CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 12932/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado diPiemonte n.216/2025 depositata il 17/03/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, essendo AdE rimasta intimata P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 21304/2025Numero sezionale 1053/2026Numero di raccolta generale 12932/2026Data pubblicazione 06/05/2026Così deciso in Roma, il 05/05/2026