CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025
Cassazione n. 31645/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cos. Rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale, inidoneità della motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva. Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in ordine al riconoscimento della contestata recidiva qualificata, avendo la Corte di merito evidenziato la pericolosità sociale dell'imputato, in ragione dei molteplici precedenti penali specifici annoverati dallo stesso, in considerazione della gravità del fatto per cui è intervenuta condanna e della personalità altamente trasgressiva. Rilevato che la motivazione soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039 - 01). Rilevato che i rilievi difensivi si appalesano del tutto generici e privi di reale confronto con la motivazione contenuta in sentenza. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA]