CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 09836/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19283-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' DELLA CALABRIA, in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2083/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/01/2018 R.G.N. 1749/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 4 gennaio 2018, la Corte d’Appello di Catanzaro confermava la decisione resa dal Tribunale di Cosenza e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.19283/2018 Cron. Rep. Ud.08/02/2024 CC [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Università della Calabria avente ad oggetto l’accertamento del diritto dell’istante, risultata idonea non vincitrice di un concorso pubblico per esami bandito dalla predetta Università per il reclutamento del personale dicategoria C, ad essere assunta in luogo dei candidati inclusi nelle graduatorie di successive procedure concorsuali espletate dalla stessa Università per il personale di area amministrativa categoria C e da questa assunti per scorrimento effettuato con priorità rispetto all’applicazione del medesimo meccanismo di reclutamento alla graduatoria in cui l’istante si trovava inserita, e ciò con decorrenza dal primo scorrimento e con riconoscimento da quella data dell’anzianità di servizio, della posizione contributiva e delle retribuzioni medio tempore maturate; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto insussistente il vantato diritto all’assunzione con priorità rispetto ai candidati di pari categoria C assunti per scorrimento da graduatorie di concorsi successivi, da un lato, in quanto, in base al bando di indizione del concorso cui aveva partecipato, lo scorrimento ivi previsto risultava espressamente limitato alle ipotesi in cui vi fosse stata necessità di fronteggiare le esigenze del Dipartimento di Economia e statistica dell’Università di Calabria per cui la specifica procedura concorsuale era stata indetta, circostanza rimasta sfornita di alcuna allegazione e, dall’altro, poiché dalla denunciata violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte dell’amministrazione poteva scaturire al più una pretesa di natura risarcitoria, da corredarsi con apposite allegazioni circa l’an ed il quantum del danno subito, dall’istante mai azionata;- che per la cassazione di tale decisione ricorre la Olivito, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste l’Università della Calabria con controricorso; - che la ricorrente ha poi depositato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 35 e 52 d.lgs. n. 165/2001, delle circolari della Presidenza del Consiglio n.7/1993 e della [OSCURATO:PERSONA] n. 8498/1992, del CCNL di compartodel 16.10.2008 e dell’art. 115 c.p.c., imputa alla Corte territoriale di essersi pronunciata in contrasto con le invocate disposizioni, che non consentono di discriminare i candidati idonei inseriti in una graduatoria a favore di altri inseriti in altra graduatoria successivamente approvata relativa a personale di identica area e categoria, discriminazione non prevista neppure dal CCNL che, anzi , determina la fungibilità delle mansioni per il personale di una medesima area e categoria né dal bando relativo alla selezione che, al contrario , prevedeva lo scorrimento della graduatoria per identici posti resisi disponibili, fermo restando che la disponibilità di posti presso il Dipartimento cui la graduatoria si riferiva doveva ritenersi comprovata dall’assegnazione ad esso di alcuni degli assunti in luogo della ricorrente; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’avviso di gara e degli artt. 1336 e 1362 c.c., la ricorrente imputa alla Corte territoriale, con riferimento all’interpretazione dell’avviso di gara, l’erronea applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, dovendosi escludere una lettura che limita l’efficacia della graduatoria al solo Dipartimento con riferimento al quale la procedura era stata indetta;- che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 5 ter, d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 97 Cost, la ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’essersi questa pronunciata senza tener conto dell’incoerenza rilevabile tra i criteri cui la Corte stessa ha inteso essere ispirate le avviate procedure selettive e i provvedimenti di assunzione successivamente adottati dall’Università, incoerenza che riflette da parte di questa il mancato rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del bando quale offerta al pubblico e di imparzialità e trasparenza cui era tenuta quale pubblica amministrazione; - che, prendendo le mosse dal secondo motivo, per la sua priorità logica e giuridica, derivando dalla corretta interpretazione dell’avviso di gara l’autonoma rilevanza delle graduatorie approvate in esito alle distinte e successive procedure selettive, se ne deve rilevare l’inammissibilità limitandosi la censura sollevata dalla ricorrente ad opporre una propria lettura del bando a quella accolta dalla Corte territoriale fondata sul dato fattuale, non fatto oggetto di specifica contestazione da parte della ricorrente, della diversità delle prove di esame, da cui del tutto plausibilmente la stessa Corte fa discendere la specificità e la non fungibilità delle conoscenze e del bagaglio professionale richiesti da ciascuna delle espletate procedure; -l’interpretazione degli atti unilaterali è attività riservata al giudice del merito, che non può essere sindacata in sede di legittimità se non per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., applicabiliin forza del rinvio operato dall’art. 1324 cod. civ., ma in tal caso il ricorso non può limitarsi a prospettare un’interpretazione difforme rispetto a quella contenuta nella sentenza gravata, dovendo, invece, individuare le norme asseritamente violate e i principi in esse contenuti e precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità ( cfr. fra le più recenti Cass. n. 6594/2018 e Cass. n. 15350/2017); - è stato aggiunto e precisato da questa Corte ( cfr. Cass.n. 32231/2021), ed il principio deve essere qui ribadito, che costituisce questione di merito, rimessa al giudice competente, valutare il grado di chiarezza della clausola contrattuale, ai fini dell'impiego articolato dei vari criteri ermeneutici, compreso quello rappresentato dal comportamento complessivo delle parti (Cass. n. 8958/2021; Cass. n. 12360/2014), sicché il ricorrente per cassazione non si può limitare a denunciare l’erroneità di detto giudizio, sul rilievo che il dato letterale sarebbe privo della ritenuta chiarezza, né può solo contrapporre a quella della sentenza impugnata l’interpretazione disattesa dalla Corte territoriale (cfr. fra le tante Cass. n. 9461/2021; Cass.n. 995/2021; Cass. n. 27136/2017), perché la cognizione del giudice di legittimità resta limitata alla corretta applicazione delle regole che presiedono all’attività interpretativa e, pertanto, le censure non possono essere finalizzate a sollecitare, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, una interpretazione diretta della clausola ad opera del giudice di legittimità; - che il secondo motivo di ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con assorbimento degli altri che presuppongono la validità dell’interpretazione proposta dalla ricorrente, declaratoria cui non può seguire l’attribuzione delle spese per non essere l’Università ritualmente rappresentata in giudizio; -l’art. 370, comma 4, cod. proc. civ. prescrive, infatti, che il controricorso «insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato» deve essere depositato nella Cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notificazione, sicché privo di effetti si deve ritenere il deposito della procura speciale, effettuato telematicamente solo in data 11 dicembre 2023, e vanno applicati i medesimi principi affermati da Cass. n. 1271/2019 e da Cass. S.U. 10722/2002 quanto al deposito tardivo della procura rilasciata dal ricorrente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso, con assorbimento degli altrimotivi. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato