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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2021

Cassazione n. 05368/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 14/5/2021 la Corte di appello di Venezia confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia Atos BONORA per il reato di danneggiamento continuato.

2. Propone ricorso Atos BONORA, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio motivazionale in ordine all'affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati o non consentiti, reiterativi delle doglianze avanzate con l'atto di appello, disattese dalla Corte territoriale con adeguata motivazione.

La sentenza impugnata ha ribadito che il riconoscimento dell'imputato avvenne con certezza da parte del responsabile della comunità, non solo per l'abbigliamento, ma anche per le fattezze fisiche.

In ordine alla esposizione alla pubblica fede, la Corte ha fatto corretta applicazione del consolidato principio, da ultimo ribadito proprio in tema di danneggiamento (Sez. 2, n. 15604 del 25/3/2021, Berolo, Rv. 281120), secondo il quale essa può essere esclusa solo quando vi sia la concreta possibilità da parte del titolare del bene oggetto dell'altrui azione aggressiva di esercitare una continuativa vigilanza sul bene stesso, rimanendo la natura, privata o pubblica, del luogo di esposizione del bene irrilevante qualora si tratti di luogo di facile accesso, come nel caso di specie.

E' immune da censure anche la decisione in ordine alla pena inflitta, giustificata - secondo la sentenza impugnata - dai precedenti penali dell'imputato.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825). -

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. .2/À tb,-[OSCURATO:PERSONA] deciso il 44-febbraio 2021.

Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 14/5/2021 la Corte di appello di Venezia confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia Atos BONORA per il reato di danneggiamento continuato. 2. Propone ricorso Atos BONORA, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio motivazionale in ordine all'affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati o non consentiti, reiterativi delle doglianze avanzate con l'atto di appello, disattese dalla Corte territoriale con adeguata motivazione. La sentenza impugnata ha ribadito che il riconoscimento dell'imputato avvenne con certezza da parte del responsabile della comunità, non solo per l'abbigliamento, ma anche per le fattezze fisiche. In ordine alla esposizione alla pubblica fede, la Corte ha fatto corretta applicazione del consolidato principio, da ultimo ribadito proprio in tema di danneggiamento (Sez. 2, n. 15604 del 25/3/2021, Berolo, Rv. 281120), secondo il quale essa può essere esclusa solo quando vi sia la concreta possibilità da parte del titolare del bene oggetto dell'altrui azione aggressiva di esercitare una continuativa vigilanza sul bene stesso, rimanendo la natura, privata o pubblica, del luogo di esposizione del bene irrilevante qualora si tratti di luogo di facile accesso, come nel caso di specie. E' immune da censure anche la decisione in ordine alla pena inflitta, giustificata - secondo la sentenza impugnata - dai precedenti penali dell'imputato. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825). - 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. .2/À tb,-[OSCURATO:PERSONA] deciso il 44-febbraio 2021. Il Consigliere estens
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