CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 settembre 2026
Cassazione n. 25820/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato Gaetano MariaAmoruso per procura autenticata dal notaio [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. n. 3402,-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ArcidiaconoDaniela, [OSCURATO:PERSONA],-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 2229/2018depositata il 24.10.2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.9.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con citazione notificata il 19.12.2007, [OSCURATO:PERSONA] e MariaTropea convennero innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 13566/2019Numero sezionale 1945/2026Numero di raccolta generale 25820/2026Data pubblicazione 25/09/2026deducendo di essere eredi universali di [OSCURATO:PERSONA] in forza deltestamento olografo del 17.10.2005, pubblicato il 16.5.2007; con esso ilde cuius aveva revocato ogni precedente testamento e in particolare unaprecedente scheda testamentaria del 22.10.2001, pubblicata il22.11.2005, recante la disposizione di alcuni beni in favore di RosarioTropea. Tanto premesso, le attrici chiesero la condanna del convenuto allarestituzione dei predetti beni e al pagamento dei frutti percepiti.Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA], contestando l’autenticità deltestamento del 17.10.2005 e spiegando domanda riconvenzionale voltaall’accertamento della sua qualità di erede universale del de cuius, in forzadel testamento del 2001.A seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA], il processo venne riassunto neiconfronti dei suoi eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Daniela e [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 2987/2015, in accoglimentodella domanda di accertamento negativo dell’autenticità del testamento diRosario [OSCURATO:PERSONA], dichiarò la falsità del testamento olografo del 17.10.2005fatto valere in giudizio dalle attrici, a firma apparente del de cuius, edichiarò [OSCURATO:PERSONA] unico erede nominato dal de cuius nel testamentoolografo del 22.10.2001, con institutio in re certa.Grazia e [OSCURATO:PERSONA] impugnarono la predetta sentenza,dolendosi del difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti ditutti gli eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA] e contestando nel merito ladedotta falsità del secondo testamento olografo; [OSCURATO:PERSONA] all'appello.[OSCURATO:PERSONA], resistendo al gravame, propose a sua volta appelloincidentale per vedere estesa la sua riconosciuta qualità di erede a tutti ibeni del de cuius, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rimasero contumaci.Con la sentenza n. 2229/2018 del 24.10.2018, la Corte d'appello diCatania dichiarò [OSCURATO:PERSONA] erede universale di [OSCURATO:PERSONA],condannando gli appellanti principali ed [OSCURATO:PERSONA] allaNumero registro generale 13566/2019Numero sezionale 1945/2026Numero di raccolta generale 25820/2026Data pubblicazione 25/09/2026rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] di secondogrado rilevò che gli appellanti principali si erano limitati ad assumerel’esistenza di litisconsorti necessari pretermessi, omettendo di indicarespecificamente gli eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA] e di dimostrare ipresupposti, in fatto e in diritto, della necessità di integrazione delcontraddittorio; rigettò le doglianze relative alla consulenza tecnicad’ufficio. Quanto al gravame incidentale, la Corte rilevò che, attesi ilpassaggio in giudicato dell’affermata qualità di erede istituito in re certa diRosario [OSCURATO:PERSONA] e la forza espansiva dell’istituzione di erede anche per ibeni non menzionati dal testatore, doveva escludersi il concorso, con lasuccessione testamentaria, della successione legittima quanto ai beniresidui, da includere nella quota spettante all’erede universale.2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], inizialmente patrocinatadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, sullascorta di cinque motivi.[OSCURATO:PERSONA], Salvatore ed [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.A seguito della morte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], è stato depositatodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sulla base di procura allegata a taleCon ordinanza interlocutoria n. 8332/2025 è stata ordinata l'integrazionedel contraddittorio a cura della ricorrente ex art. 331 c.p.c. nei confronti diDaniela e [OSCURATO:PERSONA], alle quali non risultava eseguita la notifica delricorso.Eseguite dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] su richiesta della ricorrentele notifiche integrative disposte, la causa è stata trattenuta in decisionenell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con ordinanza interlocutoria n.3284/2026 depositata il 14.2.2026, per le ragioni ivi esposte e alle quali inquesta sede è sufficiente rinviare, ritenuto che le notifiche compiute nelNumero registro generale 13566/2019Numero sezionale 1945/2026Numero di raccolta generale 25820/2026Data pubblicazione 25/09/2026termine concesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano nulle enon inesistenti, se ne è disposta la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.Eseguite quindi, entro il termine fissato, le disposte notifiche, sono rimasteintimate anche Daniela e [OSCURATO:PERSONA] e la causa è statadefinitivamente trattenuta in decisione all’esito dell'adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., laricorrente lamenta la violazione dell’art. 784 c.p.c. La Corte distrettualeavrebbe erroneamente rigettato la doglianza con cui si censurava lamancata integrazione del contraddittorio, nel primo grado di giudizio, neiconfronti di tutti gli eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo laricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto rimettere la causa al primogiudice ex art. 354, comma 1° c.p.c. atteso che, nelle cause aventi aoggetto l’impugnazione della scheda testamentaria, sono parti necessarieanche gli eredi legittimi del de cuius, in quanto l’eventuale accoglimentodella domanda porterebbe alla dichiarazione di invalidità del testamento ealla conseguente apertura della successione legittima.1.1. Il primo motivo è inammissibile ex art. 360-bis comma primo c.p.c.,in quanto la Corte etnea ha deciso la questione di diritto in modoconforme alla giurisprudenza di questa Corte, e l’esame del motivo nonoffre elementi per modificare tale orientamento.Il giudice di secondo grado, infatti, nel rispondere alla censura degliappellanti principali, Grazia e [OSCURATO:PERSONA], concernente il difettodi integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado in ordineall’impugnazione di falso del testamento olografo del 17.10.2005 diAntonino [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto che in taletipo di giudizi sono parti necessarie, oltre alle persone istituite eredi,anche coloro che succederebbero al de cuius per legge, ove l'atto di ultimavolontà sia riconosciuto invalido; deve infatti tenersi conto dell’unitarietàNumero registro generale 13566/2019Numero sezionale 1945/2026Numero di raccolta generale 25820/2026Data pubblicazione 25/09/2026inscindibile del rapporto dedotto in giudizio, che non potrebbe rimanerecontemporaneamente regolato per alcuni dal testamento e per altri dallalegge, per cui ove la sentenza sia stata impugnata nei confronti di alcunisoltanto dei litisconsorti necessari, il giudice deve di regola ordinare che ilcontraddittorio venga esteso ai litisconsorti pretermessi (Cass. 27.4.2005n. 8728, Cass. 7.3.2016 n. 4452; anche, non massimate, Cass. 2.3.2017n.5344 e Cass. 18.11.2019 n. 29826).La sentenza di secondo grado, però, esaminando le allegazioni delle partie i documenti prodotti, ha rilevato che, essendovi numerosi fratelli esorelle del de cuius che erano migrati all’estero molti anni prima, avevanoavuto figli ed erano deceduti, non vi era alcuna certezzasull’identificazione e sull’esistenza in vita di altri nipoti di [OSCURATO:PERSONA] a quelli che erano parti in causa; ha inoltre precisato che, in tema dilitisconsorzio necessario, la parte che deduca la non integrità delcontraddittorio a causa della mancata partecipazione di litisconsortipretermessi ha l'onere di indicare le persone degli altri eredi,dimostrandone la qualità di eredi legittimi, e di specificare le ragioni difatto e di diritto della necessità di integrazione, le quali non debbonoapparire prima facie pretestuose; ha richiamato Cass. n. 24710/2009,Cass. n.12504/2007, Cass. n. 18507/2006, Cass. n. 15086/2005.La Corte distrettuale ha poi sottolineato che tale orientamento èespressivo di altro consolidato principio affermato dalla Suprema Corte:colui che eccepisca la non integrità del contraddittorio ha l'onere, qualoraquesta non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alleprospettazioni delle parti, non solo di indicare i soggetti che rivestono laqualità di litisconsorti necessari asseritamente pretermessi, ma anche diprovare i presupposti di fatto e di diritto dell'invocata integrazione e,quindi, i titoli in forza dei quali essi assumono tale qualità (Cass.10.5.2018 n. 11318, Cass. 2.3.2020 n. 5679 e Cass. 21.8.2020 n.17589).Numero registro generale 13566/2019Numero sezionale 1945/2026Numero di raccolta generale 25820/2026Data pubblicazione 25/09/2026Orbene, la ricorrente non ha prospettato alcun elemento nuovo pergiustificare il superamento di tali consolidati principi giurisprudenziali, chesono stati anche di recente ribaditi e dai quali questa Corte non ha ragionedi discostarsi.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza aisensi dell’art. 161 c.p.c. e del procedimento ai sensi dell’art. 360, comma1°, n. 4) c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli articoli 214, 216 e221 c.p.c., in quanto il Tribunale e la Corte d’appello avrebbero errato neldichiarare la falsità del testamento olografo del 17.10.2005 di AntoninoTropea, malgrado la carenza di una specifica domanda di accertamentodella falsità della scrittura il cui giudizio, comunque, si sarebbe dovutosvolgere alla presenza del Pubblico Ministero, nelle forme di cui agli articoli221 e seguenti c.p.c.2.1. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la doglianza relativa allamancata proposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di una vera e propriaquerela di falso avverso il testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], posto a base dell’azione di petizione ereditaria di GraziaArcidiacono e [OSCURATO:PERSONA], andava fatta valere dall’attuale ricorrentemediante l’atto di appello avverso la sentenza di primo grado, che giàaveva accolto la domanda di accertamento negativo dell’autenticità deltestamento del 2005 di [OSCURATO:PERSONA], dichiarandone la falsità. L’asseritovizio della mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e laconseguente nullità della sentenza di primo grado doveva convertirsi inmotivo d’impugnazione, mentre con l’appello sono stati fatti valere solopresunti vizi di integrità del contraddittorio e vizi di merito della pronunciadi falsità del testamento in questione, senza dedurre che per essamancasse una specifica domanda giudiziale riconvenzionale di RosarioTropea.In ogni caso, in conformità alla sentenza del 15.6.2015 n. 12307 delleSezioni Unite, è stata accolta una domanda di accertamento negativoNumero registro generale 13566/2019Numero sezionale 1945/2026Numero di raccolta generale 25820/2026Data pubblicazione 25/09/2026dell’autenticità del testamento in questione, tenendo conto della finalitàperseguita dall’attore in riconvenzione, che era solo quella di contrastarela petizione ereditaria avversaria, basata sul testamento impugnato, e noncerto quella di ottenere un accertamento erga omnes di falsità deldocumento, richiedente l’intervento del Pubblico Ministero ex art. 221ultimo comma c.p.c.3. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c., laricorrente si duole dell’omessa e/o insufficiente disamina di un fattodecisivo. La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto falso iltestamento olografo del 2005 fatto valere in giudizio dalle attrici, sullascorta di una CTU nulla; essa sarebbe stata svolta con il supporto diausiliari non preventivamente autorizzati dal Giudice di prime cure, pergiunta non considerando i diversi stati emotivi e luoghi di redazione in cuierano stati formati il testamento olografo del 2001, ritenuto autentico,immediatamente successivo alla morte della moglie del de cuius, e iltestamento del 2005, che era stato scritto a bordo di una barca conl’influenza del moto ondoso. Inoltre, secondo la ricorrente, il Giudice disecondo grado avrebbe omesso di valutare i chiarimenti e le integrazioniresi dai consulenti di parte in relazione alla CTU grafologica espletata.3.1. Il terzo motivo è inammissibile ex art. 348-ter ultimo comma c.p.c.da applicare ratione temporis, per “doppia conforme”, in quanto lesentenze di primo e di secondo grado, entrambe basate sulla CTUgrafologica espletata, hanno concluso per il diniego dell’autenticità deltestamento olografo attribuito ad [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nonsono stati evidenziati profili di diversità delle pronunce di merito nellaricostruzione dei fatti principali e secondari (sulla necessità di prospettaretali diversità per ottenere l’esame nel merito del motivo di ricorso ex art.360 comma primo n. 5 c.p.c., Cass. 28.2.2023 n. 5947, Cass. 22.12.2016n. 26774 e, non massimate, ex multis, Cass. 12.12.2024 n. 32160, Cass.10.5.2024 n.12788).Numero registro generale 13566/2019Numero sezionale 1945/2026Numero di raccolta generale 25820/2026Data pubblicazione 25/09/2026Non risulta, peraltro, che l’uso di ausiliari da parte del CTU grafologo per ilcompimento di esami strumentali specifici, senza preventivaautorizzazione del giudice, sia stato lamentato con l’atto di appello, puressendo stata espletata la CTU nel corso del giudizio di primo grado.Va quindi ricordato che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, lanullità della consulenza tecnica d'ufficio ha carattere relativo e deve,pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva aldeposito della relazione, restando altrimenti sanata (Cass. 31.1.2013 n.2251; Cass. 24.1.2013 n. 1744).Quanto poi ai diversi stati emotivi e alle diverse condizioni dei luoghi diredazione dei testamenti olografi del 2001 e del 2005, sono stati giàconsiderati nell’impugnata sentenza e sono state motivatamente disattesele critiche dei CTP, valorizzando, ai fini del convincimento, altri elementi,per cui si vorrebbe inammissibilmente ottenere in questa sede unarivalutazione degli elementi istruttori e delle considerazioni del CTU fatteproprie dal giudice di merito. In particolare, è stato evidenziato che neltestamento del 2005 sono state imitate alcune lettere del testamento del2001 di foggia particolare (lettere o, p ed a), ma senza riuscire ariprodurre il filo del segno grafico a grovigli e cartocci, il livellografomotorio e gli automatismi personali, la pressione della scrittura, lacostruzione all’inverso delle lettere d), g) e a), che rendevano inimitabilela grafia di [OSCURATO:PERSONA]; si è sottolineata la diversità anche dellesottoscrizioni dei due testamenti. La Corte distrettuale, come già ilTribunale, ha ritenuto che la diversità degli stati emotivi possa influire suaspetti secondari della grafia, ma non sulle caratteristiche essenziali dellastessa; ha sottolineato, oltre alla diversa pressione grafica nei duetestamenti, la stranezza sospetta del rispetto della rigatura da parte dellafirma nel testamento del 2005, che sarebbe stato redatto in barca, afronte di un testamento del 2001, nel quale, in condizioni di luogoNumero registro generale 13566/2019Numero sezionale 1945/2026Numero di raccolta generale 25820/2026Data pubblicazione 25/09/2026teoricamente più favorevoli alla scrittura, la rigatura non risultavarispettata.4. Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., laricorrente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente ritenuto che, con il testamentoolografo del 22.10.2001, il de cuius avesse effettuato un'istituzione dierede ex re certa, determinante automaticamente, per forza espansiva eper esclusione del concorso con la successione legittima per i beni nonmenzionati, un'istituzione di erede a titolo universale a favore di RosarioTropea per tutti i beni del defunto anche non menzionati in queltestamento; ciò, in quanto la sentenza ha ritenuto erroneamente copertadal giudicato la qualificazione delle disposizioni testamentarie del 2001 afavore di [OSCURATO:PERSONA] come espressive di un'istituzione di erede in recerta e non come legati. La ricorrente sostiene, invece, che le censure dalei mosse al gravame incidentale avversario nel giudizio di appelloavrebbero impedito la formazione del giudicato; evidenzia che leappellanti principali, tra le quali la ricorrente medesima, avevanocontestato l’ammissibilità dell’appello incidentale per violazione dell’art.341 (rectius 342) comma primo n. 2) c.p.c. e la fondatezza dello stesso.4.1. Il motivo è infondato, perché tali contestazioni comunque nonequivalevano a impugnazioni dell’ormai definitivamente riconosciutaistituzione di erede ex re certa a favore di [OSCURATO:PERSONA]; in difetto diappello sul punto delle appellanti principali, le disposizioni del testamentoolografo del 2001 a favore di [OSCURATO:PERSONA] non potevano essereriqualificate come disposizioni a titolo di legato per i singoli benimenzionati nel testamento.Si aggiunga che il motivo non censura specificamente l'impugnatasentenza laddove ha fatto discendere l'estensione dell'istituzione di eredein re certa a favore di [OSCURATO:PERSONA] (relativa a casa di [OSCURATO:PERSONA] autorimessa e giardino, appartamento di Mascali con terrazzo eNumero registro generale 13566/2019Numero sezionale 1945/2026Numero di raccolta generale 25820/2026Data pubblicazione 25/09/2026garage e appartamento di Genova) anche ai beni a lui non espressamentebeni mobili del defunto), anche affermando che la forza espansivadell'institutio ex re certa condurrebbe sempre all'esclusione del concorsocon la successione legittima per i beni ignorati dal testatore osopravvenuti secondo i precedenti di Cass. n. 17122/2018 e n.12158/2015. Per l’esattezza, come diffusamente spiegato nell'ordinanzadella Suprema Corte n.9487 del 9.4.2021 (nello stesso senso, già Cass.3.7.2019 n. 17868), la sentenza n. 12158 del 11.6.2015 si riferiva a unafattispecie di istituzione di erede ex art. 588 comma 1° c.c., e non aun'istituzione di erede ex re certa, e la sentenza delle Sezioni Unite n.17122 del 28.6.2018 aveva escluso il concorso della successione legittimacon l'istituzione di erede ex re certa, in quanto il testatore avevacomunque ritenuto di disporre a favore di altro soggetto a titolo di legatodel bene (sepolcro) che non era stato direttamente lasciato agli eredi,mostrando di essere consapevole della sua esistenza e dettando per essouna disciplina particolare; quindi, senza far discendere alcuna automaticaesclusione della successione legittima per i beni non menzionati neltestamento dall'istituzione di erede ex re certa, ma nel senso che la forzaespansiva della vocazione a titolo universale opera anche a favoredell’istituito ex re certa, in quanto l’acquisto a suo favore si estendeproporzionalmente ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti.Nella fattispecie, è insuperabile il dato che la sentenza impugnata abbiafatto espresso riferimento ai principi valevoli per i beni ignorati daltestatore o sopravvenuti; ciò, senza che la ricorrente offra alcunelemento, in termini ammissibili in fase di legittimità, utile a ritenere che ibeni non menzionati nel testamento non avessero tali qualità e a indagarese quei beni fossero stati esclusi dalle disposizioni testamentarie in modoconsapevole, così che a riguardo si aprisse la successione legittima (cfr.Cass. n. 9487/2021 già citata). Quindi, l'esclusione dell'apertura dellaNumero registro generale 13566/2019Numero sezionale 1945/2026Numero di raccolta generale 25820/2026Data pubblicazione 25/09/2026successione legittima per i beni non menzionati nel testamento del 2001(terreni agricoli di modesta estensione in Mornese e beni mobili deldefunto) per l'effetto espansivo dell'istituzione di erede ex re certa afavore di [OSCURATO:PERSONA] accertata con efficacia di giudicato e non piùqualificabile come legato, si spiega sulla base del dato acquisito che queiresidui beni avevano un valore molto modesto rispetto ai beni dello stessopatrimonio dei quali il testatore aveva inteso disporre (casa di CasareggioBoiro con autorimessa e giardino, appartamento di Mascali con terrazzo egarage e appartamento di Genova); si trattava perciò di beni ignorati perdimenticanza o perché ne era superflua la menzione, senza che iltestatore avesse consapevolmente inteso destinarli alla successionelegittima a scapito dell'unico erede espressamente istituito pertestamento.5. Con il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c.,[OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza di secondo grado in relazione algoverno delle spese processuali di primo e di secondo grado, ritenendoche la Corte territoriale avrebbe dovuto compensarle tra le parti, per giustimotivi, per la sopravvenienza nel corso del giudizio di appello dellasentenza n. 11318/2018 di questa Corte in tema di integrità delcontraddittorio, e della sentenza delle sezioni unite di questa Corten.17122/2018 sull’effetto espansivo dell’institutio di erede ex re certa.5.1. Il motivo è in primo luogo inammissibile, in quanto, in tema di speseprocessuali, il sindacato di legittimità è limitato ad accertare che nonrisulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essereposte a carico della parte totalmente vittoriosa; esula da tale sindacato,rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazionedell’opportunità di compensare le spese, sia in ipotesi di soccombenzareciproca, che in quella di concorso di altri motivi che giustifichino lacompensazione (Cass. 17.10.2017 n. 24502, Cass. 31.3.2017 n. 8421,Cass. 19.6.2013 n. 15317).Numero registro generale 13566/2019Numero sezionale 1945/2026Numero di raccolta generale 25820/2026Data pubblicazione 25/09/2026Nella fattispecie, l’impugnata sentenza ha correttamente applicato, per lespese processuali di primo e di secondo grado, il principio dellasoccombenza, avendo accolto la domanda di accertamento negativodell’autenticità del testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA] del 2005proposta da [OSCURATO:PERSONA], e conseguentemente respinto l’azione dipetizione ereditaria delle originarie attrici su di esso basata. Del resto, lesentenze della Cassazione valorizzate dalla ricorrente non hanno certodeterminato un radicale mutamento di indirizzo interpretativo, perchésulla compatibilità con l’accrescimento dell’istituzione di erede ex re certabasti citare le sentenze della Suprema Corte 25.10.2013 n. 24163 e13.6.2007 n.13835 e sull’esclusione dell’integrazione del contraddittorioquando non siano indicati, o specificati nei documenti tempestivamenteprodotti, i litisconsorti necessari pretermessi, basti citare Cass. 27.5.2009n. 12346, Cass. 29.5.2007 n. 12504, Cass. 25.8.2006 n. 18507 e Cass.15.7.2005 n. 15086, per tutte.6. Nulla va disposto per le spese del giudizio di legittimità, in quanto idestinatari delle notifiche del ricorso sono rimasti intimati.Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma1-quater del D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributounificato a carico della ricorrente, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.9.2026La PresidenteLinalisa Cavallino