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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18532/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a N. 1) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - cui ha fatto seguito il deposito di memoria scritta - avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte territoriale ha confermato la pronuncia del primo giudice di penale responsabilità in relazione al reato di furto in abitazione di cui all'imputazione, è manifestamente infondato, oltre che totalmente aspecifico, e va pertanto dichiarato inammissibile.

Il ricorso non si confronta adeguatamente con il decisum né con il percorso motivazionale svolto: la Corte territoriale ha congruamente spiegato le ragioni per cui è giunta a confermare la sussistenza della responsabilità dell'imputato, sottolineando che costui era stato visto e riconosciuto da almeno uno degli agenti di polizia con la refurtiva e gli arnesi da scasso, mentre caricava i beni in una macchina utilizzata proprio dallo stesso, a bordo della quale vi erano ben due documenti d'identità del medesimo.

La Corte di merito ha motivatamente argomentato nel senso che tali elementi di prova conducono verso l'unica conclusione possibile, non smentita dalla inattendibile deposizione resa dalla moglie del prevenuto.

La Corte territoriale, inoltre, ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, c.p., in quanto il furto era avvenuto in orario notturno e nel giorno di Ferragosto, mentre i proprietari dei beni rubati erano in vacanza e l'appartamento della persona offesa era temporaneamente disabitato, così come il relativo condominio, in ciò profittando di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa.

Le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. sono state motivatamente negate per l'assenza di elementi favorevoli allo scopo valorizzabili e la pena è stata determinata secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p., alla luce della gravità del fatto e della capacità a delinquere dimostrata dall'imputato.

Trattandosi di ponderate valutazioni di merito, le stesse sono insindacabili in Cassazione.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a N. 1) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - cui ha fatto seguito il deposito di memoria scritta - avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte territoriale ha confermato la pronuncia del primo giudice di penale responsabilità in relazione al reato di furto in abitazione di cui all'imputazione, è manifestamente infondato, oltre che totalmente aspecifico, e va pertanto dichiarato inammissibile. Il ricorso non si confronta adeguatamente con il decisum né con il percorso motivazionale svolto: la Corte territoriale ha congruamente spiegato le ragioni per cui è giunta a confermare la sussistenza della responsabilità dell'imputato, sottolineando che costui era stato visto e riconosciuto da almeno uno degli agenti di polizia con la refurtiva e gli arnesi da scasso, mentre caricava i beni in una macchina utilizzata proprio dallo stesso, a bordo della quale vi erano ben due documenti d'identità del medesimo. La Corte di merito ha motivatamente argomentato nel senso che tali elementi di prova conducono verso l'unica conclusione possibile, non smentita dalla inattendibile deposizione resa dalla moglie del prevenuto. La Corte territoriale, inoltre, ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, c.p., in quanto il furto era avvenuto in orario notturno e nel giorno di Ferragosto, mentre i proprietari dei beni rubati erano in vacanza e l'appartamento della persona offesa era temporaneamente disabitato, così come il relativo condominio, in ciò profittando di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa. Le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. sono state motivatamente negate per l'assenza di elementi favorevoli allo scopo valorizzabili e la pena è stata determinata secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p., alla luce della gravità del fatto e della capacità a delinquere dimostrata dall'imputato. Trattandosi di ponderate valutazioni di merito, le stesse sono insindacabili in Cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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