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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 15684/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6294/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore generale pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' BORSI n. 4, presso lo studio (studio legale avv. [OSCURATO:PERSONA])dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 518/2018 depositata il12/12/2018, RG 169/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’Appello di Venezia, ha rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Padova (di seguito l’A.O.), avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Padova.

Il ricorrente ricopriva l’incarico di professore associato presso il Dipartimento scienze ginecologiche R.U. dell’Università di Padova (di seguito l’Università), nonché dirigente della struttura semplice (fisiopatologia della riproduzione umana) c/o l’A.O.

Il Tribunale aveva rigettato l’impugnazione del provvedimento di sospensione e allontanamento dall’incarico ospedaliero deliberato nei confronti del ricorrente il 29 settembre 2010 dall’A.O.

L’allontanamento era fondato sulle “gravissime violazioni riscontrate nell’adempimento dei doveri d’ufficio inerenti le procedure FIVET e ICSI, con danno cagionato alle strutture pubbliche”.

2. La Corte d’Appello ha, in primo luogo, sottolineato che la contestazione ha riguardato l’attività medica ospedaliera (attività assistenziale), e dunque la persona fisica esecutrice dell’attività assistenziale e non la posizione di dirigenza della struttura semplice.

Non venendo in contestazione l’incarico di direzione di struttura semplice correttamente la procedura era stata azionata ai sensi dell’art. 5, comma 14, del d.lgs. n. 517 del 1999 e non era pertinente il richiamo al comma 6 del medesimo art. 5.La procedura in questione non ha carattere disciplinaree viene attivata dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera, mentre il potere disciplinareè in capo all’Università, dat rice di lavoro.

L’addebito non era generico,e il ricorrente era a conoscenza del costo del servizio erogato dal proprio staff sin dal 2007, ma nulla era stato pagato.

Sussisteva il fatto storico e le importanti dimensioni della vicenda che, secondo l’Azienda ospedaliera, le aveva prodotto un anno di non meno di trecentomilaeuro .

La Corte d’Appello ha poi affermato che le prove tipiche (documentali) e atipiche (dichiarazioni della paziente) convergevano univocamente sul punto della omessa comunicazione alle pazienti della necessaria tariffazione delle prestazioni, dell’omesso rilascio alle pazienti del modello recante la procedura codificata (e da pagare), sicché il S.S.N. erogava di fatto le prestazioni gratuitamente.

La qualità della negligenza imputabile al ricorrente (che ben sapeva quanto meno dal 26 novembre 2007 della questione, e riteneva eccessivo il costo), aggiunta alla “quantità” degli interventi “gratuiti” non poteva che far concludere per la qualifica della condotta a lui imputabile come gravissime mancanze ai doveri d’Ufficio con conseguente sospensione e allontanamento dalla struttura.

3. Per la cassazione della sentenza di appella ricorre il lavoratore prospettando sei motivi di ricorso.

4. Resiste l’A.O. con controricorso.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ha priorità logico-giuridica l’esame del secondo motivo di ricorso.Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. la violazione del giudicato interno.

Violazione e falsa applicazione dell’ordinanza n. 1797 del 2013 delle Sezioni Unite civili.

Violazione falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., per omissione di pronuncia.

Assume il ricorrente che la pronuncia emessa in sede di regolamento di giurisdizione ha efficacia vincolante nel giudizio in cui è stata pronunciata.

Nella suddetta ordinanza le Sezioni Unite avrebbero affermato la giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che si controverteva di fatti relativi ad un incarico di direzione di struttura semplice.

Su tale qualificazione dei fatti si sarebbe creato giudicato interno,che la Corte d’Appello avrebbe disatteso.

2. Il motivo è inammissibile Questa Corte ha avuto modo di affermare che a normadell’art.386 c.p.c., la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda.

Tale principio trova il suo limite nella estensione oggettiva del giudicato, nel senso che se la statuizione sulla giurisdizione, ovvero sulla competenza, resa dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, è fondata sulla qualificazione del rapporto dedotto in giudizio e sugli accertamenti di fatto che hanno condotto ad essa, il giudicato sulla giurisdizione è inscindibile da tale qualificazione, che diviene quindi vincolante per il giudice di merito, rimettendosi altrimenti in discussione la giurisdizione stessa (Cass., S.U., n. 22552 del 2014, n. 10412 del 2021).

Tale evenienza non si è verificata nella fattispecie in esame,e nella prospettazione della censura il ricorrente non si confronta con il contenuto della statuizione delle Sezioni Unite.Nella citata ordinanza n.1797 del 2013, le S.U. hanno infatti affermato la giurisdizione del giudice ordinario in quanto non veniva in rilievo il rapporto di lavoro con l’Università, rispetto al quale vi sarebbe stata la giurisdizione del giudice amministrativo, ma con l’Azienda sanitaria, precisando che ai fini del riparto di giurisdizione: “Non v'è dunque spazio per procedere a distinzioni di sorta tra l'attività di dirigenza e l'attività di assistenza prestata dal personale universitario nell'ambito delle aziende sanitarie: quale che essa sia, le controversie concernenti i rapporti con l'azienda sanitaria sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario”.

Di talché la prospettazione del ricorrente risulta priva di riscontri rispetto alla richiamata statuizione adottata dalle Sezioni Unite civili, dalla quale non emerge alcuna statuizione sulla qualificazione dei fatti come prospettata dal ricorrente, sulla quale si sarebbe formato giudicato interno.

Né ha alcun valore, al riguardo, l’affermazione contenuta nella parte in fatto dell’ordinanza delle S.U. secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era “professore associato presso il Dipartimento di scienze ginecologiche e della riproduzione umana dell'Università di Padova, dal novembre del 2007 responsabile della struttura semplice di fisiopatologia della riproduzione umana presso l'Azienda ospedaliera della stessa città”.

Si tratta , infatti, della mera descrizione della qualifica posseduta dal ricorrenteall’epoca , pr iva di alcun riscontro nella parte motivazionale dell’ordinanza nel senso indicato dal ricorrente, visto che anzi, nella motivazione , le S.U. sottolineano che, nel caso di specie, la qualifica di professore universitario funge “da mero presupposto del rapporto lavorativo, la cui parte datoriale non può che identificarsi con l'Azienda sanitaria, nei cui fini istituzionali e nella cui organizzazione si inserisce l'attività di assistenza dei professori universitari e dei ricercatori”.Ne consegue che le censure muovono da presupposti errati e pertanto sono inammissibili.

3. Con il primo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, commi 6 e 14, del d.lgs. n. 517 del 1999 (art. 360, n.3, cod. proc. civ.).

Assume il ricorrente che viene in rilievo la sua responsabilità quale titolare dell’incarico di dirigente di struttura semplice, e dunque la responsabilità dirigenziale.

Pertanto, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 517 del 1999, che prevede un diverso procedimento per l’accertamento di tale responsabilità, rispetto a quello che era stato attuato dall’Azienda, così dando luogo alla violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa, intervenendo la revoca di un incarico dirigenziale senza il rispetto della procedura prevista.

A sostegno delle proprie argomentazioni richiama la comunicazione di avvio del procedimento e la relazione del Direttore generale e del Direttore sanitario dell’A.O. del 29 settembre 2010, nonché la nota del Direttore generale del 30 settembre 2010.

In particolare, ad avviso del ricorrente, la comunicazione di avvio del procedimento e contestazione addebiti del 7.7.2010 esplicita che le pretese “negligenze” in parola risulterebbero compiute” da esso ricorrente, “in qualità di responsabile della S.S.

Fisiopatologia della riproduzione umana”; nella relazione del Direttore Generale e del [OSCURATO:PERSONA] dell’A.O. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale è stato chiesto il parere del Comitato dei garanti per l’allontanamento del ricorrente, si evidenzia come la Struttura semplice la lui diretta abbia erogatole prestazioni in questione senza la corretta applicazione delle relative tariffe, talché la presunta “responsabilità” per tale asserito pregiudizio dovrebbe ascriversi nella veste di responsabile –dal 1° novembre 2007 – della Struttura semplice.Da tale documentazione emergeva, ad avviso del ricorrente che gli erano state contestate inadempienze attinenti alla posizione di direttore di struttura semplice, come confermato anche dal mancato allontanamento anche degli altri medici che operavano nella stessa struttura.

Osserva, inoltre il ricorrente che le mancanze relative all’attività assistenziale, che potevano , in ipotesi , legittimare l’allontanamento ai sensi dell’art. 5 comma 14, cit., sono soltanto quelle che riguardano la prestazione di cura e di assistenza al paziente.

Gli addebiti che attengono invece all’attività di direzione della struttura – censurando l’espletamen to dei relativi compiti di gestione economica ed amministrativa –rilevano ai sensi dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 517del 1999, potendo compo rtare la revoca dell’incarico dirigenziale.

4. Il motivo è inammissibile.

4.1. Il d.lgs. n. 517 del 1999, nel disciplinare i rapporti fra Servizio sanitario nazionale e Università, sottolinea la necessaria complementarità dell’attivitàassistenziale rispetto a quella didattica e di ricerca, e ad un tempo, afferma l’autonomia di taliattività (si v., Cass., S.U., n. 26673 del 2020).

L’art. 5, ai commi 1 e 2, prevede che possono svolgere attività assistenziale presso Aziende e Policlinici universitari i professori e ricercatori universitari, ai quali fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all’esercizio dell’attività assistenziale, al rapporto con le Aziende e a quello con il Direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale.

Dell’adempimento dei doveri assistenziali il personale universitario risponde al Direttore generale, non potendo la suddetta integrazione tradursi nell’ammissibilità di comportamenti di professori e ricercatori universitari che incidano negativamente sull’esercizio dell’attività dell ’ Azienda sanitaria alla quale sono assegnati (cfr., Cass., n. 25670 del 2017).

In sede di regolamento di giurisdizione è stato più volte affermato che con riferimento ai medici ricercatori e docenti universitari svolgenti attività assistenziale presso Aziende e Policlinici universitari il rapporto di impiego con l’Università deve essere distinto rispetto al rapporto instaurato con l'Azienda ospedaliera, poiché l'art.5, comma 2, d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 dispone che, sia per l'esercizio dell’attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale (si v., Cass., S.U., n. 5566 del 2023, n. 8633 del 2020).

Il comma 4 del citato art. 5 stabilisce poi le modalità di conferimento di incarico di direzione di struttura semplice o complessa o la responsabilità e la gestione di specifici programmi ai professori.

Di talché si evidenzia l’autonomia dell’attività di assistenziale, che può essere svolta anche dai ricercatori, rispetto alla ulteriore attività che vi si può cumulare per i professori di direzione di struttura semplice o complessa.

Gli incarichi di natura professionale, di direzione di struttura o di responsabilità e di gestione di programmi sono revocati dal Direttore generale.

Il comma 6 (nella specie il ricorrente afferma di aver ricoperto l’incarico di direttore di struttura semplice) prevede “L'attribuzione e la revoca ai professori e ai ricercatori universitari degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale è effettuata dal direttore generale su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza, previo accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli 15, 15- bise 15-ter del d.lgs. n. 502 d el 1992, e successive modificazioni”.L’art. 15-ter, richiamato, indica come casi di revoca “inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro”.

Il comma 14 stabilisce “Ferme restando le sanzioni ed i procedimenti disciplinari da attuare in base alle vigenti disposizioni di legge, nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio, il direttore generale previo parere conforme, da esprimere entro ventiquattro ore dalla richiesta, di un apposito comitato costituito da tre garanti, nominati di intesa tra rettore e direttore generale per un triennio, può sospendere i professori ed i ricercatori universitari dall'attività assistenziale e disporne l'allontanamento dall'azienda, dandone immediata comunicazione al rettore per gli ulteriori provvedimenti di competenza(…)”.

4.2. G ravissime mancanze ai doveri d’ufficio che possono legittimare la sospensione del medico universitario dall’attività assistenziale possono sussistere non solo in ordine ad attività che riguardano la prestazione di cura e di assistenza al paziente, ma anche in quelle che ledono l’interesse pubblico al buon funzionamento del servizio sanitario che trova fondamento nell’art.97 Cost.

La sospensione e l’allontanamento dall’attività assistenziale è istituto che ha una propria disciplina distinta dalla revoca dell’incarico dirigenziale, sul quale potrà riverberarsi, ma senza automatismi atteso la specifica disciplina del procedimento per la revoca degli incarichi di direzione.

4.3. Questa Corte ha già affermato (si cfr., Cass. n. 25670 del 2017, 11765 del 2021) che il potere del direttore generale di disporne la sospensione e l'allontanamento nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio, previsto dall'art.5, comma 14, deld.lgs. n. 517 del 1999, non ha carattere disciplinare - ponendosi una simile configurazione in contrasto con l'art.55 del d.lgs. n. 165 del 2001, che lo attribuisce solo all'amministrazione datrice di lavoro e ne rinvia la disciplina alla contrattazione collettiva - ma neppure può considerarsi "strumentale" rispetto al potere disciplinare del rettore, che equivarrebbe a negare l'autonomia e la pari-ordinazione connaturate al rapporto tra Università e Azienda sanitaria, informato al principio di leale cooperazione; pertanto, il suddetto potere va configurato come un potere autonomo, che il Direttore generale è abilitato ad esercitare tutte le volte in cui ritenga che ne ricorrano i presupposti di legge, alla sola condizione del previo parere espresso, entro ventiquattro ore dalla richiesta, da un apposito Comitato di tre garanti (nominati di intesa tra rettore e direttore generale), che, quale apporto consultivo esterno, resta distinto dal potere di iniziativa riservato al Direttore generale.

Si osserva, infine che il potere attribuito al Direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] universitaria dalla disposizione in esame, che giova ribadirlo, non è strumentale a quello disciplinare, trova la sua origine nel potere discrezionale di cui detto organo dispone in ordine agli aspetti organizzativi e gestionali del servizio - a salvaguardia dei superiori interessi di rilievo pubblico inerenti alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie - il cui esercizio deve avvenire nel rispetto dei presupposti di legge e delle clausole generali di correttezza e buona fede (citata Cass., n. 11765 del 2021).

4.4. Nella fattispecie in esame, la Corte d’Appello, conaccertamento in fatto s volto con motivazione congrua e logica coerente rispetto al quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato,ha chiarito che la contestazione mossa dall’Azienda, afferendo all’esercizio personale della attività assistenziale dell’Ambrosini, non riguardava l’incarico di responsabile di struttura semplice, ma la diversa fattispecie di cui alla procedura di cui all’art.5, comma 14, cit.; i fatti imputati al ricorrente riguardavano le modalità di gestione delle prestazioni e della tariffazione relativa.

Lo stesso non ottemperava alle indicazioni impartite e reiterate dalla direzione sanitaria.

Il fatto oggetto del contendere era contestato al professore con riguardo allo svolgimento del la propria attività medica nell’ospedale e cioèdell’attività assistenziale.

La Corte d’Appello prende in considerazione la circostanza che il ricorrente era qualificato come responsabile di struttura semplice, come ribadito nel motivo di ricorso in esame, ma rileva che ciò non significava che l’addebito fosse relativo alla direzione della struttura semplice, atteso che lo stesso si riferiva alla c oncreta l’attività assistenziale, svolta dal ricorrente come persona fisica.

L’interpretazione della contestazione, traducendosi in un'operazione di ricerca ed individuazione della volontà dell’Azienda, così come la valutazione delle risultanze istruttorie costituisce unaccertamento di fatto, riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per violazione delle regole ermeneutiche, censura nella specie non dedotta, oppure per carenza di motivazione, non ravvisabile nella specie, oppure, ancora, nel vigore del novellato testo di detta norma, per omesso esame di unfatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti. , anch’esso non rinvenibile.

Si osserva in proposito che il vizio di motivazione rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, “in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali”.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, sicché quest’ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perché non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi.

Va anche rilevato che l’“omessoesame” va riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”, che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (si v., ex multis, Cass., n. 2268 del 2022).

Rispetto all’esito dell’accertamento cui è pervenuta la Corte distrettuale la parte ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un'alternativa interpretazione più favorevole della documentazione e della valutazione delle risultanze istruttorie.

Quale che sia la censura in concreto formulata, la stessa non può, peraltro, risolversi in una critica che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

5. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 14, del d.lgs. n. 517 del 1999, sotto un diverso profilo.

Violazione ed errata applicazione del principio del contraddittorio e del giusto procedimento.

Assume il ricorrente cheanche convenendosi, in ipotesi, sulla natura formalmente non disciplinare del provvedimento di allontanamento come prospettata dalla Corte d’appello , comunque dovrebbero trovare applicazione l’art. 7 della legge n. 300 del 1970 e più in generale le garanzie del contraddittorio e di difesa.

Il provvedimento di allentamento deve essere motivato e preceduto da specifica e chiara contestazione, che consenta adeguata difesa.

A sostegno delle proprie tesi, il ricorrente richiama stralci delle difese svolte in appello e nel procedimento cautelare che ha preceduto il giudizio di merito.

6. Il motivo èinammissibile.

Lo stesso ricorrente (pag.4del ricorso per cassazione) ricorda che era intervenuta nota di contestazione degli addebiti e di avvio del procedimento, che si può rilevare sono misur e usualmente funzionali proprio a garantire il contraddittorio , di talch é risulta generica la doglianza con cui lo stesso si duole della mancata di garanzie di contraddittorio e di difesa.

Quanto alla dedotta applicabilità, comunque, alla fattispecie dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970, prospettata nel motivo dopo aver convenuto con l’affermazione del giudice di secondo grado della natura non disciplinare della procedura in esame, la questione si presenta nuova, e pertanto inammissibile, rispetto a quanto risulta devoluto alla Corte d’Appello dalla sentenza impugnata, chiamata a pronunciarsi sulla natura disciplinare della procedura e in ragione di ciò sull’applicazione del citato art.7della legge n. 300 del 1970 .

7. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 14, del d.lgs. n. 517 del 1999 per un ulteriore profilo.

La Corte d’Appello avrebbe falsamente applicato il concetto di “gravissime mancanze ai doveri di ufficio”, nel ritenere integrate le stesse in capo al ricorrente.

Il ricorrente ripercorre le vicende di causa e le risultanze istruttorie, ed espone che non era addebitabile ad esso medesimo la conoscenza e la mancata applicazione dei codici tariffari prestazioni FIVET e ICSI

8. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697,cod. civ., e 2729 , cod. civ.È censurata la valutazione delle risultanze documentali ed istruttorie effettuata dalla Corte d’Appello in ragione dell’errata applicazione del criterio di riparto dell’onere della prova, con particolare riguardo al verbale del 26 novembre 2007 che sarebbe stato formato unilateralmente dall’Azienda.

9. Con il sesto motivo di ricorso è dedotta la censura di omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti.

L’omissione è specificata mediante la trascrizione di stralcio dell’atto di appello relativo alle attività della Commissione di indagine.

10. I suddetti motivi di ricorso sono inammissibili.

Preliminarmente, si osserva che, in ragione dell’effetto devolutivo dell’appello, la sentenza di appello oggetto di ricorso di cassazione non può essere censurata per il tramite delle difese svolte e dei provvedimenti giurisdizionali intervenuti nei precedenti gradi di giudizio, prive di riscontri nella sentenza impugnata.

Sempre in via preliminare, si osserva che la censura di violazione del criterio del riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697, cod. civ., rispetto al verbale del 26 novembre 2007, in quanto lo stesso era stato formato unilateralmente, appare nuova e pertanto inammissibile, non emergendone la prospettazione dalla sentenza di appello.

Come si evince dal ricorso per cassazione (si v., pagg. 10 e 11) già il Tribunale aveva affermato che il ricorrente era a conoscenza della tariffazione quantomeno dal novembre 2007, e rispetto a tale statuizione il ricorrente non prospetta, riportandolo nel ricorso, di aver proposto appello sul riparto del criterio dell’onere della prova, né dalla sentenza risulta la prospettazione di simile doglianza.

Le restanti censure sono anch’esse inammissibili.

La Corte d’Appello ha esaminato le prove tipiche e atipiche e in particolare ha affermato che in ordine al materiale probatorio attestante la sussistenza del fatto concreto dal quale trarre elementi per la verifica delle gravi negligenze nello svolgimento della suddetta attività assistenziale (che il comma 14 descrive come gravissime mancanze ai doveri d'ufficio), dalle stesse relazioni del ricorrente si ricavava la sussistenza del fatto storico e le importanti dimensioni della vicenda.

Ha inoltre rilevato che dalle dichiarazioni scritte (e dai relativi allegati) di una delle pazientirisultava che a questa era stata data la informazione, dal professore e/o dalla sua equipe, circa il solo pagamento ticket, rilasciato effettivamente dal personale e non certo il corrispettivo tariffario sopra evidenziato.

La paziente dichiarava di essere stata rassicurata dal professore sulla possibilità di utilizzare il SSN (ossia pagamento ticket) e allegava 13 ricevute di pagamento ticket (2008-09) con codice 'consulto ginecologico' o 'visita ostetrica' e nessuna ricevuta col codice ICSI e relativo pagamento.

Tale complessivo quadro probatorio è stato motivatamente posto a posto a fondamento della affermata sussistenza della condotta ascritta al lavoratore.

A fronte di una argomentata valutazione delle risultanze documentali e probatorie specificamente indicate nella sentenza di appello, il ricorrente nella sostanza chiede alla Corte di rinnovare tale valutazione aderendo alla propria prospettazione.

Le censure, pertanto, al di là della formale deduzione in termini di violazione di legge, si risolvono nella proposizione di una diversa lettura delle risultanze processuali rispetto a quella compiuta dai giudici di merito, inammissibile nel giudizio di legittimità in ragione dei principi già sopra illustrati nella trattazione dei precedenti motivi di ricorso.

11. Il ricorso è inammissibile.12.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM La Corte dichiara inammissibile ilricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esbo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6294/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore generale pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' BORSI n. 4, presso lo studio (studio legale avv. [OSCURATO:PERSONA])dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 518/2018 depositata il12/12/2018, RG 169/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Venezia, ha rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Padova (di seguito l’A.O.), avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Padova. Il ricorrente ricopriva l’incarico di professore associato presso il Dipartimento scienze ginecologiche R.U. dell’Università di Padova (di seguito l’Università), nonché dirigente della struttura semplice (fisiopatologia della riproduzione umana) c/o l’A.O. Il Tribunale aveva rigettato l’impugnazione del provvedimento di sospensione e allontanamento dall’incarico ospedaliero deliberato nei confronti del ricorrente il 29 settembre 2010 dall’A.O. L’allontanamento era fondato sulle “gravissime violazioni riscontrate nell’adempimento dei doveri d’ufficio inerenti le procedure FIVET e ICSI, con danno cagionato alle strutture pubbliche”. 2. La Corte d’Appello ha, in primo luogo, sottolineato che la contestazione ha riguardato l’attività medica ospedaliera (attività assistenziale), e dunque la persona fisica esecutrice dell’attività assistenziale e non la posizione di dirigenza della struttura semplice. Non venendo in contestazione l’incarico di direzione di struttura semplice correttamente la procedura era stata azionata ai sensi dell’art. 5, comma 14, del d.lgs. n. 517 del 1999 e non era pertinente il richiamo al comma 6 del medesimo art. 5.La procedura in questione non ha carattere disciplinaree viene attivata dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera, mentre il potere disciplinareè in capo all’Università, dat rice di lavoro. L’addebito non era generico,e il ricorrente era a conoscenza del costo del servizio erogato dal proprio staff sin dal 2007, ma nulla era stato pagato. Sussisteva il fatto storico e le importanti dimensioni della vicenda che, secondo l’Azienda ospedaliera, le aveva prodotto un anno di non meno di trecentomilaeuro . La Corte d’Appello ha poi affermato che le prove tipiche (documentali) e atipiche (dichiarazioni della paziente) convergevano univocamente sul punto della omessa comunicazione alle pazienti della necessaria tariffazione delle prestazioni, dell’omesso rilascio alle pazienti del modello recante la procedura codificata (e da pagare), sicché il S.S.N. erogava di fatto le prestazioni gratuitamente. La qualità della negligenza imputabile al ricorrente (che ben sapeva quanto meno dal 26 novembre 2007 della questione, e riteneva eccessivo il costo), aggiunta alla “quantità” degli interventi “gratuiti” non poteva che far concludere per la qualifica della condotta a lui imputabile come gravissime mancanze ai doveri d’Ufficio con conseguente sospensione e allontanamento dalla struttura. 3. Per la cassazione della sentenza di appella ricorre il lavoratore prospettando sei motivi di ricorso. 4. Resiste l’A.O. con controricorso. 5. Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ha priorità logico-giuridica l’esame del secondo motivo di ricorso.Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. la violazione del giudicato interno. Violazione e falsa applicazione dell’ordinanza n. 1797 del 2013 delle Sezioni Unite civili. Violazione falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., per omissione di pronuncia. Assume il ricorrente che la pronuncia emessa in sede di regolamento di giurisdizione ha efficacia vincolante nel giudizio in cui è stata pronunciata. Nella suddetta ordinanza le Sezioni Unite avrebbero affermato la giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che si controverteva di fatti relativi ad un incarico di direzione di struttura semplice. Su tale qualificazione dei fatti si sarebbe creato giudicato interno,che la Corte d’Appello avrebbe disatteso. 2. Il motivo è inammissibile Questa Corte ha avuto modo di affermare che a normadell’art.386 c.p.c., la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda. Tale principio trova il suo limite nella estensione oggettiva del giudicato, nel senso che se la statuizione sulla giurisdizione, ovvero sulla competenza, resa dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, è fondata sulla qualificazione del rapporto dedotto in giudizio e sugli accertamenti di fatto che hanno condotto ad essa, il giudicato sulla giurisdizione è inscindibile da tale qualificazione, che diviene quindi vincolante per il giudice di merito, rimettendosi altrimenti in discussione la giurisdizione stessa (Cass., S.U., n. 22552 del 2014, n. 10412 del 2021). Tale evenienza non si è verificata nella fattispecie in esame,e nella prospettazione della censura il ricorrente non si confronta con il contenuto della statuizione delle Sezioni Unite.Nella citata ordinanza n.1797 del 2013, le S.U. hanno infatti affermato la giurisdizione del giudice ordinario in quanto non veniva in rilievo il rapporto di lavoro con l’Università, rispetto al quale vi sarebbe stata la giurisdizione del giudice amministrativo, ma con l’Azienda sanitaria, precisando che ai fini del riparto di giurisdizione: “Non v'è dunque spazio per procedere a distinzioni di sorta tra l'attività di dirigenza e l'attività di assistenza prestata dal personale universitario nell'ambito delle aziende sanitarie: quale che essa sia, le controversie concernenti i rapporti con l'azienda sanitaria sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario”. Di talché la prospettazione del ricorrente risulta priva di riscontri rispetto alla richiamata statuizione adottata dalle Sezioni Unite civili, dalla quale non emerge alcuna statuizione sulla qualificazione dei fatti come prospettata dal ricorrente, sulla quale si sarebbe formato giudicato interno. Né ha alcun valore, al riguardo, l’affermazione contenuta nella parte in fatto dell’ordinanza delle S.U. secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era “professore associato presso il Dipartimento di scienze ginecologiche e della riproduzione umana dell'Università di Padova, dal novembre del 2007 responsabile della struttura semplice di fisiopatologia della riproduzione umana presso l'Azienda ospedaliera della stessa città”. Si tratta , infatti, della mera descrizione della qualifica posseduta dal ricorrenteall’epoca , pr iva di alcun riscontro nella parte motivazionale dell’ordinanza nel senso indicato dal ricorrente, visto che anzi, nella motivazione , le S.U. sottolineano che, nel caso di specie, la qualifica di professore universitario funge “da mero presupposto del rapporto lavorativo, la cui parte datoriale non può che identificarsi con l'Azienda sanitaria, nei cui fini istituzionali e nella cui organizzazione si inserisce l'attività di assistenza dei professori universitari e dei ricercatori”.Ne consegue che le censure muovono da presupposti errati e pertanto sono inammissibili. 3. Con il primo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, commi 6 e 14, del d.lgs. n. 517 del 1999 (art. 360, n.3, cod. proc. civ.). Assume il ricorrente che viene in rilievo la sua responsabilità quale titolare dell’incarico di dirigente di struttura semplice, e dunque la responsabilità dirigenziale. Pertanto, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 517 del 1999, che prevede un diverso procedimento per l’accertamento di tale responsabilità, rispetto a quello che era stato attuato dall’Azienda, così dando luogo alla violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa, intervenendo la revoca di un incarico dirigenziale senza il rispetto della procedura prevista. A sostegno delle proprie argomentazioni richiama la comunicazione di avvio del procedimento e la relazione del Direttore generale e del Direttore sanitario dell’A.O. del 29 settembre 2010, nonché la nota del Direttore generale del 30 settembre 2010. In particolare, ad avviso del ricorrente, la comunicazione di avvio del procedimento e contestazione addebiti del 7.7.2010 esplicita che le pretese “negligenze” in parola risulterebbero compiute” da esso ricorrente, “in qualità di responsabile della S.S. Fisiopatologia della riproduzione umana”; nella relazione del Direttore Generale e del [OSCURATO:PERSONA] dell’A.O. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale è stato chiesto il parere del Comitato dei garanti per l’allontanamento del ricorrente, si evidenzia come la Struttura semplice la lui diretta abbia erogatole prestazioni in questione senza la corretta applicazione delle relative tariffe, talché la presunta “responsabilità” per tale asserito pregiudizio dovrebbe ascriversi nella veste di responsabile –dal 1° novembre 2007 – della Struttura semplice.Da tale documentazione emergeva, ad avviso del ricorrente che gli erano state contestate inadempienze attinenti alla posizione di direttore di struttura semplice, come confermato anche dal mancato allontanamento anche degli altri medici che operavano nella stessa struttura. Osserva, inoltre il ricorrente che le mancanze relative all’attività assistenziale, che potevano , in ipotesi , legittimare l’allontanamento ai sensi dell’art. 5 comma 14, cit., sono soltanto quelle che riguardano la prestazione di cura e di assistenza al paziente. Gli addebiti che attengono invece all’attività di direzione della struttura – censurando l’espletamen to dei relativi compiti di gestione economica ed amministrativa –rilevano ai sensi dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 517del 1999, potendo compo rtare la revoca dell’incarico dirigenziale. 4. Il motivo è inammissibile. 4.1. Il d.lgs. n. 517 del 1999, nel disciplinare i rapporti fra Servizio sanitario nazionale e Università, sottolinea la necessaria complementarità dell’attivitàassistenziale rispetto a quella didattica e di ricerca, e ad un tempo, afferma l’autonomia di taliattività (si v., Cass., S.U., n. 26673 del 2020). L’art. 5, ai commi 1 e 2, prevede che possono svolgere attività assistenziale presso Aziende e Policlinici universitari i professori e ricercatori universitari, ai quali fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all’esercizio dell’attività assistenziale, al rapporto con le Aziende e a quello con il Direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale. Dell’adempimento dei doveri assistenziali il personale universitario risponde al Direttore generale, non potendo la suddetta integrazione tradursi nell’ammissibilità di comportamenti di professori e ricercatori universitari che incidano negativamente sull’esercizio dell’attività dell ’ Azienda sanitaria alla quale sono assegnati (cfr., Cass., n. 25670 del 2017). In sede di regolamento di giurisdizione è stato più volte affermato che con riferimento ai medici ricercatori e docenti universitari svolgenti attività assistenziale presso Aziende e Policlinici universitari il rapporto di impiego con l’Università deve essere distinto rispetto al rapporto instaurato con l'Azienda ospedaliera, poiché l'art.5, comma 2, d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 dispone che, sia per l'esercizio dell’attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale (si v., Cass., S.U., n. 5566 del 2023, n. 8633 del 2020). Il comma 4 del citato art. 5 stabilisce poi le modalità di conferimento di incarico di direzione di struttura semplice o complessa o la responsabilità e la gestione di specifici programmi ai professori. Di talché si evidenzia l’autonomia dell’attività di assistenziale, che può essere svolta anche dai ricercatori, rispetto alla ulteriore attività che vi si può cumulare per i professori di direzione di struttura semplice o complessa. Gli incarichi di natura professionale, di direzione di struttura o di responsabilità e di gestione di programmi sono revocati dal Direttore generale. Il comma 6 (nella specie il ricorrente afferma di aver ricoperto l’incarico di direttore di struttura semplice) prevede “L'attribuzione e la revoca ai professori e ai ricercatori universitari degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale è effettuata dal direttore generale su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza, previo accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli 15, 15- bise 15-ter del d.lgs. n. 502 d el 1992, e successive modificazioni”.L’art. 15-ter, richiamato, indica come casi di revoca “inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro”. Il comma 14 stabilisce “Ferme restando le sanzioni ed i procedimenti disciplinari da attuare in base alle vigenti disposizioni di legge, nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio, il direttore generale previo parere conforme, da esprimere entro ventiquattro ore dalla richiesta, di un apposito comitato costituito da tre garanti, nominati di intesa tra rettore e direttore generale per un triennio, può sospendere i professori ed i ricercatori universitari dall'attività assistenziale e disporne l'allontanamento dall'azienda, dandone immediata comunicazione al rettore per gli ulteriori provvedimenti di competenza(…)”. 4.2. G ravissime mancanze ai doveri d’ufficio che possono legittimare la sospensione del medico universitario dall’attività assistenziale possono sussistere non solo in ordine ad attività che riguardano la prestazione di cura e di assistenza al paziente, ma anche in quelle che ledono l’interesse pubblico al buon funzionamento del servizio sanitario che trova fondamento nell’art.97 Cost. La sospensione e l’allontanamento dall’attività assistenziale è istituto che ha una propria disciplina distinta dalla revoca dell’incarico dirigenziale, sul quale potrà riverberarsi, ma senza automatismi atteso la specifica disciplina del procedimento per la revoca degli incarichi di direzione. 4.3. Questa Corte ha già affermato (si cfr., Cass. n. 25670 del 2017, 11765 del 2021) che il potere del direttore generale di disporne la sospensione e l'allontanamento nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio, previsto dall'art.5, comma 14, deld.lgs. n. 517 del 1999, non ha carattere disciplinare - ponendosi una simile configurazione in contrasto con l'art.55 del d.lgs. n. 165 del 2001, che lo attribuisce solo all'amministrazione datrice di lavoro e ne rinvia la disciplina alla contrattazione collettiva - ma neppure può considerarsi "strumentale" rispetto al potere disciplinare del rettore, che equivarrebbe a negare l'autonomia e la pari-ordinazione connaturate al rapporto tra Università e Azienda sanitaria, informato al principio di leale cooperazione; pertanto, il suddetto potere va configurato come un potere autonomo, che il Direttore generale è abilitato ad esercitare tutte le volte in cui ritenga che ne ricorrano i presupposti di legge, alla sola condizione del previo parere espresso, entro ventiquattro ore dalla richiesta, da un apposito Comitato di tre garanti (nominati di intesa tra rettore e direttore generale), che, quale apporto consultivo esterno, resta distinto dal potere di iniziativa riservato al Direttore generale. Si osserva, infine che il potere attribuito al Direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] universitaria dalla disposizione in esame, che giova ribadirlo, non è strumentale a quello disciplinare, trova la sua origine nel potere discrezionale di cui detto organo dispone in ordine agli aspetti organizzativi e gestionali del servizio - a salvaguardia dei superiori interessi di rilievo pubblico inerenti alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie - il cui esercizio deve avvenire nel rispetto dei presupposti di legge e delle clausole generali di correttezza e buona fede (citata Cass., n. 11765 del 2021). 4.4. Nella fattispecie in esame, la Corte d’Appello, conaccertamento in fatto s volto con motivazione congrua e logica coerente rispetto al quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato,ha chiarito che la contestazione mossa dall’Azienda, afferendo all’esercizio personale della attività assistenziale dell’Ambrosini, non riguardava l’incarico di responsabile di struttura semplice, ma la diversa fattispecie di cui alla procedura di cui all’art.5, comma 14, cit.; i fatti imputati al ricorrente riguardavano le modalità di gestione delle prestazioni e della tariffazione relativa. Lo stesso non ottemperava alle indicazioni impartite e reiterate dalla direzione sanitaria. Il fatto oggetto del contendere era contestato al professore con riguardo allo svolgimento del la propria attività medica nell’ospedale e cioèdell’attività assistenziale. La Corte d’Appello prende in considerazione la circostanza che il ricorrente era qualificato come responsabile di struttura semplice, come ribadito nel motivo di ricorso in esame, ma rileva che ciò non significava che l’addebito fosse relativo alla direzione della struttura semplice, atteso che lo stesso si riferiva alla c oncreta l’attività assistenziale, svolta dal ricorrente come persona fisica. L’interpretazione della contestazione, traducendosi in un'operazione di ricerca ed individuazione della volontà dell’Azienda, così come la valutazione delle risultanze istruttorie costituisce unaccertamento di fatto, riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per violazione delle regole ermeneutiche, censura nella specie non dedotta, oppure per carenza di motivazione, non ravvisabile nella specie, oppure, ancora, nel vigore del novellato testo di detta norma, per omesso esame di unfatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti. , anch’esso non rinvenibile. Si osserva in proposito che il vizio di motivazione rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, “in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali”. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, sicché quest’ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perché non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi. Va anche rilevato che l’“omessoesame” va riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”, che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (si v., ex multis, Cass., n. 2268 del 2022). Rispetto all’esito dell’accertamento cui è pervenuta la Corte distrettuale la parte ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un'alternativa interpretazione più favorevole della documentazione e della valutazione delle risultanze istruttorie. Quale che sia la censura in concreto formulata, la stessa non può, peraltro, risolversi in una critica che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. 5. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 14, del d.lgs. n. 517 del 1999, sotto un diverso profilo. Violazione ed errata applicazione del principio del contraddittorio e del giusto procedimento. Assume il ricorrente cheanche convenendosi, in ipotesi, sulla natura formalmente non disciplinare del provvedimento di allontanamento come prospettata dalla Corte d’appello , comunque dovrebbero trovare applicazione l’art. 7 della legge n. 300 del 1970 e più in generale le garanzie del contraddittorio e di difesa. Il provvedimento di allentamento deve essere motivato e preceduto da specifica e chiara contestazione, che consenta adeguata difesa. A sostegno delle proprie tesi, il ricorrente richiama stralci delle difese svolte in appello e nel procedimento cautelare che ha preceduto il giudizio di merito. 6. Il motivo èinammissibile. Lo stesso ricorrente (pag.4del ricorso per cassazione) ricorda che era intervenuta nota di contestazione degli addebiti e di avvio del procedimento, che si può rilevare sono misur e usualmente funzionali proprio a garantire il contraddittorio , di talch é risulta generica la doglianza con cui lo stesso si duole della mancata di garanzie di contraddittorio e di difesa. Quanto alla dedotta applicabilità, comunque, alla fattispecie dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970, prospettata nel motivo dopo aver convenuto con l’affermazione del giudice di secondo grado della natura non disciplinare della procedura in esame, la questione si presenta nuova, e pertanto inammissibile, rispetto a quanto risulta devoluto alla Corte d’Appello dalla sentenza impugnata, chiamata a pronunciarsi sulla natura disciplinare della procedura e in ragione di ciò sull’applicazione del citato art.7della legge n. 300 del 1970 . 7. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 14, del d.lgs. n. 517 del 1999 per un ulteriore profilo. La Corte d’Appello avrebbe falsamente applicato il concetto di “gravissime mancanze ai doveri di ufficio”, nel ritenere integrate le stesse in capo al ricorrente. Il ricorrente ripercorre le vicende di causa e le risultanze istruttorie, ed espone che non era addebitabile ad esso medesimo la conoscenza e la mancata applicazione dei codici tariffari prestazioni FIVET e ICSI 8. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697,cod. civ., e 2729 , cod. civ.È censurata la valutazione delle risultanze documentali ed istruttorie effettuata dalla Corte d’Appello in ragione dell’errata applicazione del criterio di riparto dell’onere della prova, con particolare riguardo al verbale del 26 novembre 2007 che sarebbe stato formato unilateralmente dall’Azienda. 9. Con il sesto motivo di ricorso è dedotta la censura di omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti. L’omissione è specificata mediante la trascrizione di stralcio dell’atto di appello relativo alle attività della Commissione di indagine. 10. I suddetti motivi di ricorso sono inammissibili. Preliminarmente, si osserva che, in ragione dell’effetto devolutivo dell’appello, la sentenza di appello oggetto di ricorso di cassazione non può essere censurata per il tramite delle difese svolte e dei provvedimenti giurisdizionali intervenuti nei precedenti gradi di giudizio, prive di riscontri nella sentenza impugnata. Sempre in via preliminare, si osserva che la censura di violazione del criterio del riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697, cod. civ., rispetto al verbale del 26 novembre 2007, in quanto lo stesso era stato formato unilateralmente, appare nuova e pertanto inammissibile, non emergendone la prospettazione dalla sentenza di appello. Come si evince dal ricorso per cassazione (si v., pagg. 10 e 11) già il Tribunale aveva affermato che il ricorrente era a conoscenza della tariffazione quantomeno dal novembre 2007, e rispetto a tale statuizione il ricorrente non prospetta, riportandolo nel ricorso, di aver proposto appello sul riparto del criterio dell’onere della prova, né dalla sentenza risulta la prospettazione di simile doglianza. Le restanti censure sono anch’esse inammissibili. La Corte d’Appello ha esaminato le prove tipiche e atipiche e in particolare ha affermato che in ordine al materiale probatorio attestante la sussistenza del fatto concreto dal quale trarre elementi per la verifica delle gravi negligenze nello svolgimento della suddetta attività assistenziale (che il comma 14 descrive come gravissime mancanze ai doveri d'ufficio), dalle stesse relazioni del ricorrente si ricavava la sussistenza del fatto storico e le importanti dimensioni della vicenda. Ha inoltre rilevato che dalle dichiarazioni scritte (e dai relativi allegati) di una delle pazientirisultava che a questa era stata data la informazione, dal professore e/o dalla sua equipe, circa il solo pagamento ticket, rilasciato effettivamente dal personale e non certo il corrispettivo tariffario sopra evidenziato. La paziente dichiarava di essere stata rassicurata dal professore sulla possibilità di utilizzare il SSN (ossia pagamento ticket) e allegava 13 ricevute di pagamento ticket (2008-09) con codice 'consulto ginecologico' o 'visita ostetrica' e nessuna ricevuta col codice ICSI e relativo pagamento. Tale complessivo quadro probatorio è stato motivatamente posto a posto a fondamento della affermata sussistenza della condotta ascritta al lavoratore. A fronte di una argomentata valutazione delle risultanze documentali e probatorie specificamente indicate nella sentenza di appello, il ricorrente nella sostanza chiede alla Corte di rinnovare tale valutazione aderendo alla propria prospettazione. Le censure, pertanto, al di là della formale deduzione in termini di violazione di legge, si risolvono nella proposizione di una diversa lettura delle risultanze processuali rispetto a quella compiuta dai giudici di merito, inammissibile nel giudizio di legittimità in ragione dei principi già sopra illustrati nella trattazione dei precedenti motivi di ricorso. 11. Il ricorso è inammissibile.12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile ilricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esbo
Sentenza Cassazione n. 15684/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris