CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08095/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di tentata estorsione ai danni dei titolari di un supermercato, aggravata dall'art. 416 bis.1 cod. pen. 2. Il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria, ritenendo che il Tribunale del riesame avrebbe valorizzato elementi non significativi, al contempo non considerando le avverse deduzioni difensive. In particolare, non emergerebbe alcun contributo materiale del Midulla. Inoltre, la busta contenente i proiettili con la richiesta di denaro era stata collocata in un luogo ripreso dalle telecamere, sicchè risulterebbe anomalo che il Midulla - il quale lavorava quale guardia privata presso il supermercato - non avesse indicato ai presunti complici un luogo non vigilato ove lasciare il messaggio minatorio. Il ricorrente sottolinea di non essersi fatto latore di alcuna sollecitazione ad aderire alla richiesta estorsiva, né di aver tentato di dissuadere le persone offese dallo sporgere denuncia. 2.2. Con il secondo motivo, si censura la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sottolineando come nei confronti del Midulla erano stati esclusi i gravi indizi di colpevolezza relativamente al reato associativo, né risultavano altri elementi idonei a far ritenere una sua vicinanza al sodalizio descritto nell'imputazione. Né a diverse conclusioni potrebbe condurre il mero rapporto di conoscenza con D'[OSCURATO:PERSONA], ritenuto uno dei vertici dell'associazione, in quanto quest'ultimo ed il Midulla abitano nel medesimo condominio. 2.3. Con il terzo motivo, infine, si contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, evidenziando come il Midulla, oltre ad essere estraneo al contesto associativo, è gravato da precedenti penali risalenti del tempo e relativi a reati di minima gravità e, in ogni caso, l'apporto fornito al tentativo di estorsione sarebbe del tutto marginale. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il primo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, propone una generica critica all'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata, nel tentativo di marginalizzare l'apporto fornito dal Midulla, ma nel far ciò non si confronta con la puntuale ricostruzione del fatto che risulta immune da censure rilevabili in questa sede. I motivi dedotti dal ricorrente tendono a fornire una ricostruzione alternativa basata su una diversa lettura delle intercettazioni, in tal modo introducendo un tema non consentito in sede di legittimità. Per consolidata giurisprudenza, infatti, è rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). 2.1. Il Tribunale del riesame ha evidenziato i plurimi ed inequivocabili contatti intercorsi tra il Midulla e gli autori materiali del reato - D'Ambrosio, Montualdista e Ciranno - con i quali discorre apertamente del tentativo di estorsione, delle modalità di realizzazione e della resistenza opposta dalle persone offese, le quali avevano tempestivamente denunciato sia il rinvenimento della busta contenente i proiettili, sia la successiva telefonata minatoria. È stato correttamente valorizzato anche il fatto che la busta contenente i proiettili è stata prelevata e consegnata alla persona offesa proprio dal Midulla, peraltro a distanza di un giorno da quando era stata lasciata in loco. Sul punto la motivazione è immune da censure, essendosi sottolineata la necessità dell'intervento del Midulla a fronte del fatto che, fino a quel momento, nessuno si era avveduto della presenza della busta e, quindi, vi era il concreto rischio che l'iniziale messaggio minatorio non giungesse a conoscenza della persona offesa. Altrettanto eloquenti sono le conversazioni relative alla reazione delle persone offese ed al fatto che i cellulari in uso alle predette potessero essere sottoposti a controllo. Infine, risulta chiaramente che i correi facevano affidamento sul Midulla affinché instaurasse un contatto e, quindi, una trattativa, con le persone offese per indurle a cedere alla minaccia estorsiva. In conclusione, gli elementi di valutazione a carico del Midulla sono stati ritenuti plurimi, precisi e gravi, con motivazione logica ed immune da manifesta contraddittorietà. 3. Parimenti infondato è il secondo motivo concernente l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., rispetto alla quale il ricorrente valorizza essenzialmente il fatto che sia stata esclusa, nei suoi confronti, l'appartenenza all'associazione. Si tratta di un elemento, tuttavia, non dirimente, posto che il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine ai rapporti che il Midulla intratteneva con soggetti ritenuti intranei alla cosca (in particolare, [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, già condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.). Del resto, le modalità della condotta sono di per sé quelle tipicamente impiegati in contesti di criminalità di tipo mafioso. 4. Confermata la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ne consegue l'inammissibilità del motivo concernente la sussistenza delle esigenze cautelari. Il ricorrente non si confronta con la puntuale motivazione contenuta nell'ordinanza impugnata, lì dove si richiama l'applicabilità della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 cod. proc. pen. Per consolidata giurisprudenza, infatti, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve intendersi riferita anche ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (Sez. 2,n. 23935 del 04/05/2022, Rv. 283176; Sez. 1, n. 38603 del 23/06/2021, Rv. 282049). A fronte di tale presunzione, non sono stati addotti elementi concretamente idonei ad escludere la sussistenza delle esigenze cautelari. 5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle