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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2026

Cassazione n. 12398/2026

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NTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 3174/2023 depositata in data 23 ottobre 2023.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22gennaio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Vigevanonotificava alla società [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso di accertamento n.R2Q08A200401, con cui, avendo quest’ultima optato per la tassazione digruppo in qualità di consolidata, procedeva a rettificare il redditoNumero registro generale 9724/2024Numero sezionale 595/2026Numero di raccolta generale 12398/2026Data pubblicazione 03/05/2026imponibile ai fini delle imposte dirette “teoriche” per l’annualità 2004 ineuro 1.704.968,00 e accertava, ai fini IVA, il mancato riconoscimento deldiritto alla detrazione dell’imposta in relazione all’imponibile per un totaledi euro 1.710.119,00.

In data 07.12.2009, tale avviso di accertamentoveniva altresì notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità diconsolidante; sempre in data 05.12.2009, l’Ufficio notificava alla societàprocedeva a rettificare il reddito complessivo globale della società perl’annualità 2004 al fine di determinare la dovuta IRES di gruppo accertatain euro 562.648,00, nonché le sanzioni e gli interessi a carico del soggettopassivo consolidante.

In data 05.12.2009, l’Ufficio notificava alla societàParker Italia [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso di accertamento n.

R2Q03A200410, con cuiprocedeva a rettificare il reddito imponibile per l’annualità 2004 in euro1.704.994,00 e, ai fini IVA, accertava il mancato riconoscimento del dirittoalla detrazione dell’imposta in relazione all’imponibile per un totale di euro1.710.119,00, di cui euro 1.700.994,00 per fatture relative ad operazioniinesistenti ed euro 9.125,00 per fatture relative a costi non inerenti e, aifini IRAP, recuperava a tassazione costi non inerenti per ammortamentopari ad euro 3.975,00.

Ulteriori avvisi di accertamento venivano emessi,nei confronti delle due società menzionate, per i periodi di imposta 2005 e2002.2.

Avverso l’avviso di accertamento n.

R2Q03A200410, al quale venivanoriuniti i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento nn.

R2Q08A200401 eR2Q08A200429 proposti da entrambe le società, il ricorso avverso gliavvisi di accertamento nn.

R2Q09A200409 e R2Q09A200430 proposti daR2M03A200277 e R2Q03A200413 proposti da [OSCURATO:SOCIETA]., la societàParker Italia [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Pavia; si costituivain giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.Numero registro generale 9724/2024Numero sezionale 595/2026Numero di raccolta generale 12398/2026Data pubblicazione 03/05/20263.

La C.t.p. di Pavia, con sentenza n. 203/2011, accoglieva parzialmente ilricorso della società [OSCURATO:SOCIETA]., disponendo, quanto a quest’ultima,la conferma della ripresa, effettuata dall’Ufficio, relativa ai costi ritenutinon inerenti e non documentati.4.

Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. dellaLombardia; la società si costituiva in giudizio, chiedendo il rigettodell’appello.5.

La C.t.r. della Lombardia, con sentenza n. 163/2012, depositata in data28 novembre 2011, respingeva l’appello dell’Ufficio, rilevando come, dalladocumentazione prodotta nel corso del procedimento di primo grado,risultasse che non era stata in alcun modo dimostrata dall’Ufficio lapretesa appartenenza della società [OSCURATO:SOCIETA]. alla frode “carosello”.6.

Con ricorso del 28.05.2013, l’Ufficio impugnava la sentenza di appellodinanzi la Suprema Corte di cassazione, chiedendone l’annullamento;entrambe le società contribuenti resistevano con controricorso.7.

A conclusione del giudizio di legittimità, la Corte di cassazione, conordinanza n. 3083/2021, accoglieva il primo motivo di ricorso dell’Agenzia(“violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., dell’art. 39,primo comma, lett. d), D.P.R. n. 600/1973, degli artt. 19 e 54, secondocomma, D.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 109 D.P.R. n. 917/1986, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”) e, ritenuto assorbito ilsecondo motivo (“omessa o insufficiente motivazione su punti di fattodecisivi ed omesso esame di fatti decisivi discussi tra le parti, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.”), cassava la sentenza impugnata erinviava la causa alla C.t.r. della Lombardia.8.

La società [OSCURATO:SOCIETA], tuttavia, apprendeva dell’avvenuto depositodella citata ordinanza della Corte di cassazione soltanto in data23.09.2022, e cioè a seguito del ricevimento in notifica della cartella dipagamento n. 07920210008202488000, con cui l’Agenzia delle Entrate –Riscossione le intimava il pagamento della somma complessiva di euroNumero registro generale 9724/2024Numero sezionale 595/2026Numero di raccolta generale 12398/2026Data pubblicazione 03/05/20264.605.906,88.

Pertanto, con ricorso in riassunzione ex art. 63 del D. Lgs.546/1992, la società domandava alla C.g.t. di II° grado della Lombardia,previa rimessione in termini per il deposito del ricorso stesso ai sensidell’art. 153, secondo comma, c.p.c., di confermare l’annullamento degliavvisi di accertamento in origine impugnati; si costituiva in giudiziol’Ufficio, domandando, in via pregiudiziale, il rigetto dell’istanza dirimessione in termini e la declaratoria di inammissibilità del ricorso inriassunzione e, in subordine e nel merito, la conferma degli avvisi diaccertamento impugnati e la riforma della sentenza della C.t.p. di Pavia.9.

La C.g.t. di II° grado della Lombardia, con sentenza n. 3174/2023,depositata in data 23.10.2023, rigettava la richiesta di rimessione intermini, dichiarava inammissibile il ricorso della società per mancatariassunzione del giudizio entro il termine di legge e dichiarava l’estinzionedell’intero processo, senza esaminare il merito.10.

Avverso tale pronuncia, la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito concontroricorso.11.

Sul ricorso, ritenuto inammissibile, veniva effettuata proposta didefinizione anticipata ex art. 380 bis c.p.c.; quest’ultima venivacomunicata alle parti in data 16 settembre 2024 e il contribuentepresentava istanza di opposizione alla stessa in data 21 ottobre 2024,chiedendo, a norma dell’art. 380 bis, secondo comma, cit., di decidere lacausa.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026 perla quale la contribuente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenzaper violazione dell’art. 153, secondo comma, c.p.c., anche in relazioneall’art. 63 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error inNumero registro generale 9724/2024Numero sezionale 595/2026Numero di raccolta generale 12398/2026Data pubblicazione 03/05/2026procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. di II°grado non ha preso in considerazione, alla luce dell’interpretazionecostituzionalmente orientata dell’art. 153 c.p.c., come la mancatariassunzione (da parte della società) del giudizio nei termini di legge siastata causata dall’incolpevole mancata conoscenza da parte della societàstessa dell’avvenuto deposito dell’avviso di fissazione dell’udienza edell’avvenuto deposito dell’ordinanza di accoglimento del ricorsodell’Ufficio, così contravvenendo ai principi posti dalla Corte di Cassazionein sede di interpretazione dell’istituto della rimessione in termini, il qualeprevede che la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza percausa ad essa non imputabile possa chiedere al giudice di essere rimessain termini, ovvero beneficiare dell’attribuzione di un nuovo termine entro ilquale compiere gli atti per i quali è incolpevolmente incorsa in decadenza.1.2.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità dellasentenza per motivazione omessa o apparente in relazione alle ragioni difatto e diritto per le quali la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado dellaLombardia ha ritenuto non sussistente la “causa non imputabile” didecadenza e quindi ha negato i presupposti per l’applicazione dell’istitutodella rimessione in termini di cui all’art. 153, co. 2 c.p.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», la società contribuente lamental’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t.di II° grado ha rigettato l’istanza di rimessione in termini formulata dallasocietà stessa ai sensi dell’art. 153, secondo comma, c.p.c. sulla base diuna motivazione contraddittoria e di una valutazione soggettiva edopinabile, slegata da qualsiasi supporto normativo e argomentazionegiuridica.2.

I due motivi, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni diconnessione, sono infondati.L’istituto della rimessione in termini, disciplinato dall’art. 153, co. 2, c.p.c.,è pacificamente applicabile al processo tributario, come più volteNumero registro generale 9724/2024Numero sezionale 595/2026Numero di raccolta generale 12398/2026Data pubblicazione 03/05/2026affermato da questa Corte, al fine di assicurare la massima effettività deldiritto di difesa costituzionalmente garantito.

Esso opera ogniqualvolta unaparte dimostri di essere incorsa in una decadenza per una causa ad essanon imputabile.

La giurisprudenza di legittimità ha costantementeinterpretato tale nozione come un evento che presenti il caratteredell’assolutezza, assimilabile al caso fortuito o alla forza maggiore, che siponga in un nesso di causalità determinante con la decadenza e che siaesterno alla sfera di controllo della parte o del suo difensore.2.1.

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l’evento addotto perintegrare la causa non imputabile deve avere il carattere di unimpedimento assoluto, il cui accertamento compete al giudice del meritoed è, pertanto, incensurabile per cassazione, se non nei limiti di cui all’art.360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez.

U - 11/03/2025 n. 6431).

Più inparticolare, si è affermato che “la rimessione in termini, tanto nellaversione prevista dall’art. 184 bis c.p.c., che in quella di più ampia portatacontenuta nell’art. 153, secondo comma, c.p.c., come novellato dallalegge 18 giugno 2009 n. 69, richiede la dimostrazione che la decadenzasia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perchécagionata da un fattore estraneo alla sua volontà” (Cass. 11/12/2025, n.32304) e che, in ogni caso, “l’errore cagionato da fatto impeditivoestraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteri dell’assolutezza enon della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con ilverificarsi della decadenza, non è invocabile in caso di errori di dirittonell’interpretazione della legge processuale, pur se determinati dadifficoltà interpretative di norme nuove o di complessa decifrazione, inquanto imputabili a scelte difensive rivelatesi sbagliate” (Cass.

SU n.4135/2019).2.2.

Nella fattispecie in esame, il giudice di appello ha fatto buon governodei principi dominanti in materia, avendo operato una corretta valutazionedegli elementi probatori effettuata da parte del giudice di merito; risultaNumero registro generale 9724/2024Numero sezionale 595/2026Numero di raccolta generale 12398/2026Data pubblicazione 03/05/2026assorbente il rilievo che la sentenza della Corte di cassazione era statanotificata non solo all’indirizzo di posta elettronica dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Schianca, ma anche all’altro difensore, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale nonha mai eccepito di non aver ricevuto o di non aver potuto prendere visionedella notifica della sentenza, in seguito tardivamente impugnatadall’odierna ricorrente.2.3.

Di poi, si richiamano i precedenti di questa Corte secondo cui: «incaso di tardiva proposizione dell’impugnazione, la parte non può invocarela rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., quando il ritardo sia dovuto afatto imputabile al difensore, costituendo la negligenza di quest’ultimo unevento esterno al processo, che attiene alla patologia del rapporto con ilprofessionista, rilevante solo ai fini dell’azione di responsabilità neiconfronti del medesimo, senza che ciò comporti alcuna violazione dell’art.6 CEDU, poiché l’inammissibilità dell’impugnazione, che consegueall’inosservanza del termine, non integra una sanzione sproporzionatarispetto alla finalità di salvaguardare elementari esigenze di certezzagiuridica (Corte EDU, 15 settembre 2016, Trevisanato c.

Italia)» (v., exmultis, Cass. 10/02/2021, n. 3340; Cass. 23/06/2019, n. 17889).2.4.

Costituisce principio consolidato quello secondo cui la rimessione intermini di cui all’art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone due elementi e,cioè, l’esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte (nondeterminato da quest’ultima) e l’immediata reazione al manifestarsi dellanecessità di svolgere l’attività processuale ormai preclusa;conseguentemente, anche in ragione dei caratteri di celerità edimmediatezza che contraddistinguono il processo tributario, l’istanza dirimessione in termini (nello specifico, la “scusabilità” dell’errore)dev’essere sottoposta a un vaglio particolarmente severo da parte delgiudice tributario di merito, evitando che sia impiegata come espedienteprocessuale per rimediare all’inosservanza di un termine decadenzialeespressamente previsto dalla legge (Cass. 26/04/2023, n. 11029).Numero registro generale 9724/2024Numero sezionale 595/2026Numero di raccolta generale 12398/2026Data pubblicazione 03/05/20262.5.

Procedendo nella disamina della sentenza impugnata, in essa silegge: «non è pensabile che un soggetto che abbia una pendenzatributaria (seppure in contenzioso) di considerevole importo, non sirelazioni con il proprio legale almeno un paio di volte l’anno», «l’avv.[OSCURATO:PERSONA] esercitava la propria professione a Vigevano equando è morto la stampa locale ne ha dato ampio risalto, tant’è cheancor oggi è presente su internet», «ed ancora il deposito dell’ordinanza èstato comunicato (anche) dalla cancelleria della Corte di Cassazione»,«l’assenza del deposito della nota integrativa non permette di verificare sel’organo amministrativo abbia, o meno, inserito tali informazioni [quellerelative all’esistenza del contenzioso, come previsto dall’art.2427 c.c.] nelbilancio d’esercizio con la conclusione che: a) se l’avesse inserito nelbilancio d’esercizio oggetto di impugnativa (e nei successivi) – anche soloquale “memoria” avrebbe permesso di ottenere un aggiornamento delcontenzioso che avrebbe permesso la presentazione della riassunzione intermini più accettabili rispetto ai 680 giorni decorrenti dalla pubblicazionedella sentenza della Cassazione, come nel caso in esame; b) ovvero,qualora non lo avesse fatto, la scusante invocata di incolpevole causa adessa non imputabile non troverebbe riscontro nella realtà, stante (anche)il mancato rispetto del dettato normativo di cui al citato art. 2427 c.c.»,«sulla base di tali presupposti – oltre che sul trascorrere di 680 giorni - laCorte ritiene di non dover concedere la rimessione nei termini ex art. 153c.p.c.».Al precipuo fine della valutazione della correttezza della motivazione sottoil profilo del minimo costituzionale, è agevole scorgere l’iter logico-argomentativo ivi sotteso, dato anche che l’apprezzamento circa la nonimputabilità alla parte del fatto ostativo che ha precluso l’attivitàprocessuale, nel caso concreto, è accertamento affidato al giudice delmerito, la cui decisione, se congruamente motivata, è insindacabile inNumero registro generale 9724/2024Numero sezionale 595/2026Numero di raccolta generale 12398/2026Data pubblicazione 03/05/2026sede di legittimità (Cass. 07/12/2022, n. 35959; Cass., 18/10/2022, n.30514).3.

In conclusione, il ricorso va rigettato.4.

Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come indispositivo.Il contribuente deve essere anche condannato al pagamento di somme –liquidate in dispositivo – in favore della controricorrente, ai sensi delcombinato disposto dagli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, terzo comma,cod. proc. civ., nonché della cassa delle ammende, ai sensi del combinatodisposto degli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, quarto comma, cod. proc.civ.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le speseprocessuali che si liquidano in € 10.000,00, oltre spese prenotate a debitononché al pagamento dell’ulteriore somma pari ad € 5.000,00, ai sensidell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.Condanna, inoltre, il ricorrente al versamento di € 1.500,00 in favore dellacassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dàparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdel medesimo art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 22 gennaio 2026.La PresidenteAndreina GiudicepietroNumero registro generale 9724/2024Numero sezionale 595/2026Numero di raccolta generale 12398/2026Data pubblicazione 03/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 3174/2023 depositata in data 23 ottobre 2023.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22gennaio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Vigevanonotificava alla società [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso di accertamento n.R2Q08A200401, con cui, avendo quest’ultima optato per la tassazione digruppo in qualità di consolidata, procedeva a rettificare il redditoNumero registro generale 9724/2024Numero sezionale 595/2026Numero di raccolta generale 12398/2026Data pubblicazione 03/05/2026imponibile ai fini delle imposte dirette “teoriche” per l’annualità 2004 ineuro 1.704.968,00 e accertava, ai fini IVA, il mancato riconoscimento deldiritto alla detrazione dell’imposta in relazione all’imponibile per un totaledi euro 1.710.119,00. In data 07.12.2009, tale avviso di accertamentoveniva altresì notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità diconsolidante; sempre in data 05.12.2009, l’Ufficio notificava alla societàprocedeva a rettificare il reddito complessivo globale della società perl’annualità 2004 al fine di determinare la dovuta IRES di gruppo accertatain euro 562.648,00, nonché le sanzioni e gli interessi a carico del soggettopassivo consolidante. In data 05.12.2009, l’Ufficio notificava alla societàParker Italia [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso di accertamento n. R2Q03A200410, con cuiprocedeva a rettificare il reddito imponibile per l’annualità 2004 in euro1.704.994,00 e, ai fini IVA, accertava il mancato riconoscimento del dirittoalla detrazione dell’imposta in relazione all’imponibile per un totale di euro1.710.119,00, di cui euro 1.700.994,00 per fatture relative ad operazioniinesistenti ed euro 9.125,00 per fatture relative a costi non inerenti e, aifini IRAP, recuperava a tassazione costi non inerenti per ammortamentopari ad euro 3.975,00. Ulteriori avvisi di accertamento venivano emessi,nei confronti delle due società menzionate, per i periodi di imposta 2005 e2002.2. Avverso l’avviso di accertamento n. R2Q03A200410, al quale venivanoriuniti i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento nn. R2Q08A200401 eR2Q08A200429 proposti da entrambe le società, il ricorso avverso gliavvisi di accertamento nn. R2Q09A200409 e R2Q09A200430 proposti daR2M03A200277 e R2Q03A200413 proposti da [OSCURATO:SOCIETA]., la societàParker Italia [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Pavia; si costituivain giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.Numero registro generale 9724/2024Numero sezionale 595/2026Numero di raccolta generale 12398/2026Data pubblicazione 03/05/20263. La C.t.p. di Pavia, con sentenza n. 203/2011, accoglieva parzialmente ilricorso della società [OSCURATO:SOCIETA]., disponendo, quanto a quest’ultima,la conferma della ripresa, effettuata dall’Ufficio, relativa ai costi ritenutinon inerenti e non documentati.4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. dellaLombardia; la società si costituiva in giudizio, chiedendo il rigettodell’appello.5. La C.t.r. della Lombardia, con sentenza n. 163/2012, depositata in data28 novembre 2011, respingeva l’appello dell’Ufficio, rilevando come, dalladocumentazione prodotta nel corso del procedimento di primo grado,risultasse che non era stata in alcun modo dimostrata dall’Ufficio lapretesa appartenenza della società [OSCURATO:SOCIETA]. alla frode “carosello”.6. Con ricorso del 28.05.2013, l’Ufficio impugnava la sentenza di appellodinanzi la Suprema Corte di cassazione, chiedendone l’annullamento;entrambe le società contribuenti resistevano con controricorso.7. A conclusione del giudizio di legittimità, la Corte di cassazione, conordinanza n. 3083/2021, accoglieva il primo motivo di ricorso dell’Agenzia(“violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., dell’art. 39,primo comma, lett. d), D.P.R. n. 600/1973, degli artt. 19 e 54, secondocomma, D.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 109 D.P.R. n. 917/1986, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”) e, ritenuto assorbito ilsecondo motivo (“omessa o insufficiente motivazione su punti di fattodecisivi ed omesso esame di fatti decisivi discussi tra le parti, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.”), cassava la sentenza impugnata erinviava la causa alla C.t.r. della Lombardia.8. La società [OSCURATO:SOCIETA], tuttavia, apprendeva dell’avvenuto depositodella citata ordinanza della Corte di cassazione soltanto in data23.09.2022, e cioè a seguito del ricevimento in notifica della cartella dipagamento n. 07920210008202488000, con cui l’Agenzia delle Entrate –Riscossione le intimava il pagamento della somma complessiva di euroNumero registro generale 9724/2024Numero sezionale 595/2026Numero di raccolta generale 12398/2026Data pubblicazione 03/05/20264.605.906,88. Pertanto, con ricorso in riassunzione ex art. 63 del D. Lgs.546/1992, la società domandava alla C.g.t. di II° grado della Lombardia,previa rimessione in termini per il deposito del ricorso stesso ai sensidell’art. 153, secondo comma, c.p.c., di confermare l’annullamento degliavvisi di accertamento in origine impugnati; si costituiva in giudiziol’Ufficio, domandando, in via pregiudiziale, il rigetto dell’istanza dirimessione in termini e la declaratoria di inammissibilità del ricorso inriassunzione e, in subordine e nel merito, la conferma degli avvisi diaccertamento impugnati e la riforma della sentenza della C.t.p. di Pavia.9. La C.g.t. di II° grado della Lombardia, con sentenza n. 3174/2023,depositata in data 23.10.2023, rigettava la richiesta di rimessione intermini, dichiarava inammissibile il ricorso della società per mancatariassunzione del giudizio entro il termine di legge e dichiarava l’estinzionedell’intero processo, senza esaminare il merito.10. Avverso tale pronuncia, la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito concontroricorso.11. Sul ricorso, ritenuto inammissibile, veniva effettuata proposta didefinizione anticipata ex art. 380 bis c.p.c.; quest’ultima venivacomunicata alle parti in data 16 settembre 2024 e il contribuentepresentava istanza di opposizione alla stessa in data 21 ottobre 2024,chiedendo, a norma dell’art. 380 bis, secondo comma, cit., di decidere lacausa.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026 perla quale la contribuente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenzaper violazione dell’art. 153, secondo comma, c.p.c., anche in relazioneall’art. 63 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error inNumero registro generale 9724/2024Numero sezionale 595/2026Numero di raccolta generale 12398/2026Data pubblicazione 03/05/2026procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. di II°grado non ha preso in considerazione, alla luce dell’interpretazionecostituzionalmente orientata dell’art. 153 c.p.c., come la mancatariassunzione (da parte della società) del giudizio nei termini di legge siastata causata dall’incolpevole mancata conoscenza da parte della societàstessa dell’avvenuto deposito dell’avviso di fissazione dell’udienza edell’avvenuto deposito dell’ordinanza di accoglimento del ricorsodell’Ufficio, così contravvenendo ai principi posti dalla Corte di Cassazionein sede di interpretazione dell’istituto della rimessione in termini, il qualeprevede che la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza percausa ad essa non imputabile possa chiedere al giudice di essere rimessain termini, ovvero beneficiare dell’attribuzione di un nuovo termine entro ilquale compiere gli atti per i quali è incolpevolmente incorsa in decadenza.1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità dellasentenza per motivazione omessa o apparente in relazione alle ragioni difatto e diritto per le quali la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado dellaLombardia ha ritenuto non sussistente la “causa non imputabile” didecadenza e quindi ha negato i presupposti per l’applicazione dell’istitutodella rimessione in termini di cui all’art. 153, co. 2 c.p.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», la società contribuente lamental’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t.di II° grado ha rigettato l’istanza di rimessione in termini formulata dallasocietà stessa ai sensi dell’art. 153, secondo comma, c.p.c. sulla base diuna motivazione contraddittoria e di una valutazione soggettiva edopinabile, slegata da qualsiasi supporto normativo e argomentazionegiuridica.2. I due motivi, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni diconnessione, sono infondati.L’istituto della rimessione in termini, disciplinato dall’art. 153, co. 2, c.p.c.,è pacificamente applicabile al processo tributario, come più volteNumero registro generale 9724/2024Numero sezionale 595/2026Numero di raccolta generale 12398/2026Data pubblicazione 03/05/2026affermato da questa Corte, al fine di assicurare la massima effettività deldiritto di difesa costituzionalmente garantito. Esso opera ogniqualvolta unaparte dimostri di essere incorsa in una decadenza per una causa ad essanon imputabile. La giurisprudenza di legittimità ha costantementeinterpretato tale nozione come un evento che presenti il caratteredell’assolutezza, assimilabile al caso fortuito o alla forza maggiore, che siponga in un nesso di causalità determinante con la decadenza e che siaesterno alla sfera di controllo della parte o del suo difensore.2.1. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l’evento addotto perintegrare la causa non imputabile deve avere il carattere di unimpedimento assoluto, il cui accertamento compete al giudice del meritoed è, pertanto, incensurabile per cassazione, se non nei limiti di cui all’art.360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. U - 11/03/2025 n. 6431). Più inparticolare, si è affermato che “la rimessione in termini, tanto nellaversione prevista dall’art. 184 bis c.p.c., che in quella di più ampia portatacontenuta nell’art. 153, secondo comma, c.p.c., come novellato dallalegge 18 giugno 2009 n. 69, richiede la dimostrazione che la decadenzasia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perchécagionata da un fattore estraneo alla sua volontà” (Cass. 11/12/2025, n.32304) e che, in ogni caso, “l’errore cagionato da fatto impeditivoestraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteri dell’assolutezza enon della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con ilverificarsi della decadenza, non è invocabile in caso di errori di dirittonell’interpretazione della legge processuale, pur se determinati dadifficoltà interpretative di norme nuove o di complessa decifrazione, inquanto imputabili a scelte difensive rivelatesi sbagliate” (Cass. SU n.4135/2019).2.2. Nella fattispecie in esame, il giudice di appello ha fatto buon governodei principi dominanti in materia, avendo operato una corretta valutazionedegli elementi probatori effettuata da parte del giudice di merito; risultaNumero registro generale 9724/2024Numero sezionale 595/2026Numero di raccolta generale 12398/2026Data pubblicazione 03/05/2026assorbente il rilievo che la sentenza della Corte di cassazione era statanotificata non solo all’indirizzo di posta elettronica dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Schianca, ma anche all’altro difensore, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale nonha mai eccepito di non aver ricevuto o di non aver potuto prendere visionedella notifica della sentenza, in seguito tardivamente impugnatadall’odierna ricorrente.2.3. Di poi, si richiamano i precedenti di questa Corte secondo cui: «incaso di tardiva proposizione dell’impugnazione, la parte non può invocarela rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., quando il ritardo sia dovuto afatto imputabile al difensore, costituendo la negligenza di quest’ultimo unevento esterno al processo, che attiene alla patologia del rapporto con ilprofessionista, rilevante solo ai fini dell’azione di responsabilità neiconfronti del medesimo, senza che ciò comporti alcuna violazione dell’art.6 CEDU, poiché l’inammissibilità dell’impugnazione, che consegueall’inosservanza del termine, non integra una sanzione sproporzionatarispetto alla finalità di salvaguardare elementari esigenze di certezzagiuridica (Corte EDU, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia)» (v., exmultis, Cass. 10/02/2021, n. 3340; Cass. 23/06/2019, n. 17889).2.4. Costituisce principio consolidato quello secondo cui la rimessione intermini di cui all’art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone due elementi e,cioè, l’esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte (nondeterminato da quest’ultima) e l’immediata reazione al manifestarsi dellanecessità di svolgere l’attività processuale ormai preclusa;conseguentemente, anche in ragione dei caratteri di celerità edimmediatezza che contraddistinguono il processo tributario, l’istanza dirimessione in termini (nello specifico, la “scusabilità” dell’errore)dev’essere sottoposta a un vaglio particolarmente severo da parte delgiudice tributario di merito, evitando che sia impiegata come espedienteprocessuale per rimediare all’inosservanza di un termine decadenzialeespressamente previsto dalla legge (Cass. 26/04/2023, n. 11029).Numero registro generale 9724/2024Numero sezionale 595/2026Numero di raccolta generale 12398/2026Data pubblicazione 03/05/20262.5. Procedendo nella disamina della sentenza impugnata, in essa silegge: «non è pensabile che un soggetto che abbia una pendenzatributaria (seppure in contenzioso) di considerevole importo, non sirelazioni con il proprio legale almeno un paio di volte l’anno», «l’avv.[OSCURATO:PERSONA] esercitava la propria professione a Vigevano equando è morto la stampa locale ne ha dato ampio risalto, tant’è cheancor oggi è presente su internet», «ed ancora il deposito dell’ordinanza èstato comunicato (anche) dalla cancelleria della Corte di Cassazione»,«l’assenza del deposito della nota integrativa non permette di verificare sel’organo amministrativo abbia, o meno, inserito tali informazioni [quellerelative all’esistenza del contenzioso, come previsto dall’art.2427 c.c.] nelbilancio d’esercizio con la conclusione che: a) se l’avesse inserito nelbilancio d’esercizio oggetto di impugnativa (e nei successivi) – anche soloquale “memoria” avrebbe permesso di ottenere un aggiornamento delcontenzioso che avrebbe permesso la presentazione della riassunzione intermini più accettabili rispetto ai 680 giorni decorrenti dalla pubblicazionedella sentenza della Cassazione, come nel caso in esame; b) ovvero,qualora non lo avesse fatto, la scusante invocata di incolpevole causa adessa non imputabile non troverebbe riscontro nella realtà, stante (anche)il mancato rispetto del dettato normativo di cui al citato art. 2427 c.c.»,«sulla base di tali presupposti – oltre che sul trascorrere di 680 giorni - laCorte ritiene di non dover concedere la rimessione nei termini ex art. 153c.p.c.».Al precipuo fine della valutazione della correttezza della motivazione sottoil profilo del minimo costituzionale, è agevole scorgere l’iter logico-argomentativo ivi sotteso, dato anche che l’apprezzamento circa la nonimputabilità alla parte del fatto ostativo che ha precluso l’attivitàprocessuale, nel caso concreto, è accertamento affidato al giudice delmerito, la cui decisione, se congruamente motivata, è insindacabile inNumero registro generale 9724/2024Numero sezionale 595/2026Numero di raccolta generale 12398/2026Data pubblicazione 03/05/2026sede di legittimità (Cass. 07/12/2022, n. 35959; Cass., 18/10/2022, n.30514).3. In conclusione, il ricorso va rigettato.4. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come indispositivo.Il contribuente deve essere anche condannato al pagamento di somme –liquidate in dispositivo – in favore della controricorrente, ai sensi delcombinato disposto dagli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, terzo comma,cod. proc. civ., nonché della cassa delle ammende, ai sensi del combinatodisposto degli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, quarto comma, cod. proc.civ. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le speseprocessuali che si liquidano in € 10.000,00, oltre spese prenotate a debitononché al pagamento dell’ulteriore somma pari ad € 5.000,00, ai sensidell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.Condanna, inoltre, il ricorrente al versamento di € 1.500,00 in favore dellacassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dàparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdel medesimo art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 22 gennaio 2026.La PresidenteAndreina GiudicepietroNumero registro generale 9724/2024Numero sezionale 595/2026Numero di raccolta generale 12398/2026Data pubblicazione 03/05/2026
Sentenza Cassazione n. 12398/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris