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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 09602/2026

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tata e difesa dall'avvocatoGiuseppe Caccese, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e figli [OSCURATO:SOCIETA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoVincenzo Ruggiero;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] spa - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore;intimato-Numero registro generale 7064/2024Numero sezionale 878/2026Numero di raccolta generale 9602/2026Data pubblicazione 15/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 648/2024 depositatail 14/02/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Uditi il sostituto procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per il rigetto del ricorso e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente el’avv. [OSCURATO:PERSONA].1.La Corte d’Appello di Napoli, con la gravata sentenza, ha rigettato ilreclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], società di diritto statunitense, (diseguito per brevità denominata semplicemente Zafinvest) avverso lasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato l’aperturadella liquidazione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] e figli [OSCURATO:SOCIETA](incorporata per fusione in Zafinvest) ad istanza di [OSCURATO:PERSONA] spa –[OSCURATO:SOCIETA].1.1 La Corte partenopea, per quanto qui di interesse, dopo aver premessoche, al momento della notifica, effettuata dalla cancelleria ai sensi dell’art.40, comma 6 CCII ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) del ricorso e del decreto di fissazionedell’udienza di audizione del debitore, il procedimento per la fusione diCiavolino Daniele e figli [OSCURATO:SOCIETA] in Zafinvest non si era ancoraperfezionato, rilevava che era del tutto irrilevante il fatto che la societàalla quale era diretta l’istanza di apertura della procedura concorsualefosse estinta, a seguito dell’incorporazione, prima dell’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ciò anche in applicazione dell’indirizzo giurisprudenziale (Cass.S.U. 21970/2021), segnalato dalla reclamante, che escludeva il prodursidel meccanismo dell’interruzione nel caso in cui la fusione si fosseperfezionata in corso di giudizio con conseguente validità della notifica allasocietà incorporata.Numero registro generale 7064/2024Numero sezionale 878/2026Numero di raccolta generale 9602/2026Data pubblicazione 15/04/20262 Zafinvest ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza sulla basedi un unico motivo, la Procedura di liquidazione giudiziale ha svolto difesecon controricorso, illustrato con memoria ex art 380bis1 c.p.c., mentre èrimasto intimato il [OSCURATO:PERSONA] spa.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il mezzo di impugnazione denuncia violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 24 e 111 Cost., letti in combinato disposto con gli artt. 33 e 40d.lvo. n. 14/2019 e artt. 2504 e 2504 bis c. c., in relazione all’art. 360,comma 1 n. 3, c.p.c., per avere la Corte ritenuto non necessaria la notificadel ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e del decreto difissazione di udienza alla società incorporante; sostiene, al contrario, laricorrente, che il ricorso e il decreto avrebbero dovuto essere notificatianche alla società incorporante, attesa l’intervenuta iscrizione nel registrodelle imprese del progetto di fusione, e della relativa delibera di fusione,già dal momento in cui era stata effettuata la notifica da parte delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]).1.1 In ogni caso, sempre a dire della ricorrente, a prescindere dallacircostanza per cui, alla detta data del 19.9.2023, la fusione aveva giàprodotto i suoi effetti, e fosse pertanto opponibile erga omnes, lo stessoTribunale avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio neiconfronti della società incorporante, in corso di causa, atteso che, alladata del 19.9.2023, fissata per l’udienza di comparizione, la CiavolinoDaniele e [OSCURATO:PERSONA] srl risultava ormai estinta e cancellata dal registroimprese per la causale di “intervenuta fusione per incorporazione nellaZafinest LLC”.2 Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorsosollevata dalla controricorrente, per avere la censura di violazione diNumero registro generale 7064/2024Numero sezionale 878/2026Numero di raccolta generale 9602/2026Data pubblicazione 15/04/2026norme di legge sostanziale richiamato l’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e nonil n.4.Secondo la giurisprudenza di questa Corte l’inesatta indicazione delnumero del paradigma normativo di cui all’art 360 c.p.c. non è causa diinammissibilità del ricorso (cfr. Cass.

S.U. 17931/2013).3 Il motivo è infondato.3.1 Va precisato che questa Corte con una recente pronuncia ha affermatoche «In tema di fallimento, la fusione per incorporazione, realizzando unavicenda estintivo-successoria delle società coinvolte, determinal'estinzione dell'incorporata che, ove insolvente, è assoggettabile afallimento entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, aisensi dell'art 10 l.fall. di talché, ai fini della corretta instaurazione delcontraddittorio ex art. 15 l.fall., il soggetto debitore destinatario dellanotifica del ricorso e dell'avviso di convocazione va individuato nellasocietà incorporata che, pur se estinta, conserva la propria identità ai finidell'eventuale dichiarazione di fallimento, potendo peraltro la societàincorporante intervenire nel giudizio prefallimentare e proporre reclamo,nella qualità di soggetto interessato, avverso l'eventuale sentenza difallimento dell'incorporata medesima» (cfr. Cass.n. 18261/2024).3.2 E’ stato precisato che tale conclusione è coerente con il principiosecondo cui la società estinta a seguito di cancellazione dal registro delleimprese conserva, ex art. 10 l.fall., la capacità di stare in giudizio tantonel procedimento per la dichiarazione di fallimento e nelle successive fasiimpugnatorie, quanto nella conseguente procedura concorsuale che«riguarda la sua sola insolvenza, investe i suoi rapporti attivi e passivi espiega eventuali effetti sui suoi amministratori, in termini di azione diresponsabilità per mala gestio o di eventuali imputazioni di fatti dibancarotta, o anche sui soggetti destinatari di pagamenti revocabili» ( cfr.in motivazione sent. cit.).Numero registro generale 7064/2024Numero sezionale 878/2026Numero di raccolta generale 9602/2026Data pubblicazione 15/04/20263.3 Non vi sono ragioni per non estendere l’applicabilità di tale regimeprocessuale anche alla procedura di liquidazione giudiziale disciplinata dalcodice della crisi che, ad ulteriore conferma del suindicato principio,all’art.33 comma 2, secondo capoverso, prescrive l’obbligo in capoall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese di «mantenere attivol’indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato , o diposta elettronica certificata comunicato all’INI-PEC, per un annodecorrente dalla cancellazione».3.4 Dunque, alla stregua delle suesposte argomentazioni, anche inpresenza di una compiuta operazione negoziale di fusione perincorporazione al momento della notifica del ricorso per liquidazionegiudiziale dell’incorporata, il contraddittorio può ritenersi ritualmenteinstaurato con la convocazione in giudizio di quest’ultima.3.5 Nella fattispecie, come acclarato dalla Corte, quando il ricorso perl’apertura della liquidazione giudiziale della [OSCURATO:PERSONA] e figli Napolisrl è stato depositato dal [OSCURATO:PERSONA] spa ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e notificato,unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, a cura della cancelleriadel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronicacertificata della debitrice risultante dal registro delle imprese (3/8/2023),il procedimento di fusione di [OSCURATO:PERSONA] e figli [OSCURATO:SOCIETA] in Zafinvestnon si era ancora concluso, essendo state iscritte nel registro delleimprese esclusivamente il progetto di fusione, in data 28/6/2023, e ladelibera di fusione, in data 31/7/2023.3.6 Orbene, ai sensi dell’art. 2504 bis, comma 2, c.c., gli effetti dellafusione si producono, solo dopo l’ultima delle iscrizioni previste dall’art.2504 c.c. e, dunque, dell’atto di fusione (nei registri delle imprese deiluoghi dove hanno sede le società che partecipano alla fusione e quellaeventualmente risultante).

In altre parole l’efficacia costitutiva dellafusione si ha solo con l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto finaledi fusione.Numero registro generale 7064/2024Numero sezionale 878/2026Numero di raccolta generale 9602/2026Data pubblicazione 15/04/20263.7 Nel caso di specie, tale iscrizione è avvenuta il 7/9/2023, con lacontestuale cancellazione della [OSCURATO:PERSONA] e figli [OSCURATO:SOCIETA], di talchéva, anche per tale regione, riconosciuta la correttezza e la validità dellanotifica effettuata dalla cancelleria in data 3/8/2023, presso l’indirizzo diposta elettronica della società debitrice non ancora estinta e cancellata dalregistro delle imprese.3.8 Il fatto che, nelle more del giudizio di cui all’art. 40 CCII, la societàdebitrice sia stata cancellata per effetto del perfezionamento delprocedimento di fusione per incorporazione, non ha avuto alcuna incidenzasulla prosecuzione del giudizio non dovendo il Tribunale fallimentare néinterrompere il processo né integrare il contraddittorio nei confronti dellasocietà incorporante.3.9 Al riguardo, questa Corte ha affermato che « La fusione perincorporazione estingue la società incorporata, che non può dunqueiniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restandola facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario incorso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c.; nondimeno,ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l'interruzionedel processo, esclusa "ex lege" dall'art. 2504 bis c.c ». ( Cass.

S.U.21970/2021).Il ricorso è, quindi, rigettato.4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio chesi liquidano in € 8.200 di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso forfettarioal 15% IVA e Cap.Numero registro generale 7064/2024Numero sezionale 878/2026Numero di raccolta generale 9602/2026Data pubblicazione 15/04/2026Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/02/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteCosmo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tata e difesa dall'avvocatoGiuseppe Caccese, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e figli [OSCURATO:SOCIETA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoVincenzo Ruggiero;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] spa - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore;intimato-Numero registro generale 7064/2024Numero sezionale 878/2026Numero di raccolta generale 9602/2026Data pubblicazione 15/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 648/2024 depositatail 14/02/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Uditi il sostituto procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per il rigetto del ricorso e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente el’avv. [OSCURATO:PERSONA].1.La Corte d’Appello di Napoli, con la gravata sentenza, ha rigettato ilreclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], società di diritto statunitense, (diseguito per brevità denominata semplicemente Zafinvest) avverso lasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato l’aperturadella liquidazione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] e figli [OSCURATO:SOCIETA](incorporata per fusione in Zafinvest) ad istanza di [OSCURATO:PERSONA] spa –[OSCURATO:SOCIETA].1.1 La Corte partenopea, per quanto qui di interesse, dopo aver premessoche, al momento della notifica, effettuata dalla cancelleria ai sensi dell’art.40, comma 6 CCII ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) del ricorso e del decreto di fissazionedell’udienza di audizione del debitore, il procedimento per la fusione diCiavolino Daniele e figli [OSCURATO:SOCIETA] in Zafinvest non si era ancoraperfezionato, rilevava che era del tutto irrilevante il fatto che la societàalla quale era diretta l’istanza di apertura della procedura concorsualefosse estinta, a seguito dell’incorporazione, prima dell’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ciò anche in applicazione dell’indirizzo giurisprudenziale (Cass.S.U. 21970/2021), segnalato dalla reclamante, che escludeva il prodursidel meccanismo dell’interruzione nel caso in cui la fusione si fosseperfezionata in corso di giudizio con conseguente validità della notifica allasocietà incorporata.Numero registro generale 7064/2024Numero sezionale 878/2026Numero di raccolta generale 9602/2026Data pubblicazione 15/04/20262 Zafinvest ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza sulla basedi un unico motivo, la Procedura di liquidazione giudiziale ha svolto difesecon controricorso, illustrato con memoria ex art 380bis1 c.p.c., mentre èrimasto intimato il [OSCURATO:PERSONA] spa.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il mezzo di impugnazione denuncia violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 24 e 111 Cost., letti in combinato disposto con gli artt. 33 e 40d.lvo. n. 14/2019 e artt. 2504 e 2504 bis c. c., in relazione all’art. 360,comma 1 n. 3, c.p.c., per avere la Corte ritenuto non necessaria la notificadel ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e del decreto difissazione di udienza alla società incorporante; sostiene, al contrario, laricorrente, che il ricorso e il decreto avrebbero dovuto essere notificatianche alla società incorporante, attesa l’intervenuta iscrizione nel registrodelle imprese del progetto di fusione, e della relativa delibera di fusione,già dal momento in cui era stata effettuata la notifica da parte delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]).1.1 In ogni caso, sempre a dire della ricorrente, a prescindere dallacircostanza per cui, alla detta data del 19.9.2023, la fusione aveva giàprodotto i suoi effetti, e fosse pertanto opponibile erga omnes, lo stessoTribunale avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio neiconfronti della società incorporante, in corso di causa, atteso che, alladata del 19.9.2023, fissata per l’udienza di comparizione, la CiavolinoDaniele e [OSCURATO:PERSONA] srl risultava ormai estinta e cancellata dal registroimprese per la causale di “intervenuta fusione per incorporazione nellaZafinest LLC”.2 Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorsosollevata dalla controricorrente, per avere la censura di violazione diNumero registro generale 7064/2024Numero sezionale 878/2026Numero di raccolta generale 9602/2026Data pubblicazione 15/04/2026norme di legge sostanziale richiamato l’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e nonil n.4.Secondo la giurisprudenza di questa Corte l’inesatta indicazione delnumero del paradigma normativo di cui all’art 360 c.p.c. non è causa diinammissibilità del ricorso (cfr. Cass. S.U. 17931/2013).3 Il motivo è infondato.3.1 Va precisato che questa Corte con una recente pronuncia ha affermatoche «In tema di fallimento, la fusione per incorporazione, realizzando unavicenda estintivo-successoria delle società coinvolte, determinal'estinzione dell'incorporata che, ove insolvente, è assoggettabile afallimento entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, aisensi dell'art 10 l.fall. di talché, ai fini della corretta instaurazione delcontraddittorio ex art. 15 l.fall., il soggetto debitore destinatario dellanotifica del ricorso e dell'avviso di convocazione va individuato nellasocietà incorporata che, pur se estinta, conserva la propria identità ai finidell'eventuale dichiarazione di fallimento, potendo peraltro la societàincorporante intervenire nel giudizio prefallimentare e proporre reclamo,nella qualità di soggetto interessato, avverso l'eventuale sentenza difallimento dell'incorporata medesima» (cfr. Cass.n. 18261/2024).3.2 E’ stato precisato che tale conclusione è coerente con il principiosecondo cui la società estinta a seguito di cancellazione dal registro delleimprese conserva, ex art. 10 l.fall., la capacità di stare in giudizio tantonel procedimento per la dichiarazione di fallimento e nelle successive fasiimpugnatorie, quanto nella conseguente procedura concorsuale che«riguarda la sua sola insolvenza, investe i suoi rapporti attivi e passivi espiega eventuali effetti sui suoi amministratori, in termini di azione diresponsabilità per mala gestio o di eventuali imputazioni di fatti dibancarotta, o anche sui soggetti destinatari di pagamenti revocabili» ( cfr.in motivazione sent. cit.).Numero registro generale 7064/2024Numero sezionale 878/2026Numero di raccolta generale 9602/2026Data pubblicazione 15/04/20263.3 Non vi sono ragioni per non estendere l’applicabilità di tale regimeprocessuale anche alla procedura di liquidazione giudiziale disciplinata dalcodice della crisi che, ad ulteriore conferma del suindicato principio,all’art.33 comma 2, secondo capoverso, prescrive l’obbligo in capoall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese di «mantenere attivol’indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato , o diposta elettronica certificata comunicato all’INI-PEC, per un annodecorrente dalla cancellazione».3.4 Dunque, alla stregua delle suesposte argomentazioni, anche inpresenza di una compiuta operazione negoziale di fusione perincorporazione al momento della notifica del ricorso per liquidazionegiudiziale dell’incorporata, il contraddittorio può ritenersi ritualmenteinstaurato con la convocazione in giudizio di quest’ultima.3.5 Nella fattispecie, come acclarato dalla Corte, quando il ricorso perl’apertura della liquidazione giudiziale della [OSCURATO:PERSONA] e figli Napolisrl è stato depositato dal [OSCURATO:PERSONA] spa ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e notificato,unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, a cura della cancelleriadel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronicacertificata della debitrice risultante dal registro delle imprese (3/8/2023),il procedimento di fusione di [OSCURATO:PERSONA] e figli [OSCURATO:SOCIETA] in Zafinvestnon si era ancora concluso, essendo state iscritte nel registro delleimprese esclusivamente il progetto di fusione, in data 28/6/2023, e ladelibera di fusione, in data 31/7/2023.3.6 Orbene, ai sensi dell’art. 2504 bis, comma 2, c.c., gli effetti dellafusione si producono, solo dopo l’ultima delle iscrizioni previste dall’art.2504 c.c. e, dunque, dell’atto di fusione (nei registri delle imprese deiluoghi dove hanno sede le società che partecipano alla fusione e quellaeventualmente risultante). In altre parole l’efficacia costitutiva dellafusione si ha solo con l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto finaledi fusione.Numero registro generale 7064/2024Numero sezionale 878/2026Numero di raccolta generale 9602/2026Data pubblicazione 15/04/20263.7 Nel caso di specie, tale iscrizione è avvenuta il 7/9/2023, con lacontestuale cancellazione della [OSCURATO:PERSONA] e figli [OSCURATO:SOCIETA], di talchéva, anche per tale regione, riconosciuta la correttezza e la validità dellanotifica effettuata dalla cancelleria in data 3/8/2023, presso l’indirizzo diposta elettronica della società debitrice non ancora estinta e cancellata dalregistro delle imprese.3.8 Il fatto che, nelle more del giudizio di cui all’art. 40 CCII, la societàdebitrice sia stata cancellata per effetto del perfezionamento delprocedimento di fusione per incorporazione, non ha avuto alcuna incidenzasulla prosecuzione del giudizio non dovendo il Tribunale fallimentare néinterrompere il processo né integrare il contraddittorio nei confronti dellasocietà incorporante.3.9 Al riguardo, questa Corte ha affermato che « La fusione perincorporazione estingue la società incorporata, che non può dunqueiniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restandola facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario incorso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c.; nondimeno,ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l'interruzionedel processo, esclusa "ex lege" dall'art. 2504 bis c.c ». ( Cass. S.U.21970/2021).Il ricorso è, quindi, rigettato.4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio chesi liquidano in € 8.200 di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso forfettarioal 15% IVA e Cap.Numero registro generale 7064/2024Numero sezionale 878/2026Numero di raccolta generale 9602/2026Data pubblicazione 15/04/2026Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/02/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteCosmo [OSCURATO:PERSONA]