Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 21795/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27554/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;- ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] (00120780879), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale a margine del conitroricorso, pec [OSCURATO:EMAIL] ; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia sezione staccato di Catania n. 3735/34/14 depositata il 3 dicembre 2014. /' Sentita la relazione svolta all'udienza del 5 maggio 2022, tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]: A seguito di controllo automatizzato sul modello unico/05 ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 ed ai sensi dell'art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 si è preceduto a recupero di imposte IRAP e IRES per il 2004 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Belpasso (CT), mediante iscrizione a ruolo in data 3.12.2007 e 28.12.2007 ed emissione di cartella di pagamento notificata il 15.4.2008 impugnata dalla società; Con sentenza n. 475/2/09, La CTP di Catania ha accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso quell'atto.

L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato rigettato dalla CTR Sicilia; Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate affidato a quattro motivi; Ha resistito la società con controricorso; Nelle more la società ha proposto domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018; L'Agenzia delle Entrate ha prodotto atto di diniego comunicato alla società con raccomandata ricevuta il 13.5.2020; La [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memorie (datate 2.12.2020, 9.2.2022, 22.4.2022) confermando di aver proposto domanda di definizione ex art. 6 cit. e di aver versato l'intera somma dovuta, precisando che non vi è stato alcun diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate; [OSCURATO:PERSONA]: Viste le contrastanti posizioni delle parti in merito alla questione della definizione agevolata ex art. 6 cit., appare opportuno avere chiarimenti in proposito dalle parti; p.q.m. visto l'art. 384 c.p.c. concede alle parti termine di giorni sessanta per chiarimenti in merito alla definizione agevolata ex art. 6 cit. e dispone il rinvio del giudizio a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27554/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;- ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] (00120780879), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale a margine del conitroricorso, pec [OSCURATO:EMAIL] ; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia sezione staccato di Catania n. 3735/34/14 depositata il 3 dicembre 2014. /' Sentita la relazione svolta all'udienza del 5 maggio 2022, tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]: A seguito di controllo automatizzato sul modello unico/05 ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 ed ai sensi dell'art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 si è preceduto a recupero di imposte IRAP e IRES per il 2004 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Belpasso (CT), mediante iscrizione a ruolo in data 3.12.2007 e 28.12.2007 ed emissione di cartella di pagamento notificata il 15.4.2008 impugnata dalla società; Con sentenza n. 475/2/09, La CTP di Catania ha accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso quell'atto. L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato rigettato dalla CTR Sicilia; Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate affidato a quattro motivi; Ha resistito la società con controricorso; Nelle more la società ha proposto domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018; L'Agenzia delle Entrate ha prodotto atto di diniego comunicato alla società con raccomandata ricevuta il 13.5.2020; La [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memorie (datate 2.12.2020, 9.2.2022, 22.4.2022) confermando di aver proposto domanda di definizione ex art. 6 cit. e di aver versato l'intera somma dovuta, precisando che non vi è stato alcun diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate; [OSCURATO:PERSONA]: Viste le contrastanti posizioni delle parti in merito alla questione della definizione agevolata ex art. 6 cit., appare opportuno avere chiarimenti in proposito dalle parti; p.q.m. visto l'art. 384 c.p.c. concede alle parti termine di giorni sessanta per chiarimenti in merito alla definizione agevolata ex art. 6 cit. e dispone il rinvio del giudizio a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21795/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris