CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2026
Cassazione n. 11499/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 30101/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso, avente a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all'eccessività del trattamento sanzionatorio, è generico oltre che manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato evidenziando come la pena risultasse particolarmente mite alla luce della gravità del fatto e alla personalità del ricorrente (si veda p. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11499 - 26 Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3801/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 30101/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 30101/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso, avente a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all'eccessività del trattamento sanzionatorio, è generico oltre che manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato evidenziando come la pena risultasse particolarmente mite alla luce della gravità del fatto e alla personalità del ricorrente (si veda p. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Pri1ienteMaria [OSCURATO:PERSONA] ClstanzoP.Q.MIl Consigliere estensore Il Pri1ienteMaria [OSCURATO:PERSONA]