CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 ottobre 2025
Cassazione n. 00187/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2859/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 122, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 8504/2019 depositatoil 4/1/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con il quale era stato parzialmente ammesso allo stato passivo il proprio n. 2859/2021 R.G. credito di avvocato, derivante dall’attività di assistenza legale in favore della società dichiarata fallita nell’arco di 34 giudizi; che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con il decreto qui impugnato, ha parzialmente accolto l’opposizione, ammettendo il creditore per il maggior importo di € 257.219,90, di cui € 254.019,90 al privilegio ex art. 2751-bis n. 2, cod. civ.; che ha proposto ricorso per cassazione il creditore opponente , affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA], il quale ha proposto a sua volta ricorso incidentale affidato a un unico motivo, cui ha resistito con controricorso incidentale il ricorrente principale; [OSCURATO:PERSONA] Parte ricorrente incidentale ha depositato in data 16 ottobre 2025 rinuncia agli atti del giudizio, cui è stata allegata la rinuncia del ricorrente principale al proprio ricorso in data 14 ottobre 2025 , dando atto dell’intervenuta transazione tra le parti; che il giudizio va dichiarato estinto e non vi è luogo a pronuncia sulle spese; che non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato, posto che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., n. 34025/2023; Cass., n. 23175/2015; Cass., n. 13636/2015); P.Q.M La Corte