CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 19845/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Gambelli e [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1042/2024depositata il 3/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21945/2024Numero sezionale 1494/2026Numero di raccolta generale 19845/2026Data pubblicazione 15/06/2026Con sentenza in data 3.7.2024 la Corte d’Appello di Ancona accoglieval’appello interposto da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]. avverso lasentenza pronunciata dal Tribunale di Macerata, con la quale era stataaccolta l’opposizione di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto con il quale erastato ingiunto a quest’ultima società il pagamento della somma di euro96.357,23 a titolo di corrispettivo dovuto per forniture effettuate;l’opponente era stata invece condannata a pagare all’opposta la minorsomma di euro 8.862,30.L’appellante R.D.B. aveva ivi dedotto che erroneamente il giudice di primecure aveva ritenuto che fosse intervenuta una cessione del credito vantatoin giudizio in favore della propria banca con la quale era intervenuto soloun rapporto di anticipazione su fatture; pertanto, le comunicazioniintercorse tra l’istituto di credito ed il cliente finale non potevano escluderela legittimazione a richiedere il pagamento da parte della fornitrice.[OSCURATO:PERSONA] aveva invece insistito per il rigetto dell’impugnazione attesa lacorretta qualificazione del rapporto in termini di cessione del credito.La corte territoriale, ritenuto che la documentazione in atti prodotta noncomprovasse l’esistenza di una cessione dei crediti intercorsa tra RDB e lapropria banca, accoglieva l’appello condannando [OSCURATO:SOCIETA] a pagare l’interoimporto ingiunto.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso articolato in tremotivi.Calzaturificio RDB ha resistito con controricorso.memoria ex art. 378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 21945/2024Numero sezionale 1494/2026Numero di raccolta generale 19845/2026Data pubblicazione 15/06/2026Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per«Violazione da parte del Giudice di merito del divieto di ultra e/o extrapetizione di cui all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4c.p.c.»Lamenta che mai l’appellante ha introdotto in giudizio l’argomentosecondo cui nelle comunicazioni della cessionaria UBI Banca alla cedutaBuscemi mancasse il contratto di cessione a firma di RDB o che nellemedesime notifiche difettasse la firma del cedente RDB per accettazionedella cessione.[OSCURATO:PERSONA] di merito avrebbe quindi introdotto sua sponte un’eccezione (lamancata allegazione del contratto di cessione nella notifica al debitoreceduto ai sensi dell’art. 1264 c.c. o comunque la mancanza di firma peraccettazione del cedente nella medesima notifica) che non era mai stataproposta dalla parte, la quale aveva invece unicamente contestato laqualificazione del rapporto, a suo dire da intendere quale semplicemandato all’incasso e non come cessione del credito.Il motivo è inammissibile.In primo luogo, esso è privo del carattere di autosufficienza atteso chenon riporta con esattezza il tenore degli atti difensivi della controparte alfine di poter valutare la correttezza del rilievo svolto e ciò in violazione deldisposto di cui all’art.366 n.6 c.p.c..Se pure il rilievo di inammissibilità fosse superabile, il motivo risulterebbeinfondato.Ed infatti è la stessa parte ricorrente che evidenzia che la RDB hacontestato nei propri atti la qualificazione del rapporto pur non avendoeccepito, a suo dire, la mancata allegazione del contratto o disottoscrizione della notifica al ceduto.Numero registro generale 21945/2024Numero sezionale 1494/2026Numero di raccolta generale 19845/2026Data pubblicazione 15/06/2026Ed allora si deve considerare che “il giudice ha il potere-dovere diqualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delleeccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili,anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nellaviolazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domandaproposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi suuna realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti”(Cass.n.32932/2024, Cass. n. 36272/2023, Cass. n.5153/2019).E nella specie non vi è dubbio, né la ricorrente lo ha contestato, che i fatticostitutivi della vicenda fattuale sono rimasti immutati attenendo agliaccordi intercorsi tra le parti ed alle modalità di pagamento delle fatturecome risultanti dai documenti versati in atti.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la «Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1260, 1264 e 1326 c.c. in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c. – Violazione delle norme di diritto in tema diconclusione del contratto, di forma e di efficacia della cessione rispetto aldebitore ceduto nei cui confronti è stata eseguita la notifica.».Lamenta che la prova del perfezionamento della cessione del credito èdata dai tre contratti intercorsi tra R.D.B. ed UBI Banca, costituiti ciascunoda una proposta di R.D.B. e dall’accettazione da parte di UBI, poi ricevutadallo stesso R.D.B., mentre non occorreva che vi fosse ulterioresottoscrizione della cessione da parte del cessionario.Il motivo è inammissibile.La ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione postadalla corte territoriale a fondamento della decisione ed in forza della qualenon si pone in dubbio che la cessione del credito ha natura consensuale edin mancanza della notificazione di cui all’art.1264 c.c., che non richiedeuna particolare forma. Infatti, le argomentazioni svolte, seppurNumero registro generale 21945/2024Numero sezionale 1494/2026Numero di raccolta generale 19845/2026Data pubblicazione 15/06/2026sinteticamente dal giudice del gravame, riguardano invece la prova chedeve essere fornita da colui che si assume cessionario o dal ceduto perpretendere l’adempimento, l’uno, o per esimersi dal pagamentoall’asserito cedente, l’altro; prova che deve dunque riguardare un atto chepossa ricondursi ad un’effettiva volontà del titolare del credito di spogliarsidello stesso.Il giudice del gravame, in forza di tale premessa, ha escluso che ladocumentazione versata in atti, potesse fornire prova dell’assuntacessione come invocata dall’odierna ricorrente.Ed allora l’apprezzamento da parte del giudice di merito della predettadocumentazione, comprese le fatture richiamate specificatamente nelmotivo di ricorso da parte [OSCURATO:SOCIETA], non può essere oggetto di nuovavalutazione da parte di questa Corte.Infatti nell’ambito del sindacato di legittimità non è conferito il potere diriesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare,sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e lavalutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare lefonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove,controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelleritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass.n.10927/24,Cass.n.32505/23).Con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per«Violazione dell’art. 116 c.p.c. in ordine alla valutazione di un fattodecisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. – Errore del Giudice di merito su un fattoprobatorio sostanziale, essendo stato reputato non formalmente conclusoil contratto di cessione tra cedente e cessionario, con la conseguenza diritenere che la notificazione dell’atto di cessione al debitore ceduto daNumero registro generale 21945/2024Numero sezionale 1494/2026Numero di raccolta generale 19845/2026Data pubblicazione 15/06/2026parte del cessionario fosse inidonea a dimostrare l’avvenuta cessione delcontratto in quanto priva di sottoscrizione anche del cedente».La ricorrente deduce che erroneamente la corte territoriale ha applicato ilprincipio di diritto dettato da Cass. Civ. n. 108/2023, secondo il quale“quando la cessione del credito avvenga per contratto e non per attounilaterale, la notificazione dell'atto di cessione al debitore ceduto daparte del cessionario, nei rapporti tra essi è inidonea a dimostrarel'avvenuta cessione del contratto, se priva della sottoscrizione anche delcedente”, poiché principio non calzante rispetto alla fattispecie concreta.Il motivo è inammissibile.Ed infatti il vizio è dedotto con riferimento all’art.360 n.5 c.p.c. inrelazione all’art.116 c.p.c..Tuttavia, l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. prevede l'"omesso esame"come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un precisoaccadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, cheabbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delleprevisioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n.4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esamesia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risultiesistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omessoesame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, siastato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenzanon abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n.4654/2024,Cass, n.13578/2020).Numero registro generale 21945/2024Numero sezionale 1494/2026Numero di raccolta generale 19845/2026Data pubblicazione 15/06/2026E nella specie si contesta, invece, una mera argomentazione giuridicasvolta dalla corte territoriale che ha ritenuto che, invocando il contestatoprecedente di legittimità, non potesse ritenersi provata la cessione delcredito in forza della mera notificazione della cessione al debitore cedutoda parte del cessionario.In ogni caso il giudice del gravame ha correttamente richiamatol’affermazione svolta da questa Corte nella sentenza evocata ripetitiva deigenerali principi in tema di onere della prova; in particolare, essa ribadisceche il terzo che invochi a fondamento delle proprie argomentazionil’esistenza di un contratto stipulato tra altre parti ha l’onere di fornirnerelativa prova.Nella specie, a fronte della ritenuta esistenza da parte di RDB di un meromandato all’incasso, il contratto di cessione era elemento costitutivo dellaeccezione svolta da [OSCURATO:SOCIETA]; a tale parte dunque spettava l’onere dellarelativa prova.La cessione di credito (artt.1260 e segg. c.c.) e il mandato irrevocabileall'incasso, conferito anche nell'interesse del mandatario (art.1723,secondo сomma c.c.) hanno infatti diversa natura ed effetti. L'una el'altro, sebbene utilizzabili per finalità analoghe, restano figure distinte,dato che la cessione del credito produce l'immediato trasferimento dellaposizione attiva del rapporto obbligatorio ad un altro soggetto, che divienel'unico legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto, mentrecon il mandato all’incasso viene conferita al mandatario solo lalegittimazione alla riscossione del credito, di cui resta titolare il mandante(Cass.n.5061/2001; Cass.n.2517/2010, Cass. n.22217/2017).L’affermazione, dunque, dell’esistenza di un rapporto diverso dal mandatotra l’originaria titolare del credito ed il presunto cessionario deve esseresupportata dal debitore il quale neghi la legittimazione della prima apretendere il pagamento, non potendo la mera dichiarazione dell’assuntoNumero registro generale 21945/2024Numero sezionale 1494/2026Numero di raccolta generale 19845/2026Data pubblicazione 15/06/2026cessionario o la condotta dello stesso, rivolte entrambe al solo debitore,privare il titolare della legittimazione a pretendere l’adempimento delproprio credito.Ed anche a proposito del motivo in oggetto è preclusa a questa Corte larivalutazione del materiale istruttorio in atti.Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.In considerazione della soccombenza, parte ricorrente deve rifondere aparte controricorrente le spese processuali liquidate in euro 8.000,00 oltreeuro 200,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente arifondere a parte controricorrente le spese processuali liquidate in euro8.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi ed oltre spese generali edaccessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma il 23.4.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]