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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2024

Cassazione n. 15537/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31237/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente principale- Contro: [OSCURATO:PERSONA]' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 1288/2020 depositata il11/03/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa La CTP di Roma rigettava il ricorso presentato dalla Parco dell’Aniene – Società consortile a responsabilità limitata avverso avviso di accertamento teso al recupero di IVA e altri tributi in relazione all’anno d’imposta 2010, avuto riguardo alla compravendita di un’area edificabile.

Nella prospettazione erariale la società consortile assumeva la posizione di acquirente, mentre la società MB [OSCURATO:PERSONA] assumeva quella di venditore, sottraendosi al pagamento dell’IVA afferente l’operazione.

Il profilo fraudolento veniva collegato alla circostanza per la quale ambedue gli enti risultavano controllati dai medesimi soggetti e riconducibili alle stesse famiglie, tutte operanti nell’ambito di un identico consorzio.

La CTR del Lazio ha, di converso, accolto l’appello della contribuente.

L’erario affida il proprio ricorso a due motivi.

Si costituisce con controricorso la contribuente, formulando altresì ricorso incidentale basato su una sola censura.

Ragioni della decisione Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione dell’art. 654 c.p.p. nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per essersi la CTR pedissequamente adeguata alle risultanze di un procedimento penale, valutando come sostanzialmente vincolante il decreto di archiviazione che ne ha costituito l’epilogo.

Con il secondo motivo del ricorso principale si adombra la nullità per omessa motivazione, avuto riguardo alla violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., e 118, co. 1, disp. att.

C.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la CTR aderito acriticamente al decreto di archiviazione penale relativo a [OSCURATO:PERSONA].

Va anteposto alla trattazione del primo motivo di ricorso, l’esame della seconda censura, che rivelandosi fondata comporta l’assorbimento dell’altra.

La CTR ha poggiato la motivazione della sentenza su una pedissequa adesione alle risultanze di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], in allora rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA].

In realtà, come osservato da questa Corte, in materia di contenzioso tributario, se nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l'accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna (Cass. 24 novembre 2017, n. 28174; Cass. 28 giugno 2017, n. 16262), alcun rilievo specifico assume di per sé il decreto di archiviazione emesso dal giudice penale ex art.408 c.p.p., che non rientra neppure tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata ai sensi dell'art. 654 c.p.p. (v. già Cass. 8 marzo 2001, n. 3423 con riferimento a fattispecie cui si applicava la previgente disciplina di cui all'art. 12 della legge n. 429 del 1982).

Giova considerare che la sentenza motivata "per relationem", mediante meraadesione acritica al provvedimento emesso in sede penale, senza indicazione delle ragioni di condivisione, è affetta da nullità, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in quanto corredata damotivazione solo apparente.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale la contribuente lamenta, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; nel contempo contesta, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 57, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CTR trascurato di pronunciarsi sul motivo d’appello riguardante la dedotta decadenza dal potere accertativo.

Il motivo è fondato e va accolto.

Consta in atti che la contribuente, con l’originario ricorso, aveva veicolato in giudizio la contestazione concernente la dedotta decadenza dell’Ufficio dall’esercizio del potere accertativo.

Su tale questione la CTR è rimasta all’evidenza silente, trascurando di vagliarla, quindi disallineando la pronuncia dal principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.

In ultima analisi, il ricorso per cassazione dell’Agenzia va accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo; va accolto, altresì, il ricorso incidentale della contribuente.

La sentenza va cassata, con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il primo motivo.

Accoglie il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata.

Rinvia per un nuovo esame e per la regolazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31237/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente principale- Contro: [OSCURATO:PERSONA]' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1288/2020 depositata il11/03/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La CTP di Roma rigettava il ricorso presentato dalla Parco dell’Aniene – Società consortile a responsabilità limitata avverso avviso di accertamento teso al recupero di IVA e altri tributi in relazione all’anno d’imposta 2010, avuto riguardo alla compravendita di un’area edificabile. Nella prospettazione erariale la società consortile assumeva la posizione di acquirente, mentre la società MB [OSCURATO:PERSONA] assumeva quella di venditore, sottraendosi al pagamento dell’IVA afferente l’operazione. Il profilo fraudolento veniva collegato alla circostanza per la quale ambedue gli enti risultavano controllati dai medesimi soggetti e riconducibili alle stesse famiglie, tutte operanti nell’ambito di un identico consorzio. La CTR del Lazio ha, di converso, accolto l’appello della contribuente. L’erario affida il proprio ricorso a due motivi. Si costituisce con controricorso la contribuente, formulando altresì ricorso incidentale basato su una sola censura. Ragioni della decisione Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione dell’art. 654 c.p.p. nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per essersi la CTR pedissequamente adeguata alle risultanze di un procedimento penale, valutando come sostanzialmente vincolante il decreto di archiviazione che ne ha costituito l’epilogo. Con il secondo motivo del ricorso principale si adombra la nullità per omessa motivazione, avuto riguardo alla violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., e 118, co. 1, disp. att. C.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la CTR aderito acriticamente al decreto di archiviazione penale relativo a [OSCURATO:PERSONA]. Va anteposto alla trattazione del primo motivo di ricorso, l’esame della seconda censura, che rivelandosi fondata comporta l’assorbimento dell’altra. La CTR ha poggiato la motivazione della sentenza su una pedissequa adesione alle risultanze di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], in allora rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, come osservato da questa Corte, in materia di contenzioso tributario, se nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l'accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna (Cass. 24 novembre 2017, n. 28174; Cass. 28 giugno 2017, n. 16262), alcun rilievo specifico assume di per sé il decreto di archiviazione emesso dal giudice penale ex art.408 c.p.p., che non rientra neppure tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata ai sensi dell'art. 654 c.p.p. (v. già Cass. 8 marzo 2001, n. 3423 con riferimento a fattispecie cui si applicava la previgente disciplina di cui all'art. 12 della legge n. 429 del 1982). Giova considerare che la sentenza motivata "per relationem", mediante meraadesione acritica al provvedimento emesso in sede penale, senza indicazione delle ragioni di condivisione, è affetta da nullità, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in quanto corredata damotivazione solo apparente. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la contribuente lamenta, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; nel contempo contesta, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 57, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CTR trascurato di pronunciarsi sul motivo d’appello riguardante la dedotta decadenza dal potere accertativo. Il motivo è fondato e va accolto. Consta in atti che la contribuente, con l’originario ricorso, aveva veicolato in giudizio la contestazione concernente la dedotta decadenza dell’Ufficio dall’esercizio del potere accertativo. Su tale questione la CTR è rimasta all’evidenza silente, trascurando di vagliarla, quindi disallineando la pronuncia dal principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. In ultima analisi, il ricorso per cassazione dell’Agenzia va accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo; va accolto, altresì, il ricorso incidentale della contribuente. La sentenza va cassata, con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il primo motivo. Accoglie il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia per un nuovo esame e per la regolazione
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