CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36027/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato o sia dichiarato inammissibile e ha depositato nota spese; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 31/01/2018 del Tribunale di Torino: a) dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato di truffa continuata a lei ascritto estinto per prescrizione; b) confermava la condanna della stessa Vergallito al pagamento, in favore delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della somma di C 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni e della somma di C 4.104,00, oltre accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute nel giudizio di primo grado; e) condannava la Vergallito al pagamento, in favore delle menzionate persone offese, della somma di C 1.440,00, oltre accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute nel giudizio di secondo grado. Secondo il capo d'imputazione, il reato di truffa continuata era stato contestato all'imputata perché, «con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri, traendo in inganno [OSCURATO:PERSONA], che assisteva in qualità di legale nella procedura esecutiva immobiliare promossa da banca Unicredit, si procurava un ingiusto profitto con corrispondente danno per [OSCURATO:PERSONA], in particolare - nel giugno 2012 prospettando a [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di ottenere un rinvio della vendita dell'immobile di via Segantini nr. 15 consegnando la somma in contanti di euro 5000 a tale Motta, incaricato dal creditore procedente, banca Un icred it - nel luglio 2013 dicendo a [OSCURATO:PERSONA] che per ottenere un ulteriore rinvio della procedura era necessario versare la somma di euro 500 al Motta - nel maggio 2014 dicendo a [OSCURATO:PERSONA] che doveva versare al Motta ulteriori 2.500 euro per ottenere una rinuncia all'immobile da parte dell'aggiudicatario Così traendo in inganno [OSCURATO:PERSONA] che versava le predette somme, convinto che fossero destinate al pagamento del Motta ed indispensabili per ottenere rinvii della procedura esecutiva immobiliare. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], 10.10.2013, 9.5.2014». 2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Torino, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata [OSCURATO:PERSONA] VEiirgallito, per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo - che, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., è qui enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione - con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 578 dello stesso codice e dell'art.2043 cod. civ., per avere la Corte d'appello di Torino, a seguito dell'accertata maturazione della prescrizione, deciso sulla domanda risarcitoria sulla base della verificata integrazione della fattispecie penale della truffa, anziché della fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano, così violando l'art. 578 cod. proc. pen., come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 182 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo non è fondato. Con la sentenza n. 182 del 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen. che erano state sollevate in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 2, CEDU, nonché in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., e all'art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, e all'art. 48 della CDFUE. Con tale pronuncia, la Corte costituzionale ha chiarito che, a seguito della maturazione della prescrizione, il «giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.)», con l'ulteriore precisazione che, con «riguardo al "fatto" - come storicamente considerato nell'imputazione penale - il giudice dell'impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all'imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un "danno ingiusto" secondo l'art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno. Nel contesto di questa cognizione rilevano sia l'evento lesivo della situazione soggettiva di cui è titolare la persona danneggiata, sia le conseguenze risarcibili della lesione, che possono essere di natura sia patrimoniale che non patrimoniale». Tenuto conto di tali coordinate ermeneutiche, il giudice penale, qualora non sia intervenuta la rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato, deve verificare non se sussista la responsabilità di questi «al di là di ogni ragionevole dubbio», bensì riscontrare la sussistenza della condotta illecita fonte del diritto al risarcimento in favore della parte civile. A tale proposito, la Corte costituzionale ha altresì chiarito come la «natura civilistica dell'accertamento richiesto dalla disposizione censurata al giudice penale dell'impugnazione, differenziato dall'(ormai precluso) accertamento della responsabilità penale quanto alle pretese risarcitorie e restitutorie della parte civile, emerge riguardo sia al nesso causale, sia all'elemento soggettivo dell'illecito. Il giudice, in particolare, non accerta la causalità penalistica che lega la condotta (azione od omissione) all'evento in base alla regola dell'«alto grado di probabilità logica» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 10 luglio- 11 settembre 2002, n. 30328). Per l'illecito civile vale, invece, il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria (in tal senso è la giurisprudenza a partire da Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 11 gennaio 2008, n. 576, n. 581, n. 582 e n. 584)». La Corte d'appello di Torino ha rispettato tali principi. Essa, nel confermare sul punto la sentenza di primo grado, ha infatti accertato come la condotta truffaldina che era stata posta in essere dalla Vergallito - in ordine alla quale erano risultati verificati (sulla base delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e dei riscontri a tali dichiarazioni costituiti dalle annotazioni fatte quotidianamente dal Prinzi sulla propria agenda e dall'attivazione, da parte dell'utenza telefonica cellulare dello stesso Prinzi, delle celle della zona dove era ubicato lo studio professionale dell'imputata) sia il versamento, da parte del Prinzi alla Vergallito, delle somme indicate nel capo d'imputazione, sia l'assenza di una causale lecita di tali versamenti, che si dovevano ritenere effettuati dal Prinzi perché indotto dall'imputata a credere erroneamente che le relative somme erano destinate al Motta per l'aiuto che questi avrebbe asseritamente potuto dare ai fini di un buon esito della procedura esecutiva immobiliare in corso - avesse evidentemente cagionato alle persone offese un danno ingiusto, fonte del diritto al relativo risarcimento, con riguardo sia al danno patrimoniale di C 8.000,00, corrispondenti alle somme ingiustamente versate dal Prinzi all'imputata, sia al danno non patrimoniale, determinato, in via, chiaramente equitativa, in € 2.000,00. 2. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna dalla ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Dal rigetto del ricorso consegue altresì la condanna della stessa ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio di legittimità dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi € 2.400,00, oltre accessori di legge. Il rigetto del ricorso comporta infine l'assorbimento dell'esame della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile che era stata avanzata dalla ricorrente nel proprio ricorso. Sospensione della quale non risultavano, comunque, le condizioni, atteso che, a fronte di una condanna al pagamento della somma, in assoluto non particolarmente elevata, di € 10.000,00, la ricorrente aveva omesso di fornire qualsiasi elemento idoneo a dimostrare che la stessa somma era comunque tale da incidere in modo rilevante sul proprio personale patrimonio (Sez. 5, n. 51194 del 24/09/2015, D'Amico, Rv. 265411-01; Sez. 4, n. 40075 del 08/05/2015, Montermini, Rv. 264513-01). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA]