CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 19369/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 01/12/2020 della Corte di appello di Genova, che ha confermato la sentenza in data 11/12/2019 del Tribunale di Savona, che lo aveva condannato per la ricettazione di un autoveicolo. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis, cod.pen. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché aspecifico. 2.1. La manifesta infondatezza attiene al primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della motivazione adottata dalla Corte di appello per negare le circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello, in realtà, ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale l'applicazione di attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339; Sez. 1, n. 4200 del 25/01/1985, Fasoli, Rv. 168995; Sez. 6, n. 10690 del 05/06/1985, Costa, Rv. 171077; Sez. 6, n. 6724 del 01/02/1989, Ventura, Rv. 181253). La Corte di appello, in conformità a tale insegnamento, non ha ravvisato elementi favorevoli e ha sottolineato come nell'atto di appello non vi fossero indicazioni in tal senso. Da qui la manifesta infondatezza del primo motivo. 2.2. Il difetto di specificità si rinviene nel secondo motivo, che risulta del tutto mancante di censure, tale non potendosi ritenere la generica lamentela della eccessività della pena. A ciò si aggiunga che la Corte di appello ha applicato il minimo della pena, aumentata per effetto della recidiva, così che non si comprende a cosa si rivolga il motivo di impugnazione. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. /k.....114...-0,-- \,_...... P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] Verg