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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 aprile 1963

Cassazione n. 03434/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 26/04/1963 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sua condanna per il reato di peculato in danno della ASL della Provincia di Foggia.

2. L'imputato deduce 1) il vizio di motivazione in relazione alla cronicità della ludopatia, alla richiesta rinnovazione dibattimentale, alle qualifiche professionali dei consulenti, al nesso eziologico, alla mancata elaborazione del test DSM, alla documentazione pregressa, ai certificati redatti dalla dottoressa [OSCURATO:PERSONA], al mancato rilievo del precedente atto di peculato; 2) la mancata assunzione di una prova decisiva con riferimento alla rinnovazione della perizia e alla mancata escussione della dottoressa [OSCURATO:PERSONA]. 3.La parte civile costituita ASL di Foggia ha depositato conclusioni scritte con allegata nota spese.

4. Il ricorso è inammissibile. 5'.

Le censure, meramente reiterative dei motivi di appello, non appaiono scandite dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, non evidenziando le ragioni per le quali la motivazione deve ritenersi viziata.

In ogni caso entrambi i motivi sono, all'evidenza, manifestamente infondati, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ha ritenuto fondato il giudizio di penale responsabilità di Gualano e infondati i motivi di appello (p. 3-12 della sentenza impugnata).

6. Deve, infine, ricordarsi che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, solo se questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria.

Nella specie, va esclusa la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile che si è limitata a chiedere la conferma della condanna.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 26/04/1963 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sua condanna per il reato di peculato in danno della ASL della Provincia di Foggia. 2. L'imputato deduce 1) il vizio di motivazione in relazione alla cronicità della ludopatia, alla richiesta rinnovazione dibattimentale, alle qualifiche professionali dei consulenti, al nesso eziologico, alla mancata elaborazione del test DSM, alla documentazione pregressa, ai certificati redatti dalla dottoressa [OSCURATO:PERSONA], al mancato rilievo del precedente atto di peculato; 2) la mancata assunzione di una prova decisiva con riferimento alla rinnovazione della perizia e alla mancata escussione della dottoressa [OSCURATO:PERSONA]. 3.La parte civile costituita ASL di Foggia ha depositato conclusioni scritte con allegata nota spese. 4. Il ricorso è inammissibile. 5'. Le censure, meramente reiterative dei motivi di appello, non appaiono scandite dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, non evidenziando le ragioni per le quali la motivazione deve ritenersi viziata. In ogni caso entrambi i motivi sono, all'evidenza, manifestamente infondati, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ha ritenuto fondato il giudizio di penale responsabilità di Gualano e infondati i motivi di appello (p. 3-12 della sentenza impugnata). 6. Deve, infine, ricordarsi che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, solo se questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. Nella specie, va esclusa la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile che si è limitata a chiedere la conferma della condanna. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre
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