Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:T:2025:758
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0180_RES
Causa T‑180/24
DO
contro
[OSCURATO:PERSONA] centrale europea
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 23 luglio 2025
«Funzione pubblica – Personale della BCE – Retribuzione – Congedo parentale – Imposta a profitto dell’Unione – Articolo 7, primo comma, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 – Interpretazioni letterale, contestuale e teleologica – Aliquota dell’imposta – Liquidazione dell’imposta»
Funzionari – Decisione lesiva – Obbligo di motivazione – Portata – Foglio paga che applica atti di portata generale in materia di retribuzione – Insussistenza – Obbligo di motivazione nella fase del rigetto del reclamo – Portata
[Art. 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c)]
(v. punti 16‑21)
Funzionari – Imposta sugli stipendi – Aliquota d’imposta – Percezione di una retribuzione corrispondente a un periodo inferiore a un mese – Calcolo sulla base dell’aliquota applicabile a un mese completo di lavoro in proporzione ai giorni effettivamente lavorati
(Regolamento del Consiglio n. 260/68, artt. 3‑7 e 13)
(v. punti 31‑50)
Funzionari – Agenti della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea – Congedi – Congedo parentale – Imposta sullo stipendio – Trattamento identico degli agenti in congedo parentale e di quelli che beneficiano di un’altra forma di congedo non retribuito – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 20; condizioni d’impiego del personale della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea, artt. 29 e 30; norme sul personale della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea, artt. 5.11 e 5.12; regolamento del Consiglio n. 260/68, art. 7, comma 1)
(v. punti 53‑57)
[OSCURATO:PERSONA] respingere il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso una decisione della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) relativa all’aliquota d’imposta applicata alla retribuzione percepita per un periodo di lavoro inferiore a un mese e alla liquidazione dell’imposta dovuta (in prosieguo: la «decisione impugnata»), il Tribunale interpreta per la prima volta l’articolo 7, primo comma, del regolamento n. 260/68 (
1
).
Il ricorrente, DO, è un agente della BCE. Nel mese di luglio 2023, che contava 21 giorni lavorativi, egli ha beneficiato di un congedo parentale di 11 giorni e ha lavorato 10 giorni. In forza delle condizioni di impiego del personale e del regolamento del personale della BCE, il congedo parentale dei membri del personale di tale istituzione non è retribuito.
Lo stesso mese la BCE ha trasmesso al ricorrente il suo foglio paga del mese di luglio 2023. Da ciò risulta che l’aliquota d’imposta applicata alla sua retribuzione per tale mese è identica a quella che gli viene applicata quando non beneficia di un congedo parentale.
Nell’agosto 2023 il ricorrente ha proposto un ricorso amministrativo avverso la decisione impugnata. A sostegno di quest’ultimo, egli faceva valere che, in forza del diritto applicabile, l’imposta dovuta doveva essere calcolata sulla base dell’importo della retribuzione effettivamente percepita, vale a dire la retribuzione percepita per i dieci giorni di lavoro che egli ha effettuato tale mese, e non applicando l’aliquota d’imposta alla quale è soggetta la sua retribuzione mensile quando lavora un mese completo.
Nell’ottobre 2023 la BCE ha respinto tale ricorso con la motivazione che, in applicazione dell’articolo 7, primo comma, del regolamento n. 260/68, l’aliquota d’imposta utilizzata per determinare l’importo dell’imposta dovuta a titolo di una retribuzione che corrisponda a un periodo inferiore a un mese deve essere la stessa di quella che sarebbe applicabile al «versamento mensile corrispondente», vale a dire alla retribuzione fittizia pari a un mese completo di lavoro.
Giudizio del Tribunale
Per quanto riguarda la determinazione dell’aliquota d’imposta applicabile alle somme versate dall’Unione a uno dei suoi funzionari o agenti quando tali somme si riferiscono a un periodo di lavoro inferiore a un mese, il Tribunale rileva che l’articolo 7, primo comma, del regolamento n. 260/68 deve essere interpretato nel senso che occorre applicare alla somma di cui trattasi l’aliquota d’imposta a cui sono soggetti i redditi percepiti dal funzionario o dall’agente interessato quando quest’ultimo ha lavorato un mese completo. Pertanto, qualora un funzionario o agente percepisca una retribuzione che si riferisce ad un periodo di lavoro inferiore a un mese, l’imposta è calcolata, da un lato, applicando la stessa aliquota d’imposta che sarebbe applicata se il funzionario o l’agente interessato avesse lavorato un mese intero e, dall’altro, in proporzione ai giorni effettivamente lavorati.
Tale interpretazione dell’articolo 7, primo comma, del regolamento n. 260/68, che risulta dalla sua formulazione, è confermata dalla sua interpretazione sia contestuale che teleologica.
In primo luogo, l’articolo 7 del regolamento n. 260/68 si riferisce a un periodo di un mese, in particolare al fine di distinguere i periodi ad esso inferiori o superiori. Le modalità di fissazione dell’aliquota d’imposta previste dall’articolo 7 di detto regolamento derogano quindi a quelle risultanti dagli articoli 3 e 4 del medesimo regolamento, che si applicano quando il versamento si riferisce ad un periodo di lavoro di un mese.
Inoltre, dall’articolo 7, secondo comma, del regolamento n. 260/68 risulta che, nell’ipotesi in cui il versamento imponibile si riferisca a un periodo superiore a un mese, la retribuzione versata per tale periodo deve essere assoggettata ad imposta alla stessa aliquota applicata alla retribuzione percepita per un mese completo di lavoro. Lo stesso deve valere per quanto riguarda l’aliquota applicata alla retribuzione versata per un periodo inferiore a un mese.
In secondo luogo, sebbene gli obiettivi di detta disposizione non possano essere chiaramente individuati alla lettura di quest’ultima o a quella del regolamento di cui essa fa parte, un’interpretazione di tale disposizione secondo la quale l’aliquota d’imposta sarebbe calcolata sulla base dei soli giorni lavorati priverebbe detta disposizione di qualsiasi effetto utile. Infatti, una siffatta interpretazione equivarrebbe ad applicare a una retribuzione che si riferisce a un periodo inferiore a un mese, che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 7 del regolamento n. 260/68, le stesse modalità di calcolo dell’imposta di quelle previste, per una remunerazione pari a un mese, dagli articoli 3 e 4 di tale regolamento.
(
1
) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee (
GU 1968, L 56, pag. 8
), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1750/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002 (
GU 2002, L 264, pag. 15
).