CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 17217/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile dei reati di tentata estorsione e porto senza giustificato motivo di un coltello. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, che in riforma della sentenza di primo grado ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di porto ingiustificato del coltello e ha rideterminato la pena per la tentata estorsione, ha presentato ricorso l'imputato che a mezzo del difensore ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 96 cod. pen. con riferimento alla carenza di motivazione in ordine al mancato esperimento di una perizia medico legale circa la capacità di intendere e volere del prevenuto, affetto da sordomutismo. Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate 1.1. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice -evidenziando che il sordomutismo non è uno stato necessariamente psicopatologico, che l'incidenza dello stesso deve pertanto essere valutata in concreto caso per caso e che in atti vi sono elementi tali da consentire di ritenere che il ricorrente fosse in grado di rendersi conto delle proprie azioni (cfr. pag. 3 e 4 della sentenza impugnata)- ha dato adeguato conto delle ragioni per le quali l'accertamento peritale richiesto non era necessario. Tale conclusione, anche fondata sul comportamento tenuto dall'imputato nel corso del giudizio di primo grado, nel quale non sono mai state poste questioni sull'imputabilità, in assenza di palesi illogicità, appare corretta e non è sindacabile in sede di legittimità. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]