CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 febbraio 2025
Cassazione n. 05592/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente Ordinanza Interlocutoria sul ricorso per regolamento di competenza n. 18041/24proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] del Governo - Prefettura di Pistoia , in persona del Prefetto pro tempore, domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, difesoope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso l'ordinanza del Tribunale diSalerno 3 luglio 2024 nel procedimento n.r.g. 30/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che [OSCURATO:PERSONA], creditore della Prefettura di Pistoia, ha pignorato presso la Banca d’Italia un credito nei confronti di questa vantato dalla prefettura; la Prefettura di Pistoia ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione del credito,dell’importo di euro 166,22; l’adito Tribunale di Salerno con ordinanza 3.7.2024 n. 3150 ha dichiarato la propria “incompetenza funzionale per valore”; la Prefettura ha chiesto a questa Corte che fosse regolata la competenza rispetto al suddetto giudizio di opposizione agli atti esecutivi; il ricorso non è stato notificato al terzo pignorato, la Banca d’Italia; Oggetto: ordine di integrazione del contraddittorio N.R.G.: 18041/24 Camera di consiglio del 5 febbraio 2025 nelle opposizioni esecutive scaturenti dall ’ espropriazione di crediti il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario ( Cass. Sez. 3, 18/10/2022, n. 30491;Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021; Cass. Sez. 3, 18/05/2021, n. 13533); va, pertanto, disposta l’integrazione del contraddittorio entro il termine perentorio indicato in dispositivo, impregiudicati gli oneri di tempestivo deposito della prova dell’ottemperanza a tale ordine; p.q. m. rinvia la causa a nuovo ruolo; ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Banca d’Italia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cass