CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 33304/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orso iscritto al n.20431/2015 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Clivo di Cinna n. 215, come da procura in margine al ricorso. Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n. 19, come da procura in calce al controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: inammissilità AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore Resistente avverso la sentenza n. 1 30 / 09/ 15 della C ommissione [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 356/47/13 emessa dalla Commissione provinciale tributariadi Roma . [OSCURATO:PERSONA] di primo grado accolse l’impugnazione dellacontribuente avverso l’intimazione di pagamento con la quale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedeva il pagamento dell’importo complessivo di euro 7.885,86, a titolo di Irpef per l’anno 2001, derivante da cartella di pagamento notificata il 4 maggio 2006. [OSCURATO:PERSONA] eccepiva la nullità dell’intimazione per omessa notifica dell’avviso di accertamento prodromico, nonché della cartella di pagamento (v. ricorso pag. 2) , eccezioni ritenute fondate dalla Commissione tributaria provinciale. L’Agenzia delle entrate propose appello avverso tale sentenza; la contribuente non si costituiva. La CTRadita, in riforma della sentenza di primo grado, accolse l’appello dell’Amministrazione ritenendo la regolarità della notifica della cartella di pagamento prodromica all’intimazione, essendo stato inviato alla contribuente avviso di giacenza pur non previsto dalle norme al tempo vigenti («[…] le procedure eseguite dal concessionario per la riscossione al fine della notifica, verificatasi nell'anno 2006, della cartella di pagamento de quo appaiono pienamente regolari. In particolare, deve rilevarsi che l'obbligo dell'invio al contribuente di una raccomandata AR volta a far conoscere al contribuente la compiuta giacenza del plico raccomandato di notifica di una cartella di pagamento, è stato introdotto l'articolo 36 comma due, legge 31/2008 solo a decorrere dal 1°marzo 2008.»). L’Agenzia delle entrate ha depositato “foglio di costituzione”al solo fine di partecipazione all’udienza pubblica. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso. Con istanza telematica del 24 ottobre 2022, la contribuente ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 10, comma 5, della l. 31 agosto 2022, n. 130, al fine di potere procedere alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] A seguito del deposito dell’istanza di sospensione del processo, ai sensi dell’art. 10, comma 5, della l. 31 agosto 2022, n. 130, occorre provvedere in conformità a tale istanza, con rinvio della causa a nuovo ruolo; P.Q.M. sospende il processosino al 16.1.2023, ai sensi dell’art. 5, commi 7 e 10, della l. n. 130 del 2022, e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso, nella camera di consiglio della SezioneT