CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 agosto 2022
Cassazione n. 24542/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TTI, ANTONINO2026SGROI, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], LELIO2658MARITATO;- controricorrente –nonché controS.[OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;- intimata -avverso la sentenza n. 214/2022 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 02/08/2022 R.G.N. 56/2020;Numero registro generale 3578/2023udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 2658/2026Numero di raccolta generale 24542/202627/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione 07/08/2026il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’ ha depositato conclusioni scritte.1.La Corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza diprimo grado che, in rigetto dell’opposizione ad avviso diaddebito proposta da [OSCURATO:PERSONA], aveva respinto l’eccepitaprescrizione della pretesa contributiva di INPS in relazione allaiscrizione alla gestione separata per l’anno 2010, ritenutadecorrente dalla data del 16/6/2011 e non dalla dichiarazionereddituale.La Corte territoriale ha rilevato che la ricorrente, avvocatoiscritta all’Albo professionale, aveva versato solo il contributointegrativo presso la Cassa di appartenenza, inidoneo acostituire una specifica posizione contributiva in capo alprofessionista, e che la produzione di un reddito inferiore acinquemila euro non costituisce indice rivelatore della nonabitualità dell’esercizio della professione ma può solo concorrerecon altri precisi e concordanti indizi, a rappresentare unasituazione di fatto che evidenzi in concreto il caratteremeramente occasionale di detto esercizio; dalla iscrizioneall’Albo, dalla titolarità di partita IVA e dalla assenza di contrariindici che era onere di parte allegare, si poteva ritenereaccertato, a prescindere dall’entità dei redditi prodotti, ilcarattere abituale dell’esercizio della professione forense, né ilversamento del contributo integrativo esonera il professionistadalla iscrizione alla gestione separata.In sentenza è stato ritenuto che non si era maturata alcunaprescrizione perché solo con la dichiarazione dei redditiNumero registro generale 3578/2023presentata il 15/9/2011 l’INPS era venuta a conoscenza deNi umero sezionale 2658/2026Numero di raccolta generale 24542/2026redditi per l’anno 2010, sicché da quella data inizia a decorrerDeat a pubblicazione 07/08/2026il termine che è stato utilmente interrotto con letteraraccomandata del 2/7/2016 (avviso bonario); osserva la Cortedi merito che l’INPS non può acquisire la conoscenza dellosvolgimento di attività di lavoro autonomo da fonti informativediverse dalla dichiarazione dei redditi (natura ricognitivadell’accertamento amministrativo rispetto al fatto generatoredell’obbligo) e che costituisce obbligo dell’esercente dicomunicare ad INPS la tipologia dell’attività svolta ex art. 2 co.27 d.lgs. 335/95. Si tratta, dunque, di una condotta di evasionee non di omissione contributiva poiché l’interessato non hadenunciato ad INPS la percezione di un reddito non altrimentiassoggettato a contribuzione, sottraendosi all’obbligo diiscrizione alla gestione separata (per omessa compilazione delladichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi dellapropria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestioneseparata), e che tale condotta integri una causa di sospensionedel termine di prescrizione per doloso occultamento 2941 n.8c.c.; la Corte ha poi confermato l’applicazione delle sanzioni.2. Ricorre per cassazione la professionista affidandosi a 2motivi; INPS ha resistito con controricorso. Il ProcuratoreGenerale ha depositato conclusioni scritte.3. Il ricorso è stato trattato e deciso nell’Adunanza del 27maggio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La ricorrente, iscritta all’Albo professionale e titolare di partitaIVA, ha proposto ricorso per cassazione per due motivi,entrambi in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.:Numero registro generale 3578/2023- con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione dNi umero sezionale 2658/2026Numero di raccolta generale 24542/2026art. 3 co. 9 e 10 L.335/95, art. 55 RDL 1827/1935 e art. 293D5at a pubblicazione 07/08/2026c.c. per avere la Corte d’appello erroneamente individuato il diesa quo di decorrenza della prescrizione nel momento dellapresentazione della dichiarazione dei redditi in data 15/9/2011anziché alla scadenza del pagamento della contribuzione perl’anno di riferimento, al 16/6/2011, sicché alla notificadell’avviso bonario del 2/7/2016 erano decorsi i termini diprescrizione quinquennale;-con il secondo motivo richiede, in via subordinata,l’annullamento delle sanzioni irrogate in applicazione dellasentenza Corte Cost. n.104/2022 di declaratoria di illegittimitàcostituzionale dell’art. 18 co.12 d.l. 98/2011 nella parte in cuinon prevede che il mancato raggiungimento della soglia direddito esoneri dal pagamento di sanzioni civili, nel caso dispecie pari ad € 1.727,68, eccezione formulata in tutti i gradi dimerito, e non essendo necessari ulteriori accertamenti nelmerito; conclude perché sia dichiarato che nulla è dovuto per lesanzioni civili.2. Nel controricorso INPS contesta che sia decorso il termine diprescrizione per altra ragione, in quanto con DPCM del12/5/2011 la scadenza fu differita al 6/7/2011, quindi il terminenon era prescritto alla data di notifica dell’avviso bonario del2/7/2016. Rileva, come già espresso in altre pronunce dellaCorte (v. cass. 10273/2021 e numerose altre successive),l’irrilevanza che il contribuente sia estraneo agli studi di settore,come nel caso in cui sia assoggettato al regime dei minimi; ecomunque per l’individuazione del termine di prescrizione ilgiudice non è vincolato dalle allegazioni di parte.3. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del pNruimmeroo r egistro generale 3578/2023Numero sezionale 2658/2026motivo e l’accoglimento del secondo. Numero di raccolta generale 24542/2026Data pubblicazione 07/08/20264. Il primo motivo è infondato.4.1 - Occorre premettere che sotto il profilo della individuazionedel momento di decorrenza della prescrizione, l’osservazionedifensiva è corretta, ma non conduce alla soluzione invocata.Costituisce principio oramai consolidato in giurisprudenza dilegittimità quello secondo il quale in materia previdenziale, laprescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorredal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento enon dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi adopera del titolare della posizione assicurativa, in quanto ladichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, noncostituisce presupposto del credito contributivo (sin da sent. n.27950/18 e successive); in particolare, nel caso concreto, il diesa quo non va individuato nella data di presentazione delladichiarazione reddituale del 15/9/2011, bensì nella data dellascadenza dei termini per il versamento relativo all’annualità2010, ossia al 16/6/2011.4.2 - Il termine è stato tuttavia prorogato in virtù del DPCM12/5/2011 per i contributi dovuti relativi all’anno 2010, condifferimento della scadenza di versamento al 6/7/2011; ladisposizione innovativa trova la sua fonte nell’art. 12, comma5, d.lgs. n. 241 del 1997, che demanda a un decreto delPresidente del Consiglio dei ministri la possibilità di modificare itermini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi aimposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendoconto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e deiresponsabili d’imposta o delle esigenze organizzativedell’amministrazione. Corretta è quindi l’osservazione di INPSNumero registro generale 3578/2023sulla individuazione del nuovo termine prorogato dal decretoN umero sezionale 2658/2026Numero di raccolta generale 24542/2026di cui il giudice deve tener conto ai fini della applicazione praticadella decorrenza del termine di prescrizione, tematicaampiamente devoluta nel giudizio di merito.4.3 - Nel caso in esame, la differita scadenza è prevista senzaalcuna maggiorazione e la sua osservanza consente diindividuare non solo la regolarità del tempestivo adempimentoma anche la correlata scadenza del termine prescrizionalequinquennale, decorrente da quella data, fino al 6/7/2016. Laricostruzione normativa trova conferma in varie pronunce diquesta Corte sul tema; si rammenti quanto riportato in sent. n.10273/2021 sia pure con riferimento a diversa annualità: “Inmateria previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti allagestione separata decorre dal momento in cui scadono i terminiper il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo,ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche ildifferimento dei termini stessi, quale quello previsto dalladisposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugnodel 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 daititolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizionida detta disposizione stabilite” (idem, n.24584/2024).4.4 - Devesi aggiungere che, con riferimento al secondo profilosegnalato dalla ricorrente, che a seguito dell'impugnazione dellasentenza d'appello per violazione della disciplina sullasospensione della prescrizione (nella specie, con riguardoall'occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell'art.2941, comma 1, n. 8, c.c.), l'intera fattispecie della prescrizione,anche con riguardo alla decorrenza del "dies a quo", rimane "subiudice" e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimitàvalutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmNeumnetreo r egistro generale 3578/2023Numero sezionale 2658/2026acquisiti, la corretta individuazione del termine inizNiuamleero ddi rai ccolta generale 24542/2026decorrenza, in quanto aspetto logicamente preliminare rispettDoat a pubblicazione 07/08/2026alla sospensione dedotta con il ricorso (cfr. Cass. ord. n.28565/2022, n.32683/2022, n.23352/2025).4.5 - Va anche precisato che, restando in tema di verifica dellasussistenza di una causa di sospensione della prescrizione, vaescluso che l’omessa compilazione del quadro RR nelladichiarazione dei redditi costituisca manifestazione di dolosooccultamento. [OSCURATO:PERSONA]. ord. n. 37529/21 che “in temadi sospensione della prescrizione dei contributi dovuti daiprofessionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cuiall'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabileun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RRnella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debitocontributivo, in quanto il relativo accertamento costituisceoggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito,censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c.”.4.6 - Ed allora, differita la scadenza del versamento al 6/7/2011,irrilevante la mera dichiarazione di scienza rappresentata dallapresentazione della dichiarazione dei redditi, ed escluso alcunevento sospensivo della prescrizione, la notifica dell’avvisobonario, nel caso di specie, alla data del 2/7/2016 ha costituitoil primo atto interruttivo della prescrizione quinquennale che,dunque, non è decorsa. Per diversa motivazione rispetto aquanto argomentato nella impugnata sentenza, è stato quindivalidamente richiesto il pagamento dall’INPS, ed infondata èl’eccezione di prescrizione.Numero registro generale 3578/20235. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato. Numero sezionale 2658/2026Numero di raccolta generale 24542/2026Data pubblicazione 07/08/20265.1 - Come di recente osservato in ord. n. 13171/2025 en.19575/2025, sgombrato il campo dalla questione dellaprescrizione, si deve osservare che, nelle more del giudizio, laCorte costituzionale, con la sentenza n.104 del 22/4/2022, hadichiarato l’illegittimità costituzionale «dell’art. 18, comma 12,del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti perla stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni,nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevedeche gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa diprevidenza forense per mancato raggiungimento delle soglie direddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge 20settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenzialeforense), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separatacostituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale(INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’enteprevidenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione conriguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore». Illegislatore, pur fissando legittimamente, con l’art.18, co.12, deldecreto-legge 6/7/2011, n.98, convertito, con modificazioni,nella legge 15/7/2011, n. 111, un precetto normativo giàdesumibile dalla disposizione interpretata dell’art.2, co.26, dellaL. n.335 del 1995, «avrebbe dovuto comunque tener conto, inquesta particolare fattispecie, di tale già insorto affidamento inuna diversa interpretazione; ciò, peraltro, in sintonia con uncriterio destinato ad affermarsi nell’ordinamento previdenziale»(punto 9.2. del Considerato in diritto)”5.2 - Per effetto della declaratoria d’illegittimità costituzionale,la disciplina delle sanzioni cessa di applicarsi al caso di specie,in cui si controverte su una annualità (2010) antecedente allaNumero registro generale 3578/2023legge d’interpretazione autentica del 2011 (v. CassN. umero sezionale 2658/2026Numero di raccolta generale 24542/2026n.17970/22). Né (come osservato nella recente ord. n. 1089D2at a pubblicazione 07/08/2026del 2025), si frappone il limite dei rapporti esauriti, indiscutibiliper effetto del formarsi del giudicato e dunque idonei aprecludere quell’efficacia retroattiva della pronuncia diaccoglimento che rappresenta caposaldo del sistema di giustiziacostituzionale e ne salvaguarda l’effettività. La contestazioneradicale del debito contributivo impedirebbe il formarsi delgiudicato e dunque il consolidarsi del rapporto controverso(Cass., sez. lav., 1/8/2024, n.21685, punto 7 delle Ragioni delladecisione) anche con riferimento al profilo più circoscritto dellesanzioni applicabili e alle relative statuizioni, legate a quellespecificamente censurate dal vincolo di stretta consequenzialità(Cass., sez. lav., 4/9/2023, n.25653, punto 20 del Considerato).Pertanto, nel presente giudizio, l’inefficacia della normadichiarata costituzionalmente illegittima (art. 136, primocomma, Cost.) è coerente con i princìpi generali che presiedonoalla funzione giurisdizionale di legittimità e la vincolano allecensure espresse con i motivi di ricorso e all’osservanza deldivieto di reformatio in peius (Cass., sez. lav., 24/6/2022, n.20446); a contrario, nel caso in esame, della pronuncia diaccoglimento si giova quella parte che ha messo ritualmente indiscussione il rapporto sostanziale su cui tale pronuncia incide.6. Entro questi limiti, con esclusivo riguardo alle implicazionisanzionatorie dell’obbligo contributivo, devono essere accolte lecensure della ricorrente. La sentenza d’appello è cassata,dunque, per quanto di ragione; e poiché non sono necessariulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nelmerito, dichiarando che nulla è dovuto per sanzioni civili suicontributi attinenti all’anno 2010.Numero registro generale 3578/20237. Per il parziale accoglimento delle doglianze difensive e per laN umero sezionale 2658/2026Numero di raccolta generale 24542/2026sopravvenuta pronuncia regolatrice della Corte costituzionale, Dsait a pubblicazione 07/08/2026ritiene di dover compensare le spese dell’intero processo. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo, respinto il primo, cassa lasentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e,decidendo nel merito, dichiara che la ricorrente non è tenuta aversare le sanzioni civili relative alla sua iscrizione alla gestioneseparata per l’annualità 2010.Compensa le spese dell’intero processoCosì deciso in Roma il 27 maggio 2026.La PresidenteLucia Esposito