CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33866/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 18991-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente dorniciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 36/2/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 04/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo ad IRAP per l'anno d'imposta 2007 - notificato in data 21 dicembre 2012 - in relazione a studi settore dai quali risultava che il reddito presunto fosse superiore rispetto a quello dichiarato; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che quest'ultimo avrebbe dovuto tenere conto non solo degli elementi giustificativi del proprio operato ma anche della controprova sul punto offerta dal contribuente, ovvero i dati di fatto e i motivi che hanno fortemente condizionato e ridotto negli anni la redditività dell'impresa, ossia la necessità di praticare ai clienti sconti consistenti in ragione dell'agguerrita concorrenza, l'età avanzata dei soci, la revoca della concessione da parte della FIAT, la revoca dei fidi e dei finanziamenti da parte della Banca nazionale del lavoro. L'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituisce. Considerato che Con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 62 sexies del D.L. n. 331 del 1993 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere erroneamente la sentenza impugnata ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento Ric. 2021 n. 18991 sez. MT - ud. 12-10-2022 -2- Ay) in quanto fondato sugli studi di settore e su un comportamento antieconomico della parte. Il motivo di impugnazione è infondato. Infatti, secondo questa Corte: in tema di accertamento basato su studi di settore, il requisito della "grave incongruenza" di cui all'art. 62-sexies, comma 3, di. n. 331 del 1993, conv. con mod. dalla I. n. 427 del 1993, costituisce presupposto impositivo necessario per gli avvisi di accertamento su di essi fondati, senza che assuma rilievo, per gli avvisi notificati successivamente al 1° gennaio 2007, la modifica dell'art. 10, comma 1, I. n. 146 del 1998 operata con l'art. 1, comma 23, I. n. 296 del 2006„ in quanto priva di portata innovativa e diretta ad assicurare, secondo una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, una funzione di mera semplificazione e coordinamento normativo attesa l'abrogazione dei commi 2 e 3 del medesimo art. 10, ad opera dell'art. 37, comma 2, lett. b, d.l. n. 226 del 2006, e l'estensione della tipologia di accertamento a prescindere dalla contabilità adottata (Cass. n. 20608 del 2022); in tema di accertamento tributario mediante studi di settore, ai fini del riparto degli oneri probatori, grava sul contribuente l'onere di allegare, ed anche di provare - ancorché senza limitazioni di mezzi e di contenuto - la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre sull'ente impositore quello di dimostrare l'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento (Cass. n. 40936 del 2021). Ric. 2021 n. 18991 sez. MT - ud. 12-10-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove ha correttamente ripartito gli oneri probatori tra le parti e per un verso ha innanzitutto preteso che l'Ufficio dimostrasse la grave incongruenza del reddito dichiarato rispetto alle risultanze degli studi di settore e per un altro verso ha esaminato le prove offerte dal contribuente a suo favore e quindi valorizzando ragionevollmente la sussistenza di circostanze di fatto - analiticamente elencate ed illustrate - tali da allontanare l'attività della parte contribuente dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, così da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura ciii accertamento tributario standardizzato. Per il resto, le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge, investono nella sostanza il merito della lite, e quindi, oltre ad essere carenti sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso, sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di difetto di motivazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021). Pertanto, infondato l'unico motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente respinto; nulla va statuito in Ric. 2021 n. 18991 sez. MT - ud. 12-10-2022 -4- /Q) ordine alle spese non essendosi costituita la parte contribuente. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass.27 ottobr