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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 32958/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11648-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante “ pro tempore ” , elettivamente domiciliata in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] 54 , rappresentata e difesa unitamente dagli A vvocati Giuseppe TINELLI, MassimoRIDOLFI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, in persona del Presidente “pro tempore”, domiciliata “ex lege”in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l ’ Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa; -controricorrente - Oggetto MANDATO [OSCURATO:PERSONA] – Mandato conferito per la riscossione di crediti previdenziali R.G.N.11648/2020 Cron.

Rep.

Ud.22/06/2023 Adunanza camerale Avversola sentenza n. 5498/201 9 del la Corte d ’ appello di Roma , depositata il 11/09/2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Assistenza e [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA]”) ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 5498/19, dell’11 settembre 2019, della Corte d ’ a ppello di Roma, che – in accoglimento del gravame esperito dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (poi divenuta Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA]) avverso la sentenza n. 11065/14, del 20 maggio 2014, del Tribunale di Roma –ha accolto l’opposizione proposta dalla società appellante avverso il provvedimento monitorio che le ingiungeva il pagamento di € 25.416,81, in favore della predetta [OSCURATO:PERSONA], a titolo di somme iscritte a ruolo e non riversatele, a termini di legge, dalla società concessionaria per la riscossione.

2. Riferisce, in punto di fatto, l ’ odiern a ricorrente di aver trasmesso al concessionario per la riscossione, nell’anno 1998, ruoli “suppletivi”, nonché, nell’anno 1999, ruoli “principali”, in seguito lamentando che lo stesso le aveva riversato solo l’importo complessivo di € 452.748,13, omettendo, pertanto, di corrisponderle € 25.416,81.

Conseguito dalla [OSCURATO:PERSONA], pertanto, per detta somma, decreto ingiuntivo, avverso tale provvedimento proponeva opposizione [OSCURATO:PERSONA], incardinando, così, un giudizio ex art.645 cod. proc. civ. nel corso del quale entrava in vigore la disciplina di cui all’art. 1, commi 527, 528 e 529 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in forza della quale veniva eliminata la responsabilità del concessionario – alla quale si era invece richiamato il creditore ingiungente – di cui agli artt. 18 e 19 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

Sebbene l’opponente avesse fatto riferimento a tale “ ius superveniens” a sostegno della propria iniziativa, il giudice di prime cure rigettava la proposta opposizione, con decisione che veniva, però, riformata in appello.

Nell’accogliere il gravame (e con esso, la proposta opposizione), veniva richiamato quanto affermato da questa Corte, ovvero che la sopravvenuta legge n. 228 del 2012 “non pone alcuna distinzione tra ruoli attinenti a crediti «consegnati da soggetti pubblici o comunque da soggetti istituzionalmente beneficiari di finanziamenti pubblici», da una parte, e ruoli concernenti invece crediti vantati da soggetti privati, dall’altra; siffatta legge, invero, come univocamente desumibile dal tenore letterale della stessa, riguarda indistintamente tutti i crediti iscritti in ruoli esecutivi sino al 31 dicembre 1999, ed è ispirata all’esigenza di razionalizzazione dei bilanci di tutti gli enti creditori (a prescindere se soggetto pubblico o, come nella specie, soggetto privato che eccezionalmente provvede alla riscossione attraverso il ruolo), attuata proprio mediante la rottamazione del sistema di riscossione a mezzo ruolo relativamente ai ruoli più risalenti” (in tal senso, Cass. Sez. 3, sent. 9 maggio 2019, n. 12229).

3. Avverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], sulla base – come già detto –di quattro motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell ’ art. 1, commi 527 e 529 della legge n. 228 del 2012, nonché del Decreto del Direttore del Ministero dell’Economia e delle Finanze 15 giugno 2015, oltre che degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e dell’art. 17 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e, infine, degli artt. 3, 35, comma 1, 36, comma 1, 38, 42, comma 3, 97, comma 2, nonché 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU.

Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile il già più volte citato “ius superveniens”, da un lato valorizzando la mancanza, nel dettato normativo, di una distinzione fra soggetti pubblici e privati e, dall’altro, ritenendo che l’annullamento dei crediti di importo inferiore a € 2.000,00 sia stato ispirato ad un’asserita esigenza di razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori.

Così opinando, tuttavia, la sentenza impugnata non ha considerato che il comma 529 dell’art. 1 della suddetta legge n. 228 del 2012 ha eliminato le responsabilità alle quali era tenuto il concessionario in ragione del mandato esattoriale assunto e che gli imponevano, in caso di perdita del diritto al discarico, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1999, di versare agli enti creditori gli importi iscritti a ruolo e non riscossi.

Orbene, la sentenza impugnata avrebbe dovuto considerare tale circostanza in ragione della natura privata della [OSCURATO:PERSONA] la quale, in quanto tale, non beneficia, aisensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, di alcuna contribuzione statale o di altri enti pubblici, sussistendo, inoltre, a suo carico stringenti vincoli relativi all’equilibrio finanziario legati all’esercizio dell’attività previdenziale demandategli.

In base, dunque, alla necessità di effettuare un ’ interpretazione costituzionalmente orientata, la sentenza impugnata avrebbe dovuto escludere che un ente di previdenza, qual è la [OSCURATO:PERSONA], potesse essere destinatario della nuova normativa, dovendo, in caso contrario, reputarsi incostituzionali le norme in questione.

3.2. Il secondo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell ’ art. 1, commi 528 e 529 della legge n. 228 del 2012, nonché del Decreto del Direttore del Ministero dell’Economia e delle Finanze 15 giugno 2015, oltre che degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e dell’art. 17 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e, infine, degli artt. 3, 35, comma 1, 36, comma 1, 38, 42, comma 3, 97, comma 2, nonché 117, comma 1, Cost., quest’ ultimo in relazione all ’ art. 6 CEDU.

Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile il già più volte citato “ius superveniens”, da un lato valorizzando la mancanza, nel dettato normativo, di una distinzione fra soggetti pubblici e privati e, dall’altro, ritenendo che l’annullamento dei crediti di importo, questa volta, superiore a € 2.000,00 sia stato ispirato ad un’asserita esigenza di razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori.

Così opinando, tuttavia, la sentenza impugnata non ha considerato che il comma 529 dell’art. 1 della suddetta legge n. 228 del 2012 ha eliminato le responsabilità alle quali era tenuto il concessionario in ragione del mandato esattoriale assunto e che gli imponevano, in caso di perdita del diritto al discarico, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1999, di versare gli enti creditori gli importi iscritti a ruolo e non riscossi.

Orbene, la sentenza impugnata avrebbe dovuto considerare tale circostanza in ragione della natura privata della [OSCURATO:PERSONA] la quale, in quanto tale, non beneficia, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, di alcuna contribuzione statale o di altri enti pubblici, sussistendo, inoltre, a suo carico stringenti vincoli relativi all’equilibrio finanziario legati all’esercizio dell’attività previdenziale demandategli.

In base, dunque, ad un’interpretazione costituzionalmente orientata, la sentenza impugnata avrebbe dovuto escludere che un ente di previdenza, qual è la [OSCURATO:PERSONA], potesse essere destinatario della nuova normativa, dovendo, in caso contrario, reputarsi incostituzionali le norme in questione.3.3.

Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –“nullità della sentenza”, e ciò in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), e 276, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto assorbito l’esame della questione, sollevata da essa [OSCURATO:PERSONA] nei due gradi di merito, concernente il consolidamento del rapporto oggetto di giudizio in conseguenza della non continuità normativa delle disposizioni di proroga dei termini per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità, sebbene si trattasse di questione pregiudiziale rispetto a quella dell’applicabilità dell’art. 1, comma 529, della legge n. 228 del 2012.

Assume la ricorrente che la questione neppure si sarebbe potuta ritenere assorbita in applicazione del principio della “ragione più liquida” (pure richiamato in sentenza), non sussistendone i presupposti, donde il denunciato vizio motivazionale della sentenza impugnata.

3.4. Il quarto motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – “nullità della sentenza”, per violazione dell ’ art.112 cod. proc. civ., in ragione diomessa pronuncia.

Per l’ipotesi in cui questa Corte dovesse ritenere che l’assorbimento della questione relativa al consolidamento del rapporto oggetto del giudizio non configuri un vizio di motivazione, la ricorrente chiede che venga dichiarata la nullità della sentenza per omessa pronuncia su tale questione.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.5.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

6. La controricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

7. Il ricorso va rigettato.

7.1. In via preliminare deve rilevarsi l’esistenza di innumerevoli precedenti di questa Corte, che hanno affrontato, tra le altre, anche le medesime questioni oggetto del presente ricorso, decidendole nel senso del rigetto (Cass. Sez. 3, sent. 9 maggio 2019, n. 12229, Rv. 653891-01; Cass. Sez. 3, sent. 19 giugno 2020, n. 11972, Rv. 657922-01; Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26531, Rv. 661376-01; Cass. Sez. 3, sent. 31 maggio 2021, n. 15094, non massimata; Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2021, n. 21386, Rv. 662023-01; Cass. Sez. 6-1, ord. 15 settembre 2021, n. 25003, non massimata; Cass. Sez. 3, ord. 29 settembre 2021, n. 26336, non massimata; Cass. Sez. 6-1, ord. dell’11 febbraio 2022, n. 4555, non massimata; Cass. Sez. 6-1, ord. 13 febbraio, n. 6766, non massimata; Cass. Sez. 6-1, ord. 13 febbraio 2022, n. 6767, Rv. 664062-01 e Cass. Sez. 6-1, ord. 1° luglio 2022, n. 21031, Rv. 665404-01).

7.1.1. In particolare, i motivi primo e secondo –suscettibili di scrutinio unitario, in quanto sostanzialmente sovrapponibili– non sono fondati.

Secondo la ricorrente, le disposizioni di cui alla legge n. 228 del 2012 non potrebbero ritenersi applicabili ad essa [OSCURATO:PERSONA], in quanto ente di natura privata che non gode di sovvenzioni pubbliche, esito al quale dovrebbe condurre una lettura costituzionalmente orientata della normativa di riferimento, dal momento che le predette disposizioni determinerebbero, sostanzialmente , una sorta di espropriazione dei crediti iscritti a ruolo, in danno degli enti creditori, senza alcun indennizzo (sul piano formale e sostanziale per i crediti inferiori ad Euro 2.000,00 e, quanto meno su quello sostanziale, anche per quelli di importo superiore).

In proposito, nei precedenti di questa stessa Corte indicati in premessa è stato chiarito che la normativa cui fa riferimento la Cassa ricorrente non incide direttamente sul diritto di credito (neanche per i crediti inferiori ad Euro 2.000,00), ma esclusivamente sulla relativa iscrizione a ruolo, che essa è applicabile alla [OSCURATO:PERSONA] e che tale applicabilità non è irragionevole né sospettabile di illegittimità costituzionale o di contrasto con il diritto dell’Unione Europea, in quanto ha lo scopo di razionalizzare i bilanci degli enti creditori, pubblici o privati, che provvedono alla riscossione mediante ruolo, inserendosi in un percorso normativo complesso di riordino del servizio di riscossione dei crediti previdenziali e in generale di pubblico interesse, avviato sin dal 1999, tale da escludere che si sia inteso semplicemente incidere su giudizi in corso in senso favorevole allo Stato.

In tal senso si veda, in particolare, il principio di diritto espressamente secondo cui “alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], ente privatizzato ex art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, ma deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale, è concesso ex legedi provvedere alla riscossione mediante ruolo e pertanto, si applica ad essa la procedura, prevista dall’art. 1, commi 527-529, della l. n. 228 del 2012, di annullamento del ruolo per i crediti più risalenti – antecedenti al 1999 –introdotta ai fini della razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori pubblici o privati che provvedono alla riscossione mediante ruolo; la richiamata disciplina presenta un duplice profilo di ragionevolezza, tenuto conto che, per i crediti inferiori ad euro 2.000,00, scongiura la antieconomicità della riscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi dell’esazione e benefici dell’eventuale riscossione e che, per quelli superiori ad euro 2.000,00, non incide sui diritti di credito degli enti ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che l’annullamento del ruolo non coincide con l’annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato dall’ente secondo l’ordinaria procedura” (così Cass. Sez. 3, sent. n. 12229 del 2019, cit .).

A naloghe conclusioni sono enunciate in pronunce successive (Cass. Sez. 3, sent. n. 11972 del 2020,cit.; Cass. Sez. 3, sent. n. 26531 del 2020 , cit., e Cass. Sez. 3, sent. n. 15094 del 2021, cit.), con specifica esclusione, altresì, di ogni dubbio di contrasto della disciplina in esame con norme e principi ricavabili dall’ordinamento sovranazionale europeo.

In base a tali principi di diritto, cui questo collegio intende dare piena continuità, le censure di cui al motivo di ricorso in esame non possono trovare accoglimento.

Risulta, pertanto , manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme in esame, sollevata dalla ricorrente sia in relazione alla previsione di un’espropriazione senza indennizzo dei crediti da essa vantati nei confronti dei propri iscritti e dell’idoneità di tale intervento a incidere sull’equilibrio finanziario dell’ente, sia in relazione alla disparità di trattamento introdotta tra i crediti delle casse previdenziali e quelli dell’Unione Europea, per i quali resta confermata l’operatività del sistema di riscossione a mezzo ruolo, anche se risalenti (cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. n. 4555del 2022, cit.; Cass. Sez. 6-1, ord. n. 6767 del 2022 cit).

Deve ritenersi altresì infondata la censura di violazione dell’art. 117 Cost., sollevata in riferimento all’art. 6 della CEDU, sotto il profilo dell’irragionevole incidenza delle disposizioni in esame sulla posizione di parità delle parti nei giudizi in corso, non configurandosi le stesse come un intervento isolato ed inaspettato rispetto ad un quadro normativo idoneo ad ingenerare nelle parti un ragionevole affidamento in ordine alla sua immutabilità, ma come uno stadio ulteriore di un percorso normativo, avviato fin dal 1999 con la riforma del sistema di riscossione a mezzo ruolo, e proseguito con la sostituzione dell’organizzazione di carattere pubblicistico degli agenti della riscossione ai rapporti di concessione precedentemente intrattenuti dagli enti creditori con società private (cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. n. 4555 del 2022, cit.; Cass. Sez. 6-1, ord. n. 6767 del 2022, cit.; si veda anche Cass. Sez. 3, sent. n. 26531 del 2020, cit.; Cass. Sez. 3, sent. n. 11972 del 2020, cit.).

7.1.2. I motivi terzo e quarto – anch ’ essi suscettibili di disamina unitaria, censurando, o come difetto di motivazione, o come omessa pronuncia, la decisione del giudice di appello di fare applicazione del principio della “ragione più liquida”, ritenendo assorbito l’esame della questione concernente il consolidamento del rapporto oggetto di giudizio, in conseguenza della non continuità normativa delle disposizioni di proroga dei termini per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità– non sono fondati.

Al riguardo, ritiene il Collegio di richiamare in questa sede quanto,sul punto, già argomentato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 4 gennaio 2023, n. 106).

Le considerazioni ivi espresse vengono in questa sede integralmente recepite e riproposte, al fine di assicurarne continuità, nella parte in cui si evidenzia come la sentenza 19 giugno 2020, n. 11972 di questa Corte abbia già chiarito che, in tema di riscossione delle imposte mediante ruoli e di procedura di discarico dei crediti inesigibili, solo per l’agente della riscossione pubblico (e quindi anche per i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico Equitalia –e, poi, ad Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] – in conseguenza della cessazione dell’affidamento in concessione del servizio di riscossione) fosse stata prevista una proroga, ininterrottamente reiterata fino alla legge n. 228 del 2012, del termine di decadenza per l’invio della comunicazione di inesigibilità di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999.

N e consegue l’inapplicabilità, nella specie , della disciplina di cui all’art. 59, comma 4-quater, del citato decreto, in quanto dettata esclusivamente per gli ex-concessionari privati e per le società private “scorporate”, resesi cessionarie del relativo ramo di azienda, in relazione ai quali soltanto viene in rilievo la questione della soluzione di continuità nelle proroghe dei detti termini (determinatasi tra la scadenza del termine del 10 ottobre 2004 e la successiva proroga disposta con il decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307).

Questa sentenza, dunque, ha chiarito che la tesi dell ’ odierna ricorrente, secondo cui vi sarebbero interruzioni nella sequenza cronologica delle proroghe del temine per l’invio delle “comunicazioni di inesigibilità”, e rivolta a contestare l’applicabilità ai soggetti pubblici della riscossione ([OSCURATO:SOCIETA]. e società da essa partecipate) delle proroghe disposte dall’art. 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 205, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ̀ da ri tenere errata .

Essa, infatti, non tiene conto delle distinte discipline normative delle proroghe dei termini dettate in concomitanza con il riordino del settore e la trasformazione del sistema organizzativo della riscossione a mezzo ruoli.

In particolare, richiamando la sentenza n. 51 del 2019 della Corte costituzionale, la sentenza di questa Corte n. 11972 del 2020 ha evidenziato la netta distinzione tra le “proroghe c.d. generiche” – cui si riferiscono le norme richiamate da [OSCURATO:PERSONA]– che si applicano ai vecchi concessionari nazionali o, per traslato, ai soggetti che da essi siano eventualmente scaturiti (come le società̀ cosiddette scorporate, cioè le società private cessionarie del ramo di azienda relativo alle attività concernenti i tributi locali e altre entrate di enti locali, ceduto dai concessionari nazionali ai sensi dell’art. 3, comma 24, primo periodo, del d.l. n. 203 del 2005, come convertito nella legge n. 248 del 2005), ed invece le “ proroghe c.d. specifiche ” che si applicano esclusivamente a [OSCURATO:SOCIETA]. e alle società dalla stessa partecipate, complessivamente denominate agenti della riscossione (cui ̀ in seguito succeduta Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del [OSCURATO:PERSONA] sciolte a decorrere dal 10 luglio 2017).

Invero, le proroghe c.d. generiche hanno operato esclusivamente attraverso l’originaria modifica dell’art. 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, disposta dall’art. 3, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, con l’introduzione dei commi 4- bise 4- ter , che hanno stabilito al 10 ottobre 2004 il termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dei Concessionari nazionali della [OSCURATO:SOCIETA].Le proroghe specifiche, invece, hanno interessato i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità riguardanti i ruoli trasferiti dai vecchi concessionari nazionali alle società partecipate da [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]), che a quelli sono subentrate “ex lege”in mancanza di una diversa determinazione degli enti creditori o della prosecuzione dell’attività di riscossione da parte di un’altra società cessionaria del ramo d’azienda relativo alle attività̀ svolte in regime di concessione per conto degli enti locali (art. 3, commi 24 e 25, del d.l. n. 203 del 2005), e la proroga ̀ proseguita ininterrottamente attraverso le continue modifiche dell’art. 3, comma 12, del d.l. n. 203 del 2005, convertito nella legge n. 248 del 2005.

La sentenza n. 11972 del 2020, dunque, ha chiarito in modo definitivo e pienamente condivisibile che la norma dell’art. 59, comma 4-quater, del d.lgs. n. 112 del 1999, invocata dalla Cassa ricorrente, ̀ stata dettata solo per gli ex concessionari privati e per le società̀private “ scorporate ” resesi cessionarie del relativo ramo di azienda; per cui il problema della soluzione di continuità̀ tra le proroghe non trova applicazione per l’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA] che ̀ controricorrente nel presente giudizio (peraltro, in senso conforme all’arresto indicato, Cass. Sez. 3, sent. n. 26531 del 2020, cit., e Cass. Sez. 3, sent. n. 15094 del 2021, cit.).

8. In conclusione, il ricorso va rigettato.

9. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico dellaricorrente e liquidate come da dispositivo.

10. A carico della ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell ’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, condannando la [OSCURATO:PERSONA] di Assistenza e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere ad [OSCURATO:PERSONA]-Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA], le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2 . 6 00,00, più spese eventualmente prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11648-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante “ pro tempore ” , elettivamente domiciliata in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] 54 , rappresentata e difesa unitamente dagli A vvocati Giuseppe TINELLI, MassimoRIDOLFI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, in persona del Presidente “pro tempore”, domiciliata “ex lege”in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l ’ Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa; -controricorrente - Oggetto MANDATO [OSCURATO:PERSONA] – Mandato conferito per la riscossione di crediti previdenziali R.G.N.11648/2020 Cron. Rep. Ud.22/06/2023 Adunanza camerale Avversola sentenza n. 5498/201 9 del la Corte d ’ appello di Roma , depositata il 11/09/2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Assistenza e [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA]”) ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 5498/19, dell’11 settembre 2019, della Corte d ’ a ppello di Roma, che – in accoglimento del gravame esperito dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (poi divenuta Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA]) avverso la sentenza n. 11065/14, del 20 maggio 2014, del Tribunale di Roma –ha accolto l’opposizione proposta dalla società appellante avverso il provvedimento monitorio che le ingiungeva il pagamento di € 25.416,81, in favore della predetta [OSCURATO:PERSONA], a titolo di somme iscritte a ruolo e non riversatele, a termini di legge, dalla società concessionaria per la riscossione. 2. Riferisce, in punto di fatto, l ’ odiern a ricorrente di aver trasmesso al concessionario per la riscossione, nell’anno 1998, ruoli “suppletivi”, nonché, nell’anno 1999, ruoli “principali”, in seguito lamentando che lo stesso le aveva riversato solo l’importo complessivo di € 452.748,13, omettendo, pertanto, di corrisponderle € 25.416,81. Conseguito dalla [OSCURATO:PERSONA], pertanto, per detta somma, decreto ingiuntivo, avverso tale provvedimento proponeva opposizione [OSCURATO:PERSONA], incardinando, così, un giudizio ex art.645 cod. proc. civ. nel corso del quale entrava in vigore la disciplina di cui all’art. 1, commi 527, 528 e 529 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in forza della quale veniva eliminata la responsabilità del concessionario – alla quale si era invece richiamato il creditore ingiungente – di cui agli artt. 18 e 19 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112. Sebbene l’opponente avesse fatto riferimento a tale “ ius superveniens” a sostegno della propria iniziativa, il giudice di prime cure rigettava la proposta opposizione, con decisione che veniva, però, riformata in appello. Nell’accogliere il gravame (e con esso, la proposta opposizione), veniva richiamato quanto affermato da questa Corte, ovvero che la sopravvenuta legge n. 228 del 2012 “non pone alcuna distinzione tra ruoli attinenti a crediti «consegnati da soggetti pubblici o comunque da soggetti istituzionalmente beneficiari di finanziamenti pubblici», da una parte, e ruoli concernenti invece crediti vantati da soggetti privati, dall’altra; siffatta legge, invero, come univocamente desumibile dal tenore letterale della stessa, riguarda indistintamente tutti i crediti iscritti in ruoli esecutivi sino al 31 dicembre 1999, ed è ispirata all’esigenza di razionalizzazione dei bilanci di tutti gli enti creditori (a prescindere se soggetto pubblico o, come nella specie, soggetto privato che eccezionalmente provvede alla riscossione attraverso il ruolo), attuata proprio mediante la rottamazione del sistema di riscossione a mezzo ruolo relativamente ai ruoli più risalenti” (in tal senso, Cass. Sez. 3, sent. 9 maggio 2019, n. 12229). 3. Avverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], sulla base – come già detto –di quattro motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell ’ art. 1, commi 527 e 529 della legge n. 228 del 2012, nonché del Decreto del Direttore del Ministero dell’Economia e delle Finanze 15 giugno 2015, oltre che degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e dell’art. 17 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e, infine, degli artt. 3, 35, comma 1, 36, comma 1, 38, 42, comma 3, 97, comma 2, nonché 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU. Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile il già più volte citato “ius superveniens”, da un lato valorizzando la mancanza, nel dettato normativo, di una distinzione fra soggetti pubblici e privati e, dall’altro, ritenendo che l’annullamento dei crediti di importo inferiore a € 2.000,00 sia stato ispirato ad un’asserita esigenza di razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori. Così opinando, tuttavia, la sentenza impugnata non ha considerato che il comma 529 dell’art. 1 della suddetta legge n. 228 del 2012 ha eliminato le responsabilità alle quali era tenuto il concessionario in ragione del mandato esattoriale assunto e che gli imponevano, in caso di perdita del diritto al discarico, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1999, di versare agli enti creditori gli importi iscritti a ruolo e non riscossi. Orbene, la sentenza impugnata avrebbe dovuto considerare tale circostanza in ragione della natura privata della [OSCURATO:PERSONA] la quale, in quanto tale, non beneficia, aisensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, di alcuna contribuzione statale o di altri enti pubblici, sussistendo, inoltre, a suo carico stringenti vincoli relativi all’equilibrio finanziario legati all’esercizio dell’attività previdenziale demandategli. In base, dunque, alla necessità di effettuare un ’ interpretazione costituzionalmente orientata, la sentenza impugnata avrebbe dovuto escludere che un ente di previdenza, qual è la [OSCURATO:PERSONA], potesse essere destinatario della nuova normativa, dovendo, in caso contrario, reputarsi incostituzionali le norme in questione. 3.2. Il secondo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell ’ art. 1, commi 528 e 529 della legge n. 228 del 2012, nonché del Decreto del Direttore del Ministero dell’Economia e delle Finanze 15 giugno 2015, oltre che degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e dell’art. 17 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e, infine, degli artt. 3, 35, comma 1, 36, comma 1, 38, 42, comma 3, 97, comma 2, nonché 117, comma 1, Cost., quest’ ultimo in relazione all ’ art. 6 CEDU. Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile il già più volte citato “ius superveniens”, da un lato valorizzando la mancanza, nel dettato normativo, di una distinzione fra soggetti pubblici e privati e, dall’altro, ritenendo che l’annullamento dei crediti di importo, questa volta, superiore a € 2.000,00 sia stato ispirato ad un’asserita esigenza di razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori. Così opinando, tuttavia, la sentenza impugnata non ha considerato che il comma 529 dell’art. 1 della suddetta legge n. 228 del 2012 ha eliminato le responsabilità alle quali era tenuto il concessionario in ragione del mandato esattoriale assunto e che gli imponevano, in caso di perdita del diritto al discarico, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1999, di versare gli enti creditori gli importi iscritti a ruolo e non riscossi. Orbene, la sentenza impugnata avrebbe dovuto considerare tale circostanza in ragione della natura privata della [OSCURATO:PERSONA] la quale, in quanto tale, non beneficia, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, di alcuna contribuzione statale o di altri enti pubblici, sussistendo, inoltre, a suo carico stringenti vincoli relativi all’equilibrio finanziario legati all’esercizio dell’attività previdenziale demandategli. In base, dunque, ad un’interpretazione costituzionalmente orientata, la sentenza impugnata avrebbe dovuto escludere che un ente di previdenza, qual è la [OSCURATO:PERSONA], potesse essere destinatario della nuova normativa, dovendo, in caso contrario, reputarsi incostituzionali le norme in questione.3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –“nullità della sentenza”, e ciò in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), e 276, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto assorbito l’esame della questione, sollevata da essa [OSCURATO:PERSONA] nei due gradi di merito, concernente il consolidamento del rapporto oggetto di giudizio in conseguenza della non continuità normativa delle disposizioni di proroga dei termini per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità, sebbene si trattasse di questione pregiudiziale rispetto a quella dell’applicabilità dell’art. 1, comma 529, della legge n. 228 del 2012. Assume la ricorrente che la questione neppure si sarebbe potuta ritenere assorbita in applicazione del principio della “ragione più liquida” (pure richiamato in sentenza), non sussistendone i presupposti, donde il denunciato vizio motivazionale della sentenza impugnata. 3.4. Il quarto motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – “nullità della sentenza”, per violazione dell ’ art.112 cod. proc. civ., in ragione diomessa pronuncia. Per l’ipotesi in cui questa Corte dovesse ritenere che l’assorbimento della questione relativa al consolidamento del rapporto oggetto del giudizio non configuri un vizio di motivazione, la ricorrente chiede che venga dichiarata la nullità della sentenza per omessa pronuncia su tale questione. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. La controricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 7. Il ricorso va rigettato. 7.1. In via preliminare deve rilevarsi l’esistenza di innumerevoli precedenti di questa Corte, che hanno affrontato, tra le altre, anche le medesime questioni oggetto del presente ricorso, decidendole nel senso del rigetto (Cass. Sez. 3, sent. 9 maggio 2019, n. 12229, Rv. 653891-01; Cass. Sez. 3, sent. 19 giugno 2020, n. 11972, Rv. 657922-01; Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26531, Rv. 661376-01; Cass. Sez. 3, sent. 31 maggio 2021, n. 15094, non massimata; Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2021, n. 21386, Rv. 662023-01; Cass. Sez. 6-1, ord. 15 settembre 2021, n. 25003, non massimata; Cass. Sez. 3, ord. 29 settembre 2021, n. 26336, non massimata; Cass. Sez. 6-1, ord. dell’11 febbraio 2022, n. 4555, non massimata; Cass. Sez. 6-1, ord. 13 febbraio, n. 6766, non massimata; Cass. Sez. 6-1, ord. 13 febbraio 2022, n. 6767, Rv. 664062-01 e Cass. Sez. 6-1, ord. 1° luglio 2022, n. 21031, Rv. 665404-01). 7.1.1. In particolare, i motivi primo e secondo –suscettibili di scrutinio unitario, in quanto sostanzialmente sovrapponibili– non sono fondati. Secondo la ricorrente, le disposizioni di cui alla legge n. 228 del 2012 non potrebbero ritenersi applicabili ad essa [OSCURATO:PERSONA], in quanto ente di natura privata che non gode di sovvenzioni pubbliche, esito al quale dovrebbe condurre una lettura costituzionalmente orientata della normativa di riferimento, dal momento che le predette disposizioni determinerebbero, sostanzialmente , una sorta di espropriazione dei crediti iscritti a ruolo, in danno degli enti creditori, senza alcun indennizzo (sul piano formale e sostanziale per i crediti inferiori ad Euro 2.000,00 e, quanto meno su quello sostanziale, anche per quelli di importo superiore). In proposito, nei precedenti di questa stessa Corte indicati in premessa è stato chiarito che la normativa cui fa riferimento la Cassa ricorrente non incide direttamente sul diritto di credito (neanche per i crediti inferiori ad Euro 2.000,00), ma esclusivamente sulla relativa iscrizione a ruolo, che essa è applicabile alla [OSCURATO:PERSONA] e che tale applicabilità non è irragionevole né sospettabile di illegittimità costituzionale o di contrasto con il diritto dell’Unione Europea, in quanto ha lo scopo di razionalizzare i bilanci degli enti creditori, pubblici o privati, che provvedono alla riscossione mediante ruolo, inserendosi in un percorso normativo complesso di riordino del servizio di riscossione dei crediti previdenziali e in generale di pubblico interesse, avviato sin dal 1999, tale da escludere che si sia inteso semplicemente incidere su giudizi in corso in senso favorevole allo Stato. In tal senso si veda, in particolare, il principio di diritto espressamente secondo cui “alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], ente privatizzato ex art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, ma deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale, è concesso ex legedi provvedere alla riscossione mediante ruolo e pertanto, si applica ad essa la procedura, prevista dall’art. 1, commi 527-529, della l. n. 228 del 2012, di annullamento del ruolo per i crediti più risalenti – antecedenti al 1999 –introdotta ai fini della razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori pubblici o privati che provvedono alla riscossione mediante ruolo; la richiamata disciplina presenta un duplice profilo di ragionevolezza, tenuto conto che, per i crediti inferiori ad euro 2.000,00, scongiura la antieconomicità della riscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi dell’esazione e benefici dell’eventuale riscossione e che, per quelli superiori ad euro 2.000,00, non incide sui diritti di credito degli enti ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che l’annullamento del ruolo non coincide con l’annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato dall’ente secondo l’ordinaria procedura” (così Cass. Sez. 3, sent. n. 12229 del 2019, cit .). A naloghe conclusioni sono enunciate in pronunce successive (Cass. Sez. 3, sent. n. 11972 del 2020,cit.; Cass. Sez. 3, sent. n. 26531 del 2020 , cit., e Cass. Sez. 3, sent. n. 15094 del 2021, cit.), con specifica esclusione, altresì, di ogni dubbio di contrasto della disciplina in esame con norme e principi ricavabili dall’ordinamento sovranazionale europeo. In base a tali principi di diritto, cui questo collegio intende dare piena continuità, le censure di cui al motivo di ricorso in esame non possono trovare accoglimento. Risulta, pertanto , manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme in esame, sollevata dalla ricorrente sia in relazione alla previsione di un’espropriazione senza indennizzo dei crediti da essa vantati nei confronti dei propri iscritti e dell’idoneità di tale intervento a incidere sull’equilibrio finanziario dell’ente, sia in relazione alla disparità di trattamento introdotta tra i crediti delle casse previdenziali e quelli dell’Unione Europea, per i quali resta confermata l’operatività del sistema di riscossione a mezzo ruolo, anche se risalenti (cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. n. 4555del 2022, cit.; Cass. Sez. 6-1, ord. n. 6767 del 2022 cit). Deve ritenersi altresì infondata la censura di violazione dell’art. 117 Cost., sollevata in riferimento all’art. 6 della CEDU, sotto il profilo dell’irragionevole incidenza delle disposizioni in esame sulla posizione di parità delle parti nei giudizi in corso, non configurandosi le stesse come un intervento isolato ed inaspettato rispetto ad un quadro normativo idoneo ad ingenerare nelle parti un ragionevole affidamento in ordine alla sua immutabilità, ma come uno stadio ulteriore di un percorso normativo, avviato fin dal 1999 con la riforma del sistema di riscossione a mezzo ruolo, e proseguito con la sostituzione dell’organizzazione di carattere pubblicistico degli agenti della riscossione ai rapporti di concessione precedentemente intrattenuti dagli enti creditori con società private (cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. n. 4555 del 2022, cit.; Cass. Sez. 6-1, ord. n. 6767 del 2022, cit.; si veda anche Cass. Sez. 3, sent. n. 26531 del 2020, cit.; Cass. Sez. 3, sent. n. 11972 del 2020, cit.). 7.1.2. I motivi terzo e quarto – anch ’ essi suscettibili di disamina unitaria, censurando, o come difetto di motivazione, o come omessa pronuncia, la decisione del giudice di appello di fare applicazione del principio della “ragione più liquida”, ritenendo assorbito l’esame della questione concernente il consolidamento del rapporto oggetto di giudizio, in conseguenza della non continuità normativa delle disposizioni di proroga dei termini per l’invio delle comunicazioni di inesigibilità– non sono fondati. Al riguardo, ritiene il Collegio di richiamare in questa sede quanto,sul punto, già argomentato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 4 gennaio 2023, n. 106). Le considerazioni ivi espresse vengono in questa sede integralmente recepite e riproposte, al fine di assicurarne continuità, nella parte in cui si evidenzia come la sentenza 19 giugno 2020, n. 11972 di questa Corte abbia già chiarito che, in tema di riscossione delle imposte mediante ruoli e di procedura di discarico dei crediti inesigibili, solo per l’agente della riscossione pubblico (e quindi anche per i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico Equitalia –e, poi, ad Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] – in conseguenza della cessazione dell’affidamento in concessione del servizio di riscossione) fosse stata prevista una proroga, ininterrottamente reiterata fino alla legge n. 228 del 2012, del termine di decadenza per l’invio della comunicazione di inesigibilità di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999. N e consegue l’inapplicabilità, nella specie , della disciplina di cui all’art. 59, comma 4-quater, del citato decreto, in quanto dettata esclusivamente per gli ex-concessionari privati e per le società private “scorporate”, resesi cessionarie del relativo ramo di azienda, in relazione ai quali soltanto viene in rilievo la questione della soluzione di continuità nelle proroghe dei detti termini (determinatasi tra la scadenza del termine del 10 ottobre 2004 e la successiva proroga disposta con il decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307). Questa sentenza, dunque, ha chiarito che la tesi dell ’ odierna ricorrente, secondo cui vi sarebbero interruzioni nella sequenza cronologica delle proroghe del temine per l’invio delle “comunicazioni di inesigibilità”, e rivolta a contestare l’applicabilità ai soggetti pubblici della riscossione ([OSCURATO:SOCIETA]. e società da essa partecipate) delle proroghe disposte dall’art. 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 205, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ̀ da ri tenere errata . Essa, infatti, non tiene conto delle distinte discipline normative delle proroghe dei termini dettate in concomitanza con il riordino del settore e la trasformazione del sistema organizzativo della riscossione a mezzo ruoli. In particolare, richiamando la sentenza n. 51 del 2019 della Corte costituzionale, la sentenza di questa Corte n. 11972 del 2020 ha evidenziato la netta distinzione tra le “proroghe c.d. generiche” – cui si riferiscono le norme richiamate da [OSCURATO:PERSONA]– che si applicano ai vecchi concessionari nazionali o, per traslato, ai soggetti che da essi siano eventualmente scaturiti (come le società̀ cosiddette scorporate, cioè le società private cessionarie del ramo di azienda relativo alle attività concernenti i tributi locali e altre entrate di enti locali, ceduto dai concessionari nazionali ai sensi dell’art. 3, comma 24, primo periodo, del d.l. n. 203 del 2005, come convertito nella legge n. 248 del 2005), ed invece le “ proroghe c.d. specifiche ” che si applicano esclusivamente a [OSCURATO:SOCIETA]. e alle società dalla stessa partecipate, complessivamente denominate agenti della riscossione (cui ̀ in seguito succeduta Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del [OSCURATO:PERSONA] sciolte a decorrere dal 10 luglio 2017). Invero, le proroghe c.d. generiche hanno operato esclusivamente attraverso l’originaria modifica dell’art. 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, disposta dall’art. 3, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, con l’introduzione dei commi 4- bise 4- ter , che hanno stabilito al 10 ottobre 2004 il termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dei Concessionari nazionali della [OSCURATO:SOCIETA].Le proroghe specifiche, invece, hanno interessato i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità riguardanti i ruoli trasferiti dai vecchi concessionari nazionali alle società partecipate da [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]), che a quelli sono subentrate “ex lege”in mancanza di una diversa determinazione degli enti creditori o della prosecuzione dell’attività di riscossione da parte di un’altra società cessionaria del ramo d’azienda relativo alle attività̀ svolte in regime di concessione per conto degli enti locali (art. 3, commi 24 e 25, del d.l. n. 203 del 2005), e la proroga ̀ proseguita ininterrottamente attraverso le continue modifiche dell’art. 3, comma 12, del d.l. n. 203 del 2005, convertito nella legge n. 248 del 2005. La sentenza n. 11972 del 2020, dunque, ha chiarito in modo definitivo e pienamente condivisibile che la norma dell’art. 59, comma 4-quater, del d.lgs. n. 112 del 1999, invocata dalla Cassa ricorrente, ̀ stata dettata solo per gli ex concessionari privati e per le società̀private “ scorporate ” resesi cessionarie del relativo ramo di azienda; per cui il problema della soluzione di continuità̀ tra le proroghe non trova applicazione per l’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA] che ̀ controricorrente nel presente giudizio (peraltro, in senso conforme all’arresto indicato, Cass. Sez. 3, sent. n. 26531 del 2020, cit., e Cass. Sez. 3, sent. n. 15094 del 2021, cit.). 8. In conclusione, il ricorso va rigettato. 9. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico dellaricorrente e liquidate come da dispositivo. 10. A carico della ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell ’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, condannando la [OSCURATO:PERSONA] di Assistenza e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere ad [OSCURATO:PERSONA]-Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA], le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2 . 6 00,00, più spese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà a
Sentenza Cassazione n. 32958/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris