CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 maggio 1967
Cassazione n. 48036/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 08/05/1967 avverso la sentenza del 16/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso: lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che venga annullata la sentenza per i motivi proposti, nonché per i motivi aggiunti, con ogni consgeuenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16/12/2020 la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trieste del 30/03/2018, riqualificava il fatto ascritto all'Hudorovic ai sensi dell'art. 648 cod. pen. confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, proponendo cinque motivi di ricorso che qui sl riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'ad. 173 (listi att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché contradditoria e manifestamente illogica in relazione all'ingiustificato diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.; il giudice di appello ha motivato il diniego su elementi che erano stati originariamente considerati con riferimento alla contestazione ai sensi dell'art. 624- bis cod. pen. e non ha correlato il proprio giudizio alla diversa qualificazione giuridica del fatto, né ha tenuto conto della valutazione positiva effettuata in fase di indagini preliminari dal Gip procedente, oltre che della dichiarazione della persona offesa; il risarcimento era da considerare integrale e l'accettazione della persona offesa ne dimostrava la piena satisfattività. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si è dedotto vizio della motivazione e vizio di violazione di legge poiché si è erroneamente ritenuto, con motivazione del tutto illogica, che il responsabile per la condotta di ricettazione risponda del danno morale provocato dall'autore della condotta del reato presupposto. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica in relazione all'art. 62-bis cod. pen.; le circostanze attenuanti generiche sono state negate in modo del tutto illogico, senza tener conto del comportamento successivo posto in essere dall'Hudorovic che provvedeva ad attivarsi prima dell'inizio del dibattimento per risarcire il danno subito e teneva un comportamento processuale complessivamente leale ed ammissivo dei fatti contestati, la Corte di appello ha adottato una motivazione di stile ed apodittica ritenendo rilevanti i precedenti senza considerare la successiva evoluzione e i comportamenti posti in essere dal ricorrente, ha inoltre illogicamente affermato che il comportamento successivo sarebbe irrilevante per la gravità del fatto costituito da furto in abitazione sebbene abbia riqualificato la condotta ascritta ai sensi dell'art. 648 cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla richiesta di disapplicazione della recidiva; la Corte di appello ha ritenuto che sul punto non fosse stato proposto motivo di appello nonostante la specifica proposizione di apposito paragrafo sul punto; la Corte di è limitata ad una valutazione stereotipata sostanzialmente apparente e manifestamente illogica richiamando i medesimi argomenti illustrati per le circostanze attenuanti generiche che facevano riferimento al reato nella sua originaria considerazione ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen. e non come riqualificato ai sensi dell'art. 648 cod. pen.; con i motivi di appello si era chiesto di considerare la risalenza dei precedenti riferibili al ricorrente, ma nulla era stato disposto sul punto; la sentenza si è limitata a considerare la gravità di un fatto diverso da quello oggetto di riqualificazione.2.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine ai criteri di computo della pena, con particolare riferimento al computo della pena base ed alla mancata applicazione della diminuente per il rito abbreviato nei termini previsti per legge; le modalità con le quali si è giunti alla determinazione della pena si caratterizzano per una manifesta illogicità ed in violazione di norme processuali, non avendo proceduto la Corte ad una puntuale determinazione della pena base e applicazione della diminuente secondo i parametri normativi di riferimento, non risulta in sostanza identificata, con omessa motivazione sul punto, pena congrua per ognuno dei reati contestati e successiva applicazione della diminuente per il rito. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare deve essere rilevata, attesa la data di commissione del fatto (25/11/2016), l'intervenuta estinzione, per decorso del termine di prescrizione in data 27/07/2022, del reato contestato ai sensi dell'art. 707 cod. pen., tenuto conto delle sospensioni intervenute. La sentenza deve essere sul punto annullata senza rinvio con eliminazione della relativa pena. 2. I primi due motivi di ricorso sono fondati e determinano l'assorbimento dei motivi residui. La difesa ha correttamente evidenziato come la Corte di appello, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, dopo aver riqualificato il fatto originariamente contestato ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen. ai sensi invece dell'art. 648 cod. pen., ha tuttavia determinato e motivato la scelta quanto alla dosimetria della pena facendo esplicito riferimento ad elementi del tutto eccentrici rispetto alla riqualificazione del fatto come ricettazione, con motivazione manifestamente illogica. È stato, in tal senso, correttamente sottolineato il richiamo ad elementi riferibili alla diversa ed originaria contestazione del fatto (come ad esempio la rottura della finestra, danno che non poteva rilevare ai fini del risarcimento e riferito alla diversa condotta di furto originariamente contestata), senza invece considerare un insieme di elementi indicativi di una condotta dell'imputato da valutare compiutamente al fine del trattamento sanzionatorio da irrogare in concreto. Tale circostanza, evidente e immediatamente riscontrabile dalla lettura della motivazione della Corte d'appello, determina il necessario annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio quanto al trattamento sanzionatorio (che dovrà necessa-iamente e conseguentemente rivalutare anche gli elementi dedotti con i motivi che sono rimasti assorbiti in questa sede quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla valutazione della contestata recidiva ed alla diminuente per il rito prescelto).3. Deve essere dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, in mancanza di qualsiasi contestazione sul punto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art.707 cod. pen. perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena. Annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia. Dichiara irrevocabile l'affermazione di resp