CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12830/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile, perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha evidenziato che l'istanza difettava della prova circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, che ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma delinquenziale. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che l'ideazione e la programmazione di effettuare l'omicidio degli appartenenti a sodalizi antagonisti nel momento in cui si era concretizzata la condotta associativa, ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen., era del tutto generica, in quanto priva della concretezza necessaria ai fini della qualificazione del vincolo della continuazione nella sequenza delle condotte delittuose successivamente consumate. Le condotte accertate, invece, avevano registrato una progressione di azioni delinquenziali poste in essere al fine di stabilire una relazione egemonica sul territorio, riaffermata con la violenza. Non vi era, pertanto, la sussistenza degli quegli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo e nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Il giudice dell'esecuzione, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am