CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 giugno 2022
Cassazione n. 23421/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18 gennaio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti; che il proposto ricorso, attraverso cui si censura la mancanza di motivazione in ordine all'aumento di pena disposto a seguito della ritenuta continuazione, esula invero dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice - che ha condiviso, peraltro con congrua motivazione, la scelta sanzionatoria - la pena da applicare, sì come comprensiva degli aumenti di cui all'art. 81, primo e secondo comma, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Gaetano D A icis Ange