva dimostrazione, ad opera delle parti convenute, dell’assenza dell’elemento soggettivo della colpa; del pari, come pure osservato nella proposta, gli ulteriori argomenti esposti dal ricorrente (peraltro da questi inquadrati nella prospettiva di una responsabilità contrattuale degli originari convenuti, esulante, come detto, dal thema decidendum del giudizio di appello) sono diretti a sollecitare questa Corte ad un riesame delle circostanze fattuali rivelatrici della colpa della P.A., finendo così con il concernere un tipico apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile r.g. n. 5925/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in sede di legittimità, se non negli angusti limiti dei vizi motivazionali rilevanti ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., vizi nella specie nemmeno adombrati da parte ricorrente; da ultimo, a definitivo conforto della inammissibilità del ricorso, giova notare come esso non rivolga alcuna censura alla motivazione della sentenza nella parte in cui, con autonoma ratio decidendidi per sé idonea a fondare l’adottata statuizione di rigetto della domanda risarcitoria, rileva l’insussistenza di «un danno ingiusto per violazione del diritto di edificare del privato, derivato alla società a seguito delle sentenze di annullamento del provvedimento amministrativo illegittimo posto che il bene della vita sotteso alla sua istanza –di poter edificare in una zona realizzando un immobile in contrasto con la relativa strumentazione urbanistica – di fatto non è interesse meritevole di tutela e non giustifica il risarcimento richiesto»; il ricorso è, in conclusione, dichiarato inammissibile, in conformità alla sintetica proposta di definizione; il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue la soccombenza, con liquidazione parametrata per ogni controricorrente alle attività difensive concretamente esplicate nel grado; dalla conformità della decisione finale alla sintetica proposta di definizionediscende l’adozione dei provvedimenti di condanna (nelle misure indicate in dispositivo) di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., giusta l’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ.; atteso l’esito del ricorso, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari r.g. n. 5925/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dello stesso art. 13; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., alla refusione in favore di parte controricorrente, Comune di [OSCURATO:PERSONA]Otranto, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro12.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; condanna parte ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., alla refusione in favore di parte controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 16.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; condanna parte ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., al pagamento in favore di parte controricorrente, Comune di [OSCURATO:PERSONA]Otranto, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma di euro 6.000; condanna parte ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., al pagamento in favore di parte controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma di euro 8.000; condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.al pagamento in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma di euro5.000; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore r.g. n. 5925/2023 Con
Sentenza Cassazione n. 34035/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris