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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 12269/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 29 giugno 2021 il Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 4 giugno 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], disposto in relazione al reato di cui all'art. 181 d.lgs. 42/2004 (contestato al [OSCURATO:PERSONA] per avere, quale committente e titolare della concessione marittima n. 544 rilasciata dal Comune di Falerna, realizzato su un'area sottoposta a vincolo paesaggistico sbancamenti di terra con movimentazione di grossi massi sull'arenile della spiaggia di Falerna in mancanza della prescritta autorizzazione), sottolineando la veste del [OSCURATO:PERSONA] di titolare della concessione marittima, il mancato rilascio della necessaria autorizzazione a eseguire i lavori oggetto della contestazione e l'irrilevanza della comunicazione della esecuzione di lavori di sistemazione dell'arenile con mezzo meccanico, essendo in realtà stati eseguiti lavori di sbancamento e movimento terra.

2. Avverso tale ordinanza l'indagato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha denunciato l'errata applicazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 181 d.lgs. 42/2004, in quanto egli non era proprietario del bene, ma semplice titolare di concessione demaniale per l'utilizzo della spiaggia, aveva richiesto l'autorizzazione a eseguire i lavori oggetto della contestazione, dando atto, nella comunicazione al comune di Falerna, della necessità di provvedere alla pulizia e alla sistemazione dell'arenile con un mezzo meccanico, a causa della presenza di massi che rendevano pericolosa la balneazione, in area che, comunque, non poteva essere considerata come bene paesaggistico, e alla quale, in ogni caso, non era stato arrecato alcun nocumento, con la conseguente insussistenza di qualsiasi pericolo idoneo a giustificare l'apposizione e il mantenimento del vincolo, posto che lo scopo dell'intervento era solo quello di rendere più sicura la balneazione e che non era stata considerata dal Tribunale la mancata prosecuzione dei lavori. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va ricordato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. peri.Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).

3. Ora, nel caso in esame, il ricorrente, attraverso la deduzione della violazione di disposizioni di legge penale e processuale, incidenti, secondo la sua prospettazione, sia sulla configurabilità del reato paesaggistico contestato, sia sulla sua ascrivibilità al ricorrente, sia sulla sussistenza dei presupposti per poter disporre e mantenere il vincolo cautelare sull'area oggetto degli interventi, censura, in realtà, valutazioni di merito del Tribunale, e l'adeguatezza della relativa motivazione su tali punti, che, però, sono stati tutti considerati dal Tribunale con motivazione che, per quanto sintetica, non può dirsi apparente e, dunque, non può essere sindacata, né sul piano della sua adeguatezza e logicità, né, tantomeno, sul piano delle valutazioni di merito e della ricostruzione di fatto.

Il Tribunale di Catanzaro, infatti, ha disatteso la richiesta di riesame (relativa al provvedimento di sequestro della porzione di spiaggia oggetto di concessione demaniale a favore dello stesso [OSCURATO:PERSONA], come si ricava dal decreto di sequestro, che può essere esaminato da questa Corte trattandosi del provvedimento confermato con l'ordinanza impugnata e al quale il Tribunale ha fatto riferimento), sottolineando sia la veste in capo al [OSCURATO:PERSONA] di detentore, quale concessionario, della porzione di spiaggia oggetto dei lavori giudicati illeciti, dei quali lo stesso [OSCURATO:PERSONA] è stato indicato come committente; sia il carattere paesaggistico di tale area; sia il pericolo per l'area stessa derivante dalla realizzazione di lavori di sbancamento e di movimentazione di grossi massi.

Si tratta di motivazione che, oltre che non apparente, appare anche immune dalle violazioni di legge sostanziale prospettate, peraltro in modo generico, dal ricorrente, in quanto il litorale marino rientra tra i beni paesaggistici protetti, secondo quanto espressamente stabilito dall'art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio), che stabilisce che sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni del titolo I della parte terza del codice dell'ambiente" i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare", indipendentemente da una dichiarazione di interesse pubblico, con la conseguente necessità del preventivo rilascio del prescritto nulla osta 3

1. n e paesaggistico per poter eseguire lavori sui beni oggetto della concessione demaniale in suo favore del genere di quelli commissionati dal ricorrente e di cui è stata iniziata la realizzazione.

La condotta contestata al ricorrente, di cui all'art. 181 del medesimo d.lgs. 42 del 2004, riguarda chiunque esegua senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici, quindi anche chi, come nel caso in esame, ne sia il committente, quale è stato, pacificamente, il ricorrente (che comunque era anche il detentore, quale concessionario, dell'area di interesse paesaggistico interessata dalla esecuzione delle opere non autorizzate).

Il Tribunale di Catanzaro ha poi dato atto, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, tantomeno sul piano della adeguatezza e della logicità della relativa motivazione, che i lavori di sbancamento e movimentazione dei grossi massi presenti sull'arenile erano ancora in corso, non erano stati autorizzati, né vi era stato il necessario nulla osta paesaggistico, con la conseguente necessità di interromperne la prosecuzione, in tal modo dando atto sia della configurabilità del reato paesaggistico di cui all'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 contestato al ricorrente; sia dei presupposti per apporre e mantenere il vincolo cautelare sui beni di carattere paesaggistico oggetto dell'intervento abusivo (allo scopo di evitarne la prosecuzione).

Si tratta di motivazione non certamente apparente, mediante la quale è stato dato atto in modo sufficiente sia degli elementi di fatto considerati per ritenere configurabile il reato a carico del ricorrente, sia della sussistenza dei presupposti per poter apporre e mantenere il vincolo cautelare sui beni oggetto degli interventi illeciti, che il ricorrente ha censurato prospettando violazioni di disposizioni di legge penale chiaramente insussistenti e l'inadeguatezza della relativa motivazione, che invece è idonea e non può, comunque, alla stregua dei criteri interpretativi ricordati in premessa, essere sindacata nei giudizi che riguardino misure cautelari reali.

4. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, a cagione del contenuto non consentito e della manifesta infondatezza delle censure alle quali è stato affidato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, essendo ravvisabili profili di colpa nella proposizione del ricorso, che si determina equitativamente, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 giugno 2021 il Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 4 giugno 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], disposto in relazione al reato di cui all'art. 181 d.lgs. 42/2004 (contestato al [OSCURATO:PERSONA] per avere, quale committente e titolare della concessione marittima n. 544 rilasciata dal Comune di Falerna, realizzato su un'area sottoposta a vincolo paesaggistico sbancamenti di terra con movimentazione di grossi massi sull'arenile della spiaggia di Falerna in mancanza della prescritta autorizzazione), sottolineando la veste del [OSCURATO:PERSONA] di titolare della concessione marittima, il mancato rilascio della necessaria autorizzazione a eseguire i lavori oggetto della contestazione e l'irrilevanza della comunicazione della esecuzione di lavori di sistemazione dell'arenile con mezzo meccanico, essendo in realtà stati eseguiti lavori di sbancamento e movimento terra. 2. Avverso tale ordinanza l'indagato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha denunciato l'errata applicazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 181 d.lgs. 42/2004, in quanto egli non era proprietario del bene, ma semplice titolare di concessione demaniale per l'utilizzo della spiaggia, aveva richiesto l'autorizzazione a eseguire i lavori oggetto della contestazione, dando atto, nella comunicazione al comune di Falerna, della necessità di provvedere alla pulizia e alla sistemazione dell'arenile con un mezzo meccanico, a causa della presenza di massi che rendevano pericolosa la balneazione, in area che, comunque, non poteva essere considerata come bene paesaggistico, e alla quale, in ogni caso, non era stato arrecato alcun nocumento, con la conseguente insussistenza di qualsiasi pericolo idoneo a giustificare l'apposizione e il mantenimento del vincolo, posto che lo scopo dell'intervento era solo quello di rendere più sicura la balneazione e che non era stata considerata dal Tribunale la mancata prosecuzione dei lavori. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va ricordato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in tale materia, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. peri.Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). 3. Ora, nel caso in esame, il ricorrente, attraverso la deduzione della violazione di disposizioni di legge penale e processuale, incidenti, secondo la sua prospettazione, sia sulla configurabilità del reato paesaggistico contestato, sia sulla sua ascrivibilità al ricorrente, sia sulla sussistenza dei presupposti per poter disporre e mantenere il vincolo cautelare sull'area oggetto degli interventi, censura, in realtà, valutazioni di merito del Tribunale, e l'adeguatezza della relativa motivazione su tali punti, che, però, sono stati tutti considerati dal Tribunale con motivazione che, per quanto sintetica, non può dirsi apparente e, dunque, non può essere sindacata, né sul piano della sua adeguatezza e logicità, né, tantomeno, sul piano delle valutazioni di merito e della ricostruzione di fatto. Il Tribunale di Catanzaro, infatti, ha disatteso la richiesta di riesame (relativa al provvedimento di sequestro della porzione di spiaggia oggetto di concessione demaniale a favore dello stesso [OSCURATO:PERSONA], come si ricava dal decreto di sequestro, che può essere esaminato da questa Corte trattandosi del provvedimento confermato con l'ordinanza impugnata e al quale il Tribunale ha fatto riferimento), sottolineando sia la veste in capo al [OSCURATO:PERSONA] di detentore, quale concessionario, della porzione di spiaggia oggetto dei lavori giudicati illeciti, dei quali lo stesso [OSCURATO:PERSONA] è stato indicato come committente; sia il carattere paesaggistico di tale area; sia il pericolo per l'area stessa derivante dalla realizzazione di lavori di sbancamento e di movimentazione di grossi massi. Si tratta di motivazione che, oltre che non apparente, appare anche immune dalle violazioni di legge sostanziale prospettate, peraltro in modo generico, dal ricorrente, in quanto il litorale marino rientra tra i beni paesaggistici protetti, secondo quanto espressamente stabilito dall'art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio), che stabilisce che sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni del titolo I della parte terza del codice dell'ambiente" i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare", indipendentemente da una dichiarazione di interesse pubblico, con la conseguente necessità del preventivo rilascio del prescritto nulla osta 3 1. n e paesaggistico per poter eseguire lavori sui beni oggetto della concessione demaniale in suo favore del genere di quelli commissionati dal ricorrente e di cui è stata iniziata la realizzazione. La condotta contestata al ricorrente, di cui all'art. 181 del medesimo d.lgs. 42 del 2004, riguarda chiunque esegua senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici, quindi anche chi, come nel caso in esame, ne sia il committente, quale è stato, pacificamente, il ricorrente (che comunque era anche il detentore, quale concessionario, dell'area di interesse paesaggistico interessata dalla esecuzione delle opere non autorizzate). Il Tribunale di Catanzaro ha poi dato atto, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, tantomeno sul piano della adeguatezza e della logicità della relativa motivazione, che i lavori di sbancamento e movimentazione dei grossi massi presenti sull'arenile erano ancora in corso, non erano stati autorizzati, né vi era stato il necessario nulla osta paesaggistico, con la conseguente necessità di interromperne la prosecuzione, in tal modo dando atto sia della configurabilità del reato paesaggistico di cui all'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 contestato al ricorrente; sia dei presupposti per apporre e mantenere il vincolo cautelare sui beni di carattere paesaggistico oggetto dell'intervento abusivo (allo scopo di evitarne la prosecuzione). Si tratta di motivazione non certamente apparente, mediante la quale è stato dato atto in modo sufficiente sia degli elementi di fatto considerati per ritenere configurabile il reato a carico del ricorrente, sia della sussistenza dei presupposti per poter apporre e mantenere il vincolo cautelare sui beni oggetto degli interventi illeciti, che il ricorrente ha censurato prospettando violazioni di disposizioni di legge penale chiaramente insussistenti e l'inadeguatezza della relativa motivazione, che invece è idonea e non può, comunque, alla stregua dei criteri interpretativi ricordati in premessa, essere sindacata nei giudizi che riguardino misure cautelari reali. 4. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, a cagione del contenuto non consentito e della manifesta infondatezza delle censure alle quali è stato affidato. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, essendo ravvisabili profili di colpa nella proposizione del ricorso, che si determina equitativamente, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
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