Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2025

Cassazione n. 28961/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (<5 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 489 e 494 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché volto a riprodurre dei profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di merito; in ogni caso, il motivo appare del tutto aspecifico, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica adeguatamente gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, inoltre, che il ricorrente si lamenta della mancata concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod. pen. e che la suddetta doglianza è inedita, posto che sul punto non vi era né motivo di appello né richiesta nelle conclusioni in appello (le quali non venivano presentate dal difensore dell'imputato); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 giugno 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (<5 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 489 e 494 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché volto a riprodurre dei profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di merito; in ogni caso, il motivo appare del tutto aspecifico, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica adeguatamente gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, inoltre, che il ricorrente si lamenta della mancata concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod. pen. e che la suddetta doglianza è inedita, posto che sul punto non vi era né motivo di appello né richiesta nelle conclusioni in appello (le quali non venivano presentate dal difensore dell'imputato); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28961/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris