CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04863/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello de L'Aquila emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, convertito con modificazioni in I. 18/12/2020, n. 176, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L'Aquila, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Chieti in composizione monocratica in data 22/02/2019 - con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per i delitti di cui agli artt. 635, comma secondo, n. 1, e 610 cod. pen., in Chieti il 04/09/2017, con la recidiva reiterata, specifica - disapplicata la contestata recidiva, rideterminava la pena nei confronti dell'imputata. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale motivato, in ordine al rigetto di procedere ad una nuova verifica della capacità di intendere e di volere dell'imputata, in riferimento all'art. 89 cod. pen., senza considerare che la perizia in atti era stata oggetto di contestazione da parte della difesa, proprio nella misura in cui il rito abbreviato era stato condizionato all'espletamento di una nuova perizia; non a caso, sia dalla consulenza del pubblico ministero che dalla documentazione sanitaria in atti, oltre che dalle stesse dichiarazioni della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], emergeva lo stato di alterazione psico-fisica della Fois al momento del fatto; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza dei reati di cui ai capi a) e b) dell'imputazione, del tutto carente ed apodittica risultando la motivazione della sentenza impugnata, sul punto; 2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla carenza di motivazione della sentenza impugnata in relazione al reato sub c) dell'imputazione, ai fini di escludere la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., anche considerata la giurisprudenza di legittimità sul tema. 3. In data 17/11/2021 il difensore di fiducia dell'imputata, avv.to [OSCURATO:PERSONA], ha inviato conclusioni scritte, con cui insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.In relazione al primo motivo di ricorso, va ricordato che la sentenza impugnata ha rilevato come la Fois non si fosse sottoposta ad alcuno degli esami clinici funzionali all'espletamento dell'incarico, per cui il consulente tecnico del pubblico ministero aveva esaminato unicamente la documentazione sanitaria relativa all' imputata, affermando, alla luce della detta documentazione, che la Fois fosse capace di intendere e di volere al momento del fatto.Sul punto, inoltre, la sentenza impugnata ha aggiunto che la difesa non aveva mosso alcuna critica alle conclusioni contenute nella consulenza. Ciò premesso, va inoltre considerato che il processo a carico della Fois è stato definito con rito abbreviato e che, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il primo giudice aveva rigettato la richiesta di perizia formulata dalla difesa, proprio per le medesime ragioni indicate nella sentenza della Corte territoriale, rilevando come la consulenza fosse del tutto esaustiva. Peraltro, non risulta alla luce degli atti trasmessi a questa Corte, né è stato documentato dalla difesa, che il rito abbreviato prescelto fosse stato condizionato all'espletamento di una perizia, ai sensi dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. In ogni caso, seppure - come sostenuto dalla difesa - il rito abbreviato fosse stato condizionato all'espletamento di una perizia, dalla decisione di rigetto, adottata dal giudice all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], era scaturita l'adesione dell'imputata al rito abbreviato "ordinario" o "secco", con la conseguenza che risulta preclusa la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quanto l'opzione opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo in limine litis, ai sensi dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al rito subordinata all'assunzione di prove integrative (Sez. 2, n. 13368 del 27/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278826; Sez. 3, n. 27183 del 05/06/2009, Fabbricini, Rv. 248477). 2. De tutto generici risultano gli altri due motivi di ricorso. Anzitutto, occorre ricordare come dalla sentenza impugnata emerga che la Fois sia stata condannata per i reati di cui agli artt. 610 e 635 cod. pen., non risultando alcuna condanna per il reato di minaccia, come affermato dalla difesa. Quanto al reato di violenza privata, la Corte di merito ha ricordato come la persona offesa fosse stata chiusa nella sua stanza per circa quindici minuti, con condotta posta in essere dall'imputata in maniera minacciosa ed atteggiamento aggressivo, con conseguente limitazione della libertà della Fasciani per un arco di tempo non irrilevante. Non vi è alcun dubbio, quindi, considerato che la violenza privata è un reato a forma libera, come, nel caso di specie, la condotta minacciosa ed aggressiva dell'imputata abbia determinato la significativa compressione della libertà di azione o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo (Sez. 5, n. 40485 del 01/07/2019, P., Rv. 277748). Quanto alla sussistenza della condotta di danneggiamento, il motivo risulta radicalmente inammissibile, in quanto non dedotto con il gravame; con l'atto di appello, infatti, era stata chiesta, in riferimento alla fattispecie di danneggiamento, solo l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis, cod. pen., senza alcuna contestazione circa la sussistenza della condotta. Peraltro, in relazione alla sussistenza degli estremi di cui all'art.131-bis cod. pen. in riferimento al danneggiamento, la Corte territoriale, del tutto esaustivamente, ha escluso l'inoffensività del fatto alla stregua della gravità intrinseca della condotta, considerata sia la sua valenza intimidatoria, sia la presenza di molteplici precedenti penali da cui la Fois risulta gravata, mettendo in rilievo come l'imputata avesse rotto gli specchietti retrovisori di due auto, cagionando un danno sicuramente non lieve. Trattasi, all'evidenza, di motivazione del tutto logica ed immune da censure rilevabili in sede di legittimità. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.