CassazionesentenzaSezione UDecisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12274/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
G393B, rappresentati e difesidagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -Ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] CONTI, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], inpersona del Procuratore Generale –G.S.E. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., p.i. 05754381001,rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AntonioPugliese -ControricorrentiE [OSCURATO:PERSONA] 14452/2025; 15927/2025Numero registro generale 14425 2/2025Numero sezionale 14/2026Numero di raccolta generale 12274/2026Alberto CUGLIERO, c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dagliData pubblicazione 01/05/2026avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SimoneAbellonio –Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2/2025 della [OSCURATO:PERSONA]Appello della Corte dei Conti, depositata l’8 gennaio 2025;NONCHE’Sul ricorso n. 15927-2025, proposto da:[OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SimoneAbellonio –Ricorrente[OSCURATO:PERSONA] CONTI, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA],in persona del Procuratore Generale –ControricorrenteE [OSCURATO:PERSONA].S.E. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., p.i. 05754381001,rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AntonioPugliese -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., p.i. 06694350965, in persona del legalerappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] TALI, c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE],Bruno [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentati e difesidagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –Resistenti[OSCURATO:PERSONA] la medesima sentenza n. 2/2025 della Prima Sezione GiurisdizionaleCentrale d’Appello della Corte dei conti, depositata l’8 gennaio 2025;Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 13 gennaio 2026;lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale FulvioTroncone, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi, previa loro riunione.RGN 14452/2025; 15927/2025Numero registro generale 14452/2025Numero sezionale3 1 4/2026Numero di raccolta generale 12274/2026Data pubblicazione 01/05/20261.-Nel procedimento 14452/2025 i ricorrenti hanno impugnato lasentenza n. 2/2025, emessa dalla Sezione giurisdizionale d’Appello dellaCorte di Conti, che, confermando le statuizioni della sentenza n. 133/2023della Sezione giurisdizionale regionale della Lombardia, ha condannato lasocietà [OSCURATO:PERSONA] (qui indicata anche come Biolevano), Pietroamministratori della società, il terzo, dipendente ma ritenuto ancheamministratore di fatto della medesima compagine sociale, al pagamento infavore dell’erario della somma complessiva di € 6.955.517,41.La Procura regionale lombarda della Corte dei conti, all’esito diaccertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza presso la società, avevacontestato un danno erariale pari ad € 60.824.492,95, per indebitapercezione di contributi pubblici erogati dal Gestore dei [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA]In particolare, era stata contestata la creazione di un sistema frodatorio,consistito nella falsificazione della documentazione trasmessa a G.S.E. perl’erogazione degli incentivi, al fine di una indebita utilizzazione di questiultimi per la produzione di energia elettrica a mezzo di impianti termoelettricialimentati da “biomasse derivanti da prodotti agricoli, di allevamento eforestali”.All’esito del giudizio dinanzi alla Sezione regionale fu riconosciuta laresponsabilità degli amministratori, di diritto e di fatto, nel più modestoimporto di € 6.955.517,41, corrispondente alla quota di incentivo dello 0,5(pari alla differenza tra il coefficiente K=1,8 e il coefficiente base K=1,3applicabile per l’incentivo base, corrisposta per il solo anno 2018).Le indagini, che in sede contabile avevano comportato il sequestrocautelare di beni degli indagati, poi revocato, ed in sede penale anchel’adozione di misure restrittive personali, poi revocate, infine l’assoluzioneda ogni addebito penale dei soggetti coinvolti, erano invece esitate, in viacontabile, nell’accertamento delle responsabilità erariali nella misura piùridotta, ed in sede giurisdizionale d’appello, con la decisione qui al vagliodelle sezioni unite, la conferma delle statuizioni di primo grado, con la solamodifica dell’addebito al Cugliero di una responsabilità sussidiaria.RGN 14452/2025; 15927/2025Numero registro generale 14452/2025Numero sezionale4 1 4/2026Numero di raccolta generale 12274/2026Data pubblicazione 01/05/20261.1.-Nella sentenza, per quanto qui di interesse, il giudice contabiled’appello, dopo aver ricostruito la vicenda fattuale, essenzialmente relativaalle modalità di approvvigionamento di fonti energetiche rinnovabili per laproduzione di energia elettrica (cioè della biomassa, definita dall’art. 2,comma 1, lett. “b”, della direttiva 2001/77/CE come “la parte biodegradabiledei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura, silvicoltura e dalleindustrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali eurbani”), ha riportato la disciplina sugli obblighi di tracciabilità erintracciabilità della biomassa e le regole per la fruizione dei benefici dellacontribuzione (fondata su due ipotesi: I) provenienza geografica dellebiomasse da coltivazioni distanti in linea aerea non oltre 70 km dall’impiantoo, in alternativa, II) approvvigionamento da fornitori ubicati anche oltre 70km, ma elencati in apposite convenzioni quadro, i quali garantiscono laregolare provenienza del combustibile ex art. 2 del D.M. 2.3.2010).Ha quindi rilevato che, nella fase di approvvigionamento della biomassaper l’anno 2018, la società era incorsa in gravi violazioni della normativa diriferimento, trovandosi coinvolta in condotte finalizzate alla indebitapercezione di contributi pubblici in misura superiore a quella base(coefficiente K=1,8 più elevato rispetto al coefficiente base K=1,3).Tali condotte erano state tenute, oltre che dai fornitori primari ecollettori della società, dai suoi amministratori nonché da [OSCURATO:PERSONA],dirigente della [OSCURATO:PERSONA] ma di fatto anche lui amministratore dellastessa. La principale delle condotte era consistita nell’utilizzo del doppiodocumento di trasporto, di cui il secondo era destinato a certificareillecitamente il falso, mediante sostituzione di quello originale appena primadell’accesso al deposito delle biomasse presso la società. Ciò nellaconsapevolezza degli autotrasportatori e dei dipendenti della Biomasse, econ la partecipazione consapevole dei suoi amministratori. Tutto questo eraamministrata da [OSCURATO:PERSONA], personaggio che all’esito dei procedimentipenali sarebbe stato l’unico soggetto condannato in via definitiva.Il giudice d’appello ha quindi vagliato le difese delle parti. Quanto allacircostanza che in sede penale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Pietroassociazione a delinquere per insussistenza dei fatti contestati, la sezioneRGN 14452/2025; 15927/2025Numero registro generale 14452/2025Numero sezionale5 1 4/2026Numero di raccolta generale 12274/2026Data pubblicazione 01/05/2026giurisdizionale ha ribadito l’autonomia delle valutazioni del giudice contabile,in ordine alle condotte contestate agli incolpati, rispetto agli esiti delprocesso penale. A tal fine ha affermato che «gli atti formati in sede penaledivengono atti del giudizio contabile, la cui valutazione è di esclusivapertinenza del Collegio giudicante». Ha pertanto sostenuto che «Da quantoemerge dagli accertamenti compiuti dalla G.d.F., non vi è dubbio che perl’anno 2018 la Biolevano abbia indebitamente chiesto e conseguito (sebbenegran parte della cifra sia stata nel frattempo restituita a titolo provvisorio il21 giugno 2024 all’esito di richiesta del GSE del 19 giugno 2024) un incentivopremiale K=1,8 che non le spettava, in quanto la biomassa destinata allaproduzione di energia elettrica non aveva le caratteristiche specifiche (pertipologia, qualità e provenienza) per ottenere un beneficio superiore alcoefficiente K=1,3. Si tratta quindi di un apprezzamento compiuto in sedecontabile che supera l’esito dell’autonomo procedimento penale».A tal fine sono stati apprezzati i riscontri dettagliati sulla materialità deifatti contestati, materialità conclamata dalla sentenza penale di condannadefinitiva di [OSCURATO:PERSONA], risultato fornitore per il 2018 (mediante laproduzione di energia elettrica.Sotto il profilo soggettivo il giudice contabile ha anche riconosciuto laconsapevolezza degli incolpati circa l’inidoneità del prodotto conferitonell’impianto al fine dell’indebito conseguimento della maggiorazionedell’incentivo e dunque la consapevolezza dell’aver agito per ottenere unbeneficio non spettante.Ha quindi ritenuto responsabili gli amministratori Tali e [OSCURATO:PERSONA],tenendo conto del ruolo e dell’attività concretamente svolta in seno allasocietà (pp. 29/31 della sentenza), confermata dalle dichiarazioni deitestimoni uditi dalla GdF, analiticamente analizzati e riportati nelprovvedimento impugnato.Altrettanto analitica è stata la verifica della posizione del Cugliero,trattata separatamente. Su quest’ultimo il collegio d’appello si è diffusotenendo conto del suo inquadramento formale come dirigente, e dunquecome dipendente di una società privata.La sezione giurisdizionale d’appello ha affermato che «poiché il Cuglierosi è certamente intromesso, in forma di attiva cooperazione ed in ragioneRGN 14452/2025; 15927/2025Numero registro generale 14452/2025Numero sezionale6 1 4/2026Numero di raccolta generale 12274/2026Data pubblicazione 01/05/2026del proprio ruolo operativo ed apicale, nel processo di causazione del dannoerariale consistente nella consapevole accettazione di prodotti destinati allalavorazione ma non conformi rispetto ai criteri per il conseguimento dellamaggiorazione dell’incentivo, come emergente in atti, il ruolo svolto dallostesso è corrispondente ad un amministratore di fatto e non può essereassimilato ad un semplice esecutore di disposizioni aziendali interne» (pp.33/34 della sentenza).La sentenza ha anche rigettato tanto l’eccezione di ne bis in idem,ritenuta inappropriata nel caso di specie, quanto tutte le altre difesearticolate dal Cugliero (pp. 34 e segg.), valorizzando per un verso la suaposizione, caratterizzata da un certo grado di autonomia, per altro verso che«per la qualifica rivestita e per il fine perseguito, che era più quello di noncontrastare le intenzioni dei vertici aziendali, non traendo alcun beneficiodiretto dalla propria condotta anche se illecita, il Cugliero avesse agitoseguendo direttive e pratiche concordate con il legale rappresentante CoviliPertanto, ha concluso rilevando che «L’azione dolosa di Cugliero, compiutanella consapevolezza delle relative conseguenze, è stata quindi volta aconsentire a Biolevano di ottenere illecitamente la massima incentivazione(parametro K=1,8) per l’energia elettrica prodotta con un apporto soggettivosvolto da Cugliero per la realizzazione dell’illecito erariale che può quindirientrare in una forma di responsabilità in via sussidiaria».Infine, è stato rigettato l’appello incidentale della Procura regionale, cheaveva insistito sul riconoscimento del danno erariale e della responsabilitàdegli incolpati nell’importo originariamente contestato.1.2.-Avverso tale pronuncia la società e gli amministratori Tali e CovelliGES, la Procura Generale presso la Corte di conti, nonché [OSCURATO:PERSONA] proposto controricorsi.2.-Avverso la medesima sentenza quest’ultimo ha poi proposto ricorsoper cassazione, iscritto con RG 15927/2025, affidato a tre motivi,ulteriormente illustrati da memoria, con cui ha censurato la decisione,chiedendo la riunione dei procedimenti iscritti a ruolo. Hanno resistito concontroricorso la GES, la Procura Generale della Corte dei conti. In questoRGN 14452/2025; 15927/2025Numero registro generale 14452/2025Numero sezionale7 1 4/2026Numero di raccolta generale 12274/2026Data pubblicazione 01/05/2026procedimento non hanno prodotto alcun atto difensivo Biolevano, Pietro2.1.-Previa riunione dei giudizi, le cause sono state discussenell’adunanza camerale del 13 gennaio 2026 e decise.RAGIONI DELLA DECISIONE1.-Deve innanzitutto disporsi la riunione dei due procedimenti, poiché irispettivi ricorsi sono indirizzati nei confronti della stessa sentenza. Nellospecifico, tenendo conto dell’ordine di iscrizione nel ruolo generale, ilprocedimento n. 15927/2025 va riunito al n. 14452/2025.2.-Deve poi preliminarmente rigettarsi l’eccepita inammissibilità delricorso per violazione degli artt. 360-bis n. 1 e 366, comma 1, n. 4) c.p.c.,sollevato dalla difesa della Procura Generale della Corte dei conti nelprocedimento qui riunito (n. 15927/2025), che ha invocato il principiosecondo il quale, in caso di ricorso alle Sezioni unite per motivi attinenti allagiurisdizione, ove la sentenza impugnata abbia deciso la questione di dirittoin modo conforme alla giurisprudenza della S.C., è onere del ricorrente, aisensi dell'art. 360 bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., offrire elementiper mutare l'orientamento della stessa, dovendosi, in mancanza, rigettare ilmotivo per manifesta infondatezza (Sez. U, 19 aprile 2011, n. 8923).L’inammissibilità invocata dalla difesa contabile, che si rifletterebbe qualevizio di specificità dei motivi, non può trovare accoglimento perché il ricorsoè costruito sulla base di censure specifiche -in punto di diritto e con denunciadi vizi afferenti all’esercizio della giurisdizione contabile- nei riguardi dellapronuncia impugnata, risultando dunque articolato con argomentazioni chenecessitano di una valutazione nel merito delle questioni addotte.3.-Con il primo motivo i ricorrenti del giudizio n. 14452/2025 hannodenunciato la «violazione dei limiti esterni della giurisdizione contabile -eccesso di potere giurisdizionale per travalicamento della funzionegiudiziaria (ex artt. 111, comma 8, Cost. e 362 c.p.c.)». La Corte dei contiavrebbe superato i limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosisu valutazioni tecnico-discrezionali riservate all’autorità amministrativa(GSE), in particolare sulla natura incentivabile delle biomasse utilizzate daBiolevano.Il motivo va trattato unitamente alla trattazione del secondo motivo delricorso iscritto con n. 15927/2025, con cui è stato denunciato l’«Eccesso diRGN 14452/2025; 15927/2025Numero registro generale 14452/2025Numero sezionale8 1 4/2026Numero di raccolta generale 12274/2026Data pubblicazione 01/05/2026potere giurisdizionale in relazione all’attività riservata alla pubblicaamministrazione. Violazione dell’art. 42 del d.lgv. 28/2011. Violazionedell’art. 111, comma 8 Cost., dell’art. 177, comma 1 e 207 c.g.c., dell’art. 1della l. 20/1994, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1 e 362 c.p.c.». Ilgiudice contabile d’appello avrebbe violato il principio della separazione deipoteri e di non ingerenza del potere giurisdizionale nelle attività e valutazioniriservate al potere esecutivo, nello specifico nell’esercizio del potere dicontrollo attribuito al GSE dall’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011.3.1.-In entrambi i ricorsi, con censure in parte sovrapponibili, i ricorrentilamentano che la Procura erariale prima, il giudice contabilesuccessivamente, senza attendere le valutazioni del GSE sulla violazionedella disciplina regolatrice degli incentivi, né quelle sulla decadenza dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] dal diritto all’accesso agli incentivi, hannoconfigurato un rilevantissimo danno. Ciò sarebbe tanto più grave,considerato che in sede penale nessuna responsabilità era stata in definitivariconosciuta a carico della società medesima e degli incolpati.Si sostiene che, al contrario, sarebbe stato necessario attendere icontrolli e le conclusioni di GSE. Invece la Corte dei conti, con la suapronuncia, avrebbe superato i limiti esterni della giurisdizione, invadendo,l’ordine delle valutazioni tecnico-discrezionali riservate all’autoritàamministrativa.3.2.-I due motivi che toccano l’esercizio della giurisdizione contabiledella Corte di conti, sono privi di pregio. Essi non tengono conto dei poteridi controllo riservati al giudice contabile in materia di danno erariale, il cuiperimetro è stato rigorosamente osservato.In realtà, proprio sulla base delle risultanze processuali emerse in sedepenale, nonché sulla base delle indagini compiute dalla GdF, il giudicecontabile ha rilevato che la società, per il tramite dei suoi amministratori,formali e di fatto, beneficiando per l’anno 2018 di un coefficiente premialenon spettante, ha ritenuto integrata la responsabilità erariale dei ricorrenti.Si è trattato, con evidenza, di un accertamento esercitato nel rispettodei limiti interni della propria giurisdizione e delle stesse finalità del controllocontabile, che non poteva certo dipendere dalle valutazioni tecniche rimesseal GSE, finalizzate, queste ultime, al perseguimento di controlli e interessidel tutto autonomi e non interferenti con il danno erariale.RGN 14452/2025; 15927/2025Numero registro generale 14495 2/2025Numero sezionale 14/2026Numero di raccolta generale 12274/2026Emergendo, anzi (come sarà chiarito oltre) un’ampia casistica sulData pubblicazione 01/05/2026riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti, anche con riguardoai rapporti tra pubblica amministrazione e soggetto privato, quando siimpone un controllo sull’utilizzo di finanziamenti pubblici, la giurisdizioneriservata al giudice contabile non può dirsi che travalichi i limiti esterni peril solo fatto che alla stessa pubblica amministrazione sia poi attribuita una -autonoma- capacità di controllo circa la sussistenza dei presupposti per lapercezione e per l’utilizzo dei predetti finanziamenti.Tale potere di controllo, che a sua volta persegue distinti interessi, comedesumibile dalla lettura del richiamato d.lgv. n. 28/2011, non è pregiudizialeal procedimento di accertamento contabile, restando autonomo e finalizzato,qualora esercitato, ad un provvedimento di decadenza oppure di revoca deicontributi non spettanti (che al più, quando nel concreto importi l’eventualerichiesta di ripetizione di somme in tutto o in parte già versate a titolo didanno erariale, può assumere rilevanza in sede di esecuzione, questione chetuttavia nel caso di specie non risulta neppure prospettata).In realtà, quando si esaminino le argomentazioni allegate nel ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA], le censure che accompagnano il secondomotivo sembrano inequivocabilmente orientate a stimolare una rivalutazionedei fatti e delle responsabilità accertate in sede di giudizio contabile, con laloro conseguente inammissibilità.In definitiva, il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio n.14452/2025, ed il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio n.15927/2025 vanno rigettati perché infondati.4.-Con il secondo motivo del ricorso proposto dalla società e dagliamministratori formali [OSCURATO:PERSONA] e Tali ci si duole del «superamento deilimiti esterni della giurisdizione contabile per invasione della sfera riservataal legislatore per avere il Giudice speciale applicato una norma da lui stessocreata, in tal modo esercitando un’attività di produzione normativa che nongli compete», ai sensi degli artt. 111, comma 8, Cost. e 362 c.p.c.La norma “speciale” creata dal giudice contabile sarebbe identificabilenella constatazione che, mentre, secondo quanto previsto dall’art. 1 della l.n. 20 del 1994 «La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizionedella Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitataai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, fermaRGN 14452/2025; 15927/2025Numero registro generale 14452/2025Numero seziona1le0 1 4/2026Numero di raccolta generale 12274/2026Data pubblicazione 01/05/2026restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. La prova deldolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso», nellasentenza impugnata il giudice contabile ha apoditticamente affermato che isoggetti incolpati hanno agito consapevolmente nel richiedere un beneficionon spettante, pervenendo a tali conclusioni sulla sola considerazione chel’ng. Covili era un «rappresentante legale della BIOLEVANO nel periodo incontestazione e di sottoscrittore delle istanze inoltrate al G.S.E» e il dott.Tali «ha attivamente operato, dalla metà del 2015 ed ininterrottamente sinoal gennaio 2021, nella gestione della società». In tal modo la responsabilitàerariale, desunta dalla mera constatazione del ruolo apicale degliamministratori, sarebbe stata trasformata in una responsabilità oggettiva.4.1.-Il motivo è inammissibile.Quando si voglia denunciare il superamento dei limiti esterni dellagiurisdizione, la critica all’eccesso di potere giurisdizionale deve riferirsi allesole ipotesi di difetto di giurisdizione, assoluto o relativo.Secondo consolidato orientamento interpretativo, esse vannoidentificate nelle ipotesi in cui un giudice speciale affermi la propriagiurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalitàamministrativa (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero quando laneghi, sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggettoin assoluto di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento). Oppurevanno identificate nelle ipotesi in cui sia riscontrabile il difetto relativo digiurisdizione, ossia quando il giudice si sia pronunciato su materia attribuitaalla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negato lapropria cognizione sull’erroneo presupposto dell’appartenenza dellagiurisdizione ad altro giudice. L’alveo del controllo sul rispetto dellagiurisdizione non può invece estendersi ai casi di sentenze pur, in ipotesi,gravemente erronee atteso che in questi casi può profilarsi, eventualmente,un error in iudicando, o un error iuris in procedendo, ma non una violazionedei limiti esterni della giurisdizione (ex multis, Sez. U, 10 gennaio 2023, n.5862; 28 novembre 2024, n. 30605; 17 agosto 2025, n. 23421; 27 ottobre2025, n. 28461).4.2.-Con specifico riferimento all’eccesso di potere giurisdizionale della Cortedei conti, per l’ipotesi di invasione della sfera di attribuzioni riservata allegislatore, si è affermato che esso sia configurabile solo qualora il giudiceRGN 14452/2025; 15927/2025Numero registro generale 14452/2025Numero seziona1le1 1 4/2026Numero di raccolta generale 12274/2026Data pubblicazione 01/05/2026speciale applichi una norma da lui stesso creata, in tal modo esercitandoun'attività di produzione normativa che non gli compete. Non è configurabileinvece in relazione all'attività di interpretazione - sia pure estensiva oanalogica - di una disposizione di legge, posto che eventuali erroriermeneutici, anche se comportanti un’alterazione radicale del senso dellanorma, non investono la sussistenza o i limiti esterni del poteregiurisdizionale, ma soltanto la legittimità del suo esercizio (Sez. U, 9 luglio2024, n. 18722; 26 dicembre 2024, n. 34499).Il cattivo esercizio della propria giurisdizione da parte del giudice, che decidela controversia nel rispetto dei suoi confini, ma applica malamente le regoledi giudizio ed erroneamente nega la tutela richiesta, rientra nel perimetro diun errore interno, fattispecie che esula dal controllo sul corretto eserciziodella giurisdizione.Il limite di controllo delle sezioni unite trova spazio nel perimetro oraillustrato, diversamente mancando la violazione delle regole sullagiurisdizione (Sez. U, 11 settembre 2019, n. 22711).4.3.-Ebbene, nel caso di specie, dalla lettura della sentenza della sezionegiurisdizionale d’appello emerge che il giudice contabile ha analiticamentevalutato tanto gli elementi obiettivi riconducibili alla materialità del fatto,quanto gli elementi probatori allegati nel processo a conforto delcoinvolgimento “consapevole” degli amministratori Covili e Tali, comprese ledichiarazioni di testimoni sentiti dalla GdF e raccolte nella fase istruttoria delprocedimento istruito dalla Procura contabile. Non risponde al vero, dunqueche la responsabilità degli amministratori sia stata qualificata comeresponsabilità oggettiva.In ogni caso, la critica rivolta con il secondo motivo è palesementeinammissibile, perché, quand’anche il giudice d’appello avesse letto laresponsabilità degli amministratori in chiave oggettiva, ciò afferisce ad unaerronea/abnorme interpretazione della norma, non ad uno sconfinamentonell’attività di produzione normativa.5.-Infine, con il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ci siduole della violazione degli artt. 111, comma 8, Cost., dell’art. 177 comma1, e 207 c.g.c., nonché dell’art. 1, l. n. 20/1994, in relazione agli artt. 360,primo comma, n. 1, e 362 c.p.c. Il giudice contabile d’appello avrebbeerroneamente assoggettato alla giurisdizione della Corte dei conti unRGN 14452/2025; 15927/2025Numero registro generale 14452/2025Numero seziona1le2 1 4/2026Numero di raccolta generale 12274/2026Data pubblicazione 01/05/2026dipendente di una società di capitali di diritto privato (con la qualifica didirigente), neppure partecipata dalla pubblica amministrazione, che avevapercepito incentivi senza alcun rapporto di servizio tra il dipendentemedesimo e la [OSCURATO:PERSONA].5.1.-Anche questo motivo è privo di pregio.Esso non tiene conto del principio di diritto, ormai da tempo consolidato,secondo cui, ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei contiper danno erariale, in ragione del sempre più frequente operaredell'amministrazione al di fuori degli schemi del regolamento di contabilitàdi Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, è irrilevanteil titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendoconsistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in unaconcessione amministrativa o in un contratto di diritto privato. Il baricentroper discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, infatti,spostato dalla qualità del soggetto - che può ben essere un privato o un entepubblico non economico - alla natura del danno e degli scopi perseguiti,cosicché ove il privato, cui siano erogati fondi pubblici, per sue scelte incidanegativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A., alla cuirealizzazione esso è chiamato a partecipare con l'atto di concessione delcontributo, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dallefinalità perseguite, esso realizza un danno per l'ente pubblico - anche sottoil mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbepotuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato edapprovato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore -, dicui deve rispondere davanti al giudice contabile (Sez. U, 1 marzo 2006, n.4511; 23 settembre 2009, n. 20434).5.2.-D’altronde, in contesti certo non sovrapponibili ma dai confini per taluniaspetti comuni, la giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che nonsussiste violazione del principio del ne bis in idem tra il giudizio civileintrodotto dalla P.A., avente ad oggetto l'accertamento del danno derivantedalla lesione di un suo diritto soggettivo conseguente alla violazione diun'obbligazione civile, contrattuale o legale, o della clausola generale didanno aquiliano, da parte di soggetto investito di rapporto di servizio conessa, ed il giudizio promosso per i medesimi fatti innanzi alla Corte dei contidal Procuratore contabile, nell'esercizio dell'azione obbligatoria che gliRGN 14452/2025; 15927/2025Numero registro generale 14452/2025Numero seziona1le3 1 4/2026Numero di raccolta generale 12274/2026Data pubblicazione 01/05/2026compete, poiché la prima causa è finalizzata al pieno ristoro del danno, confunzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezionedell'interesse particolare della singola Amministrazione attrice, mentrel'altra, è volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamentodella P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione essenzialmente oprevalentemente sanzionatoria (cfr. Cass., 5 settembre 2024, n. 23883; 14luglio 2015, n. 14632).Si è soprattutto chiarito che, in tema di danno erariale, è configurabile unrapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di uncontributo o finanziamento statale ed i legali rappresentanti di società,persone giuridiche private percettrici dei medesimi, ovvero coloro che conquelle intrattengano un rapporto organico, che, disponendo della sommaerogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere ipresupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopoperseguito dalla P.A., distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cuierano preordinate, senza, peraltro, che un’eventuale responsabilità dellasocietà o di altri soggetti elida di per sé sola quella dei legali rappresentantistessi, al più operando il concorso dell’una e dell’altra ed applicandosi l’art.2055 c.c. (Sez. U, 31 luglio 2017, n. 18991).Allo stesso modo la giurisprudenza delle sezioni unite ha ritenutoconfigurabile, in tema di danno erariale un rapporto di servizio tra la pubblicaamministrazione, erogatrice di contributo, e il soggetto privato che, ponendoin essere i presupposti per la illegittima percezione del finanziamento odisponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato,abbia frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione, distogliendo lerisorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (ex multis, cfr. Sez. U,22 novembre 2019, n. 30526; 17 maggio 2022, n. 15893; 14 settembre2020, n. 19086; 2 febbraio 2022, n. 3100; 28 dicembre 2024, n. 34775).5.3.-Ebbene, nel caso di specie, intanto [OSCURATO:PERSONA] è stato identificatocome un amministratore di fatto dal giudice contabile, così che ad esso trovaapplicazione tutta la giurisprudenza elaborata sul rapporto tra pubblicaamministrazione e privato in tema di responsabilità erariale e giurisdizioneerariale, così come richiamata.Ma più in generale il ruolo rivestito dal ricorrente, quale dirigente dellaBiomasse Olevano, dotato di ampia autonomia decisionale e comunque diRGN 14452/2025; 15927/2025Numero registro generale 14452/2025Numero seziona1le4 1 4/2026Numero di raccolta generale 12274/2026Data pubblicazione 01/05/2026un potere di interlocuzione decisionale con gli amministratori formali dellasocietà, sia pur nel perseguimento di obiettivi fissati da questi ultimi -secondo quanto descritto nella sentenza impugnata- pongono la condottadel Cugliero in un rapporto diretto con il conseguimento dei contributipubblici non spettanti e dunque con il danno erariale contestato (per il qualeruolo il giudice contabile ha solo ritenuto più corretta una contestazione diresponsabilità in via sussidiaria rispetto al [OSCURATO:PERSONA] ed al Tali).Il motivo va dunque rigettato.6.-In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza,e vanno liquidate nella misura specificata in dispositivo, in favore dellaG.S.E. Invece, poiché nei giudizi dinanzi alle Sezioni Unite in sede di ricorsoper motivi attinenti alla giurisdizione, il procuratore generale presso la Cortedei conti ha natura di parte solo in senso formale, è esclusa l'ammissibilitàdella regolamentazione delle spese a questi afferente (Sez. U, 28 febbraio2020, n. 5589). P.Q.MLa Corte a Sezioni Unite, previa riunione dei procedimenti, rigetta i ricorsi.Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali sostenute dallaG.S.E. – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che liquida in € 9.400,00, oltrespese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’ASCOLARGN 14452/2025; 15927/2025