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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 maggio 2022

Cassazione n. 14661/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5167-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANTUONO, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 5167/2021 Numero sezionale 649/2022 Numero di raccolta generale 14661/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 avverso la sentenza n. 1741/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], in data 24 gennaio 2012, intimò alla [OSCURATO:PERSONA] atto di precetto per la complessiva somma di euro 1.465.488,14, in forza della sentenza n. 4730 del 2011 della Corte di Appello di Napoli che aveva dichiarato l’inefficacia del licenziamento comminato il 30 novembre 1994;

2. in seguito all’opposizione della società il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'esito di una consulenza contabile, accoglieva parzialmente il ricorso della società, riducendo la somma indicata nel precetto nella misura di euro 334.240,94, oltre accessori e spese;

3. la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha rigettato il gravame proposto dal Barretta; in estrema sintesi, la Corte, disposta la rinnovazione della consulenza contabile, ne ha condiviso le conclusioni ed ha considerato che l'importo ritenuto dovuto era coincidente sostanzialmente con quanto accertato dalla perizia disposta in primo grado e superiore a quanto già versato dalla società;

4. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Barretta con 2 motivi; ha resistito con controricorso l’intimata;

5. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; parte ricorrente ha comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. i motivi di ricorso sono così rubricati: Ric. 2021 n. 05167 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 5167/2021 Numero sezionale 649/2022 Numero di raccolta generale 14661/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 “violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c. – art. 360 c.p.c. nn. 3) e 5) - contraddittorietà – travisamento – incongruenza contabile” (primo motivo); “violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c. – art. 360 c.p.c. nn. 3) e 5) - contraddittorietà – travisamento – incongruenza contabile sotto altri profili” (secondo motivo); in sintesi, la sentenza impugnata viene criticata per aver respinto l’appello aderendo alle conclusioni delle consulenze d’ufficio, senza fornire adeguata motivazione;

2. i motivi, per come sono stati formulati, sono inammissibili per plurimi e concorrenti profili; laddove evocano il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., peraltro al di fuori dei limiti imposti da Cass.

SS.UU. n. 8053 e 8054 del 2014, anche lamentando carenze motivazionali non più sindacabili innanzi a questa Corte, trascurano di considerare che detto vizio, per la preclusione imposta dall’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., non può essere denunciato, per i giudizi di appello instaurati successivamente alla data indicata ex art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134 del 2012, con ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado; ossia il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d.

«doppia conforme» (v., tra molte, Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019) e, in tale ipotesi, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v.

Cass. n. 5528 del 2014); Ric. 2021 n. 05167 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 5167/2021 Numero sezionale 649/2022 Numero di raccolta generale 14661/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 quanto alla pretesa “violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c.”, a mente del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., viene ignorato il principio che la violazione del canone della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato rappresenta un error in procedendo che deve essere prospettato innanzi a questa Corte nelle forme previste dal n. 4 dell’art.360 c.p.c, deducendo che il vizio ha determinato la nullità della sentenza, e "non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, n. 3, c.p.c. o del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. giacché siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa" (Cass. n. 329 del 2016; conf. a Cass. n. 27387 del 2005; Cass. n. 1701 del 2006; Cass. n. 3190 del 2006; Cass. n. 12952 del 2006; Cass. n. 24856 del 2006; Cass. n. 25825 del 2009; Cass. n. 26598 del 2009; Cass. n. 7268 del 2012); nella sostanza, infine, le doglianze contenute nel ricorso per cassazione invocano un sindacato di merito sugli accertamenti contabili compiuti concordemente dai giudici di entrambi i gradi di giudizio, sollecitando un controllo estraneo al giudizio di legittimità;

3. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 6.500,00, oltre euro Ric. 2021 n. 05167 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 5167/2021 Numero sezionale 649/2022 Numero di raccolta generale 14661/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettario al 15% e accessori secondo legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 20 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 05167 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5167-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANTUONO, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 5167/2021 Numero sezionale 649/2022 Numero di raccolta generale 14661/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 avverso la sentenza n. 1741/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in data 24 gennaio 2012, intimò alla [OSCURATO:PERSONA] atto di precetto per la complessiva somma di euro 1.465.488,14, in forza della sentenza n. 4730 del 2011 della Corte di Appello di Napoli che aveva dichiarato l’inefficacia del licenziamento comminato il 30 novembre 1994; 2. in seguito all’opposizione della società il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'esito di una consulenza contabile, accoglieva parzialmente il ricorso della società, riducendo la somma indicata nel precetto nella misura di euro 334.240,94, oltre accessori e spese; 3. la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha rigettato il gravame proposto dal Barretta; in estrema sintesi, la Corte, disposta la rinnovazione della consulenza contabile, ne ha condiviso le conclusioni ed ha considerato che l'importo ritenuto dovuto era coincidente sostanzialmente con quanto accertato dalla perizia disposta in primo grado e superiore a quanto già versato dalla società; 4. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Barretta con 2 motivi; ha resistito con controricorso l’intimata; 5. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; parte ricorrente ha comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. i motivi di ricorso sono così rubricati: Ric. 2021 n. 05167 sez. ML - ud. 20-01-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 5167/2021 Numero sezionale 649/2022 Numero di raccolta generale 14661/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 “violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c. – art. 360 c.p.c. nn. 3) e 5) - contraddittorietà – travisamento – incongruenza contabile” (primo motivo); “violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c. – art. 360 c.p.c. nn. 3) e 5) - contraddittorietà – travisamento – incongruenza contabile sotto altri profili” (secondo motivo); in sintesi, la sentenza impugnata viene criticata per aver respinto l’appello aderendo alle conclusioni delle consulenze d’ufficio, senza fornire adeguata motivazione; 2. i motivi, per come sono stati formulati, sono inammissibili per plurimi e concorrenti profili; laddove evocano il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., peraltro al di fuori dei limiti imposti da Cass. SS.UU. n. 8053 e 8054 del 2014, anche lamentando carenze motivazionali non più sindacabili innanzi a questa Corte, trascurano di considerare che detto vizio, per la preclusione imposta dall’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., non può essere denunciato, per i giudizi di appello instaurati successivamente alla data indicata ex art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134 del 2012, con ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado; ossia il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. «doppia conforme» (v., tra molte, Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019) e, in tale ipotesi, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 5528 del 2014); Ric. 2021 n. 05167 sez. ML - ud. 20-01-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 5167/2021 Numero sezionale 649/2022 Numero di raccolta generale 14661/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 quanto alla pretesa “violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c.”, a mente del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., viene ignorato il principio che la violazione del canone della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato rappresenta un error in procedendo che deve essere prospettato innanzi a questa Corte nelle forme previste dal n. 4 dell’art.360 c.p.c, deducendo che il vizio ha determinato la nullità della sentenza, e "non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, n. 3, c.p.c. o del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. giacché siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa" (Cass. n. 329 del 2016; conf. a Cass. n. 27387 del 2005; Cass. n. 1701 del 2006; Cass. n. 3190 del 2006; Cass. n. 12952 del 2006; Cass. n. 24856 del 2006; Cass. n. 25825 del 2009; Cass. n. 26598 del 2009; Cass. n. 7268 del 2012); nella sostanza, infine, le doglianze contenute nel ricorso per cassazione invocano un sindacato di merito sugli accertamenti contabili compiuti concordemente dai giudici di entrambi i gradi di giudizio, sollecitando un controllo estraneo al giudizio di legittimità; 3. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 6.500,00, oltre euro Ric. 2021 n. 05167 sez. ML - ud. 20-01-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 5167/2021 Numero sezionale 649/2022 Numero di raccolta generale 14661/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 200,00 per esborsi, rimborso spese forfettario al 15% e accessori secondo legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 20 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 05167 sez. ML - ud. 20-01-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I
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