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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28377/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 27823-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controrícorrente - vercì l ntenz n. 207/10/2019 cigU [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di LIVORNO, depositata il 14/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza in data 14 febbraio 2019 la Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione distaccata di Livorno, rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente contro l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate, in relazione all'anno d'imposta 2010, aveva accertato maggiori IRPEF, IRAP ed IVA.

Osservava, in particolare, la CTR: «Nella fattispecie che ci occupa emerge evidente, dalla disamina degli atti processuali del primo grado, come il Contribuente si sia limitato, nell'ambito del ricorso introduttivo del giudizio, ad una generica contestazione in ordine al difetto di motivazione ex art. 7 L. n° 212/00 dell'avviso di accertamento impugnato procedendo poi, con le successive memorie illustrative, ad una analitica contestazione nel merito dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'emissione dell'avviso di accertamento de quo con particolare riferimento ai componenti positivi, ai componenti negativi, agli acquisti carburante e alle operazioni soggettivamente inesistenti.

Risulta evidente che il contenuto delle memorie illustrative depositate dal Contribuente nel corso del giudizio di primo grado, introducendo contestazioni di merito nei riguardi dell'avviso di accertamento impugnato, ulteriori e sostanzialmente differenti rispetto all'iniziale eccezione di difetto di motivazione contestato con il ricorso Ric. 2019 n. 27823 sez.

MT - ud. 25-05-2021 -2- introduttivo, abbia ampliato in maniera del tutto inammissibile, in ragione dei principi di diritto sopra enunciati, il thema decidendum del giudizio che invece deve ritenersi cristallizzato nei motivi di ricorso espressi dell'atto introduttivo».

Avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o errata applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. nonché degli artt. 7, comma 1, e 32 d.lgs. n. 546/1992.

Sostiene che la doglianza formulata con il ricorso introduttivo del giudizio, ancorché riassunta nell'unico motivo della «violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000», investiva il merito della pretesa tributaria: conseguentemente, i documenti e le deduzioni svolte nella memoria illustrativa di primo grado rientravano nei limiti di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992 e rappresentavano lo sviluppo istruttorio delle censure mosse con il ricorso introduttivo del giudizio, senza addurre elementi nuovi tali da ampliare il thema decídendum del giudizio.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o errata applicazione degli artt. 115, comma 1, e 116 cod. proc. civ. per non avere la CTR, ritenuta l'illegittimità della memoria illustrativa di primo grado, tenuto conto delle argomentazioni ivi dedotte e dei documenti allegati.

I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati.

Ric. 2019 n. 27823 sez.

MT - ud. 25-05-2021 -3- Dal ricorso introduttivo del giudizio, trascritto in parte qua nel ricorso per cassazione in ossequio al principio di autosufficienza, risulta che il contribuente ha censurato l'avviso di accertamento impugnato (anche) perché esso faceva riferimento ad «operazioni soggettivamente inesistenti» senza indicare quali fossero tali operazioni né giustificare l'inesistenza soggettiva, contestando altresì la indeducibilità dei costi di carburante.

Concludeva il contribuente lamentando che «in buona sostanza nel suddetto avviso di accertamento non sono esposte con sufficiente chiarezza le motivazioni della suddetta maggiore presunzione di reddito».

Dal contenuto del ricorso di primo grado emerge dunque che il contribuente non si è limitato a censurare la motivazione dell'avviso di accertamento quale requisito formale di validità dell'atto impositivo, avendo anche contestato i fatti costitutivi della pretesa tributaria in relazione alle operazioni soggettivamente inesistenti e alla indeducibilità dei costi per carburante.

Ha pertanto errato la CTR nell'affermare che il contribuente avesse formulato una generica contestazione involgente esclusivamente il difetto di motivazione dell'atto impugnato e che, conseguentemente, solo con le memorie illustrative avrebbe formulato specifiche contestazioni di merito, ampliando così inammissibilmente il thema decidendum.

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in Ric. 2019 n. 27823 sez.

MT - ud. 25-05-2021 -4- diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 27823-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controrícorrente - vercì l ntenz n. 207/10/2019 cigU [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di LIVORNO, depositata il 14/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza in data 14 febbraio 2019 la Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione distaccata di Livorno, rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente contro l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate, in relazione all'anno d'imposta 2010, aveva accertato maggiori IRPEF, IRAP ed IVA. Osservava, in particolare, la CTR: «Nella fattispecie che ci occupa emerge evidente, dalla disamina degli atti processuali del primo grado, come il Contribuente si sia limitato, nell'ambito del ricorso introduttivo del giudizio, ad una generica contestazione in ordine al difetto di motivazione ex art. 7 L. n° 212/00 dell'avviso di accertamento impugnato procedendo poi, con le successive memorie illustrative, ad una analitica contestazione nel merito dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'emissione dell'avviso di accertamento de quo con particolare riferimento ai componenti positivi, ai componenti negativi, agli acquisti carburante e alle operazioni soggettivamente inesistenti. Risulta evidente che il contenuto delle memorie illustrative depositate dal Contribuente nel corso del giudizio di primo grado, introducendo contestazioni di merito nei riguardi dell'avviso di accertamento impugnato, ulteriori e sostanzialmente differenti rispetto all'iniziale eccezione di difetto di motivazione contestato con il ricorso Ric. 2019 n. 27823 sez. MT - ud. 25-05-2021 -2- introduttivo, abbia ampliato in maniera del tutto inammissibile, in ragione dei principi di diritto sopra enunciati, il thema decidendum del giudizio che invece deve ritenersi cristallizzato nei motivi di ricorso espressi dell'atto introduttivo». Avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o errata applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. nonché degli artt. 7, comma 1, e 32 d.lgs. n. 546/1992. Sostiene che la doglianza formulata con il ricorso introduttivo del giudizio, ancorché riassunta nell'unico motivo della «violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000», investiva il merito della pretesa tributaria: conseguentemente, i documenti e le deduzioni svolte nella memoria illustrativa di primo grado rientravano nei limiti di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992 e rappresentavano lo sviluppo istruttorio delle censure mosse con il ricorso introduttivo del giudizio, senza addurre elementi nuovi tali da ampliare il thema decídendum del giudizio. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o errata applicazione degli artt. 115, comma 1, e 116 cod. proc. civ. per non avere la CTR, ritenuta l'illegittimità della memoria illustrativa di primo grado, tenuto conto delle argomentazioni ivi dedotte e dei documenti allegati. I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati. Ric. 2019 n. 27823 sez. MT - ud. 25-05-2021 -3- Dal ricorso introduttivo del giudizio, trascritto in parte qua nel ricorso per cassazione in ossequio al principio di autosufficienza, risulta che il contribuente ha censurato l'avviso di accertamento impugnato (anche) perché esso faceva riferimento ad «operazioni soggettivamente inesistenti» senza indicare quali fossero tali operazioni né giustificare l'inesistenza soggettiva, contestando altresì la indeducibilità dei costi di carburante. Concludeva il contribuente lamentando che «in buona sostanza nel suddetto avviso di accertamento non sono esposte con sufficiente chiarezza le motivazioni della suddetta maggiore presunzione di reddito». Dal contenuto del ricorso di primo grado emerge dunque che il contribuente non si è limitato a censurare la motivazione dell'avviso di accertamento quale requisito formale di validità dell'atto impositivo, avendo anche contestato i fatti costitutivi della pretesa tributaria in relazione alle operazioni soggettivamente inesistenti e alla indeducibilità dei costi per carburante. Ha pertanto errato la CTR nell'affermare che il contribuente avesse formulato una generica contestazione involgente esclusivamente il difetto di motivazione dell'atto impugnato e che, conseguentemente, solo con le memorie illustrative avrebbe formulato specifiche contestazioni di merito, ampliando così inammissibilmente il thema decidendum. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in Ric. 2019 n. 27823 sez. MT - ud. 25-05-2021 -4- diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso i
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