CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 giugno 2022
Cassazione n. 28235/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza, con la quale il Tribunale di Ferrara aveva condannato BONZAGNI Michele per il reato di lesioni stradali ai danni del pedone BALOTTA Bruno, per non avere arrestato la marcia su passaggio pedonale indicato da segnaletica orizzontale e verticale, mentre la persona offesa era già in fase di attraversamento, così investendo il BALOTTA mentre si trovava sulle strisce pedonali, cagionandogli le lesioni meglio descritte nella imputazione. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio della motivazione con riferimento al giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali e, in particolare, per non avere i giudici territoriali ritenuto la prevalenza delle generiche, riconosciute dal primo giudice solo in termini di equivalenza senza tuttavia motivare in ordine al mancato trattamento più favorevole, confermato dal giudice d'appello che, a sua volta, nulla avrebbe argomentato a fronte della relativa doglianza difensiva. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale, nel respingere il motivo del gravame, con il quale l'appellante aveva invocato l'applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen., ha rilevato che il primo giudice aveva stigmatizzato la particolare gravità della colpa, avendo il BONZAGNI letteralmente falciato il pedone, in pieno centro abitato, mentre questi stava attraversando sulle apposite strisce pedonali. Anche le lesioni erano state particolarmente gravi, essendo stata la vittima sbalzata sul parabrezza, poi infrantosi. In conclusione, quel giudice ha formulato una valutazione di particolare gravità del fatto, evidenziando che il risarcimento era intervenuto a opera di terzi e che la pena era del tutto adeguata alla gravità della colpa e delle lesioni cagionate. 3. il motivo è manifestamente infondato. Questa Corte di legittimità ha già chiarito che le attenuanti generiche, previste dall'art. 62 bis, cod. pen., sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (sez. 3 n. 44883 del 18/07/2014, Cavicchi, Rv. 260627). 4. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. m. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 28 giugno 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ncesc [OSCURATO:PERSONA] '• DEPOS