CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2026
Cassazione n. 08461/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
izia tributaria di secondogrado della Sicilia, n. 4922/03/2024, depositata in data 27 giugno2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. Il ricorrente impugnava innanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Agrigento la cartella di pagamento n. 291 20190010936842 000, riguardante l’IRPEF 2016 ed il contributo unificatotributario per il 2017, deducendone la nullità per plurime ragioni:inesistenza della notifica, omessa o invalida notifica degli avvisi diNumero registro generale 1558/2025Numero sezionale 687/2026Numero di raccolta generale 8461/2026accertamento presupposti, mancata indicazione del responsabile delData pubblicazione 04/04/2026procedimento, difetto di motivazione.La CTP accoglieva il ricorso stante la mancata indicazione, nellacartella, del responsabile del procedimento, assorbiti gli altri motivi.2. Interposto gravame dall’Ufficio, la Corte di giustizia disecondo grado della Sicilia riformava la decisione di prime cure,respingendo tutte le censure mosse dal ricorrente rimaste assorbitein primo grado e ritenendo sufficiente l’indicazione, qualeresponsabile del procedimento, della persona preposta alcoordinamento di un intero ufficio; richiamava all’uopo lagiurisprudenza amministrativa secondo la quale in difetto di espressadesignazione, il responsabile del procedimento va individuato nelpreposto all’unità organizzativa da cui l’atto promana.3. Avverso la decisione della CGT-2 ha proposto ricorso ilcontribuente, affidandosi ad un unico motivo.L’ADER, pur avendo ricevuto rituale notificazione del ricorso (amezzo pec all’indirizzo dell’Avvocatura dello Stato e dell’ADER in data[OSCURATO:DATA_NASCITA]), è rimasta intimata.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 23 gennaio2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la «violazione art.36, comma 4-ter, D.L. n. 248/2007 - nullità testuale – Erroneità dellasentenza per violazione di legge – (in riferimento all’art. 360, comma1, n. 3.)» per avere i giudici di secondo grado erroneamente ritenutosufficiente l’indicazione, nella cartella, dell’ufficio o della struttura dacui l’atto promana; di contro, l’art. 36, comma 4ter, cit., prescrive,a pena di nullità, l’indicazione dei nominativi del responsabile delprocedimento di iscrizione a ruolo e del responsabile delprocedimento di emissione e notifica della cartella, nella speciepacificamente entrambi assenti.1.1. Il motivo è fondato.Numero registro generale 1558/2025Numero sezionale 687/20261.2. Va premesso che, nel caso di specie, la cartella diNumero di raccolta generale 8461/2026pagamento è stata emessa, secondo quanto rilevato dallaD CataT pPub bcliocanzio ne 04/04/2026un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede,successivamente al 1° giugno 2008, onde ad essa è applicabile ilD.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, conv. nella L. n. 31 del2008, che reca la necessità che nella cartella di pagamento figuril'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruoloe di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.Precisamente, la citata norma (successivamente abrogata dald.lgs. 219/2023, ma applicabile ratione temporis nella fattispecie)prevede(va) che “La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità,l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruoloe di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Ledisposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoliconsegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nellecartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale datanon è causa di nullità delle stesse”.1.3. Questa Corte (Cass. 28/12/2018, n. 33565) ha già avutomodo di affermare che la formulazione dell'art. 36 comma 4ter delD.L. n. 248/07, in attuazione di quanto più in generale già dispostodall'art. 8, comma 2 lett c., l. n. 241/1990, non dà luogo a dubbi.Ciò che si richiede, per rendere "personalizzato" il rapporto traAmministrazione e Cittadino, è che si indichi il nome del responsabiledel procedimento. A tal fine non è certo sufficiente che si abbia adindicare l'Ufficio o la struttura che è destinata a svolgere ilprocedimento (quale, nel caso di specie, il Direttore dell'Ufficiopreposto all'iscrizione a ruolo). È più che evidente che l'indicazionedell'Ufficio o della Struttura, circostanze, del resto, ben note perchérese pubbliche, non possono realizzare la finalità di rendere"personale" il rapporto, nel caso di specie, con il contribuente. LaNumero registro generale 1558/2025Numero sezionale 687/2026"personalizzazione" è in funzione della chiara individuazione di unaNumero di raccolta generale 8461/2026persona fisica responsabile della eventuale inosservanza deDla tas ipnubgbloicalozio ne 04/04/2026procedimento, dovendo il contribuente sapere chi e in qualemomento fosse "la persona fisica" appartenente all'Ufficio prepostaallo svolgimento del procedimento. Ma è proprio ciò che si è intesoottenere con le norme richiamate.Si è, poi, richiamato quanto sul punto deciso dalla CorteCostituzionale con l'ordinanza n. 377/2007: "... l'obbligo imposto aiconcessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabiledel procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha loscopo di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, lapiena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni neiconfronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sonoaltrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità dellapubblica amministrazione predicati dall'art. 97, primo comma, Cost.(si veda, ora, l'art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, comemodificato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante "Modificheed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti normegenerali sull'azione amministrativa")".Ma altresì occorre aver presente che, ai sensi dell'art. 7 I.212/2000 ("Statuto dei diritti del contribuente"), viene prescritto chegli atti della P.A. debbono indicare:"a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazionicomplete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabiledel procedimento;b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibilepromuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede diautotutela;c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autoritàamministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili".Come risulta da tali prescrizioni, l'indicazione è riferita non soloall'Ufficio ma anche al responsabile del procedimento. In sostanza,specie a seguito della legge sul procedimento amministrativo (l. n.Numero registro generale 1558/2025Numero sezionale 687/2026Numero di raccolta generale 8461/2026241/1990), è ormai certo che tra la pubblica amministrazione e ilData pubblicazione 04/04/2026cittadino viene già ad instaurarsi un rapporto personalizzato fonte diobblighi e diritti, la cui violazione genera pretese a favore delcittadino e ciò a prescindere dall'emissione dell'atto amministrativo.Responsabilità da rapporto e non solo in base all'atto emesso.1.4. Si è, quindi, ritenuto che è sufficiente, al fine di nonincorrere nella nullità prevista dalla norma, l'indicazione di personaresponsabile del procedimento, a prescindere quindi dalla funzione(apicale o meno) della stessa effettivamente esercitata; siffattaindicazione appare peraltro sufficiente ad assicurare gli interessisottostanti alla detta indicazione, e cioè la trasparenza dell'attivitàamministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini dieventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia deldiritto di difesa (Cass. n. 14/11/2019, n. 29652).Si è, di contro, precisato che ai detti fini non può ritenersisufficiente che si sia indicata la persona del responsabile delprocedimento di emissione e notificazione della cartella dipagamento, dacché detto procedimento è ben diverso e distinto daquello avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo. Detto procedimentoriguarda infatti la fase di mero adempimento degli obblighi relativialla stampa e alla notifica della cartella e sulla base dei dati indicatinel ruolo dell'ente creditore. Si tratta di procedimento ben diversoda quello di iscrizione a ruolo, ben definito nelle sue sequenze dallalegge (Cass. n. 33565/2018 cit.; conf. Cass. 25/03/2021, n. 8413).2. Nella specie è pacifico che la cartella impugnata noncontenga l’indicazione di alcun nominativo di responsabile delprocedimento; la CTR, affermando che il responsabile delprocedimento, in difetto di designazione, debba essere individuatonel preposto all’unità organizzativa da cui l’atto promana, non hafatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati.3. Il ricorso va, pertanto, accolto; la sentenza gravata vacassata e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto,questa Corte di legittimità può decidere nel merito, ai sensi dell’art.Numero registro generale 1558/2025Numero sezionale 687/2026Numero di raccolta generale 8461/2026384, secondo comma, cod. proc. civ., accogliendo l’originario ricorsoData pubblicazione 04/04/2026proposto dal contribuente, con l’annullamento della cartellaimpugnata, attesa la nullità della stessa per la mancata indicazionedel responsabile del procedimento ex art. 36, comma 4ter, d.l.248/2007.4. Le spese dei gradi di merito possono essere compensate trale parti, in considerazione dell’evoluzione della giurisprudenza dilegittimità in materia.Le spese del giudizio di legittimità seguono, invece, lasoccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue, con P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente edannulla la cartella di pagamento impugnata.Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna l’ADERal pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 per compensi,oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimb. spese forf. nella misura del15% dei compensi, oltre accessori di legge, con attribuzioneall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]