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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 marzo 2025

Cassazione n. 21690/2026

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e di BolognaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalelette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 13 ottobre 2025 (dispositivo del 10.06.25) ilTribunale di Bologna, a seguito di giudizio di appello ex art. 310 cod. proc. pen.,rigettava l'impugnazione promossa da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessadel Gup del Tribunale di Bologna, in data 28 marzo 2025, che ha rigettato larichiesta di sostituzione, con quella degli arresti domiciliari anche con l’ausilio delbraccialetto elettronico, della misura della custodia cautelare in carcere,applicatagli, sin dal 22 giugno 2023, per i reati di partecipazione a un’associazionefinalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, concorso nella importazione dalBelgio dell'ingente quantitativo di cocaina pari a oltre 43 chili e concorso inestorsione, commessi dall'anno 2020 in permanenza per quanto riguardal'associazione, nel dicembre 2000 per gli altri reati; fatti per i quali, all'esito delgiudizio abbreviato, in data 7 novembre 2024, era stato condannato alla pena didodici anni e quattro mesi di reclusione.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza, amezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a ununico, articolato, motivo col quale denuncia la violazione degli articoli 274, 275,commi 3 e 3 -bis, cod. proc. pen., e il correlato vizio di motivazione, carente, inrelazione alla valutazione del tempo (cosiddetto silente) decorso dal fatto incontestazione, atteso che la condotta del ricorrente si arresta a dicembre 2020,nonostante la contestazione aperta per il delitto associativo, nonché illogica eincongrua con riguardo alla valorizzazione delle ulteriori accuse per fatti analoghi,trattandosi di episodi comunque verificatisi prima dell'esecuzione dell'ordinanza, ein genere alla valutazione degli elementi sopravvenuti, fra i quali, oltre al tempo ealla deterrenza suscitata dalla prolungata carcerazione, era stata indicata altresìla disparità di trattamento rispetto ai coimputati, elementi tutti indicativi delsuperamento della presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere.Si evidenzia altresì la specificità del reato associativo di cui all'art. 74 deldPR n. 309 del 1990, in quanto non presenta quella tendenziale stabilità del tempoche invece contraddistingue l'appartenenza alle associazioni di tipo mafioso (sicitano Corte Cost. n. 231 del 2011; Sez. 1, Sentenza n. 11.733 del 16/02/2012 ealtre precedenti), e la necessità di una lettura costituzionalmente orientata dellapresunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, prevista dall'articolo275, comma 3, cod. proc. pen., che impone di valutare l'eventuale decorrenza diun arco temporale privo di ulteriori condotte dell'imputato sintomatiche diperdurante pericolosità (si cita, Sez. 6, Sentenza n. 31.587 del 30/05/2023).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su un motivo generico ecomunque manifestamente infondato.2.

Il primo motivo è meramente reiterativo di censure già disattese concongrue argomentazioni dai giudici di merito e, comunque, manifestamenteinfondato.2.1.

Il Tribunale del riesame, con motivazioni congrue in fatto e corrette indiritto, ha chiarito che non risultavano allegati elementi nuovi idonei a giustificarela sostituzione della misura in atto, a nulla rilevando il mero decorso del tempo.In tal senso va richiamato il condivisibile orientamento secondo cui il c.d.

"temposilente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione,a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice cheemette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazionenon è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzionedella misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorsodall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, inpresenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere ilvenir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari. (Sez. 2 - ,Sentenza n. 47120 del 04/11/2021 Cc.

Rv. 282590 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n.12807 del 19/02/2020 Cc.

Rv. 278999 — 01).Diversamente da quanto affermato, nella attuale fase l'unico "tempo" chepuò assumere rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione dellamisura in poi.

Solo tale arco temporale, non quello precedente e già consideratodal Gip, d'altro canto, può a certe condizioni, essere qualificato come fattosopravvenuto ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen.

Il periodo per il quale si èprotratta la restrizione, infatti, come autorevolmente evidenziato, "non può ingenerale essere ritenuto "neutro" poiché il decorrere dello stesso, in presenza disignificativi elementi dai quali possa desumersi il venir meno ovvero anche il soloaffievolimento delle esigenze originarie, deve essere adeguatamente consideratodal giudice" (così Sez.

U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalii, Rv. 249324; Sez. 2,Sentenza n. 47120 del 04/11/2021, Rv. 282590 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 12807del 19/02/2020, Rv. 278999 - 01; Sez. 1, n. 11905 del 28/02/2017, Elia, nonmassimala; Sez. 2, Sentenza n. 46368 del 14/09/2016, Rv. 268567 - 01; Sez. 2,n. 54298 del 16/09/2016, Baidassarri, Rv. 268634).2.3.

Tanto premesso, la questione dedotta nel ricorso circa il rilevo dadelle condotte e quella di applicazione della misura, da valutarsi unicamente altempo successivamente decorso fino alla presentazione dell'istanza disostituzione, è inconferente.

Il caso di specie, infatti, si riferisce al procedimentoche ha preso le mosse da una istanza di revoca della misura e non da unprovvedimento applicativo della stessa.

In questa fase, quindi, una nuovavalutazione sulla questione relativa al tempo trascorso dalle condotte, protrattesi,per quanto riguarda il reato associativo, dai primi mesi del 2020 in permanenza,al tempo c.d. silente sino al 22 giugno 2023, data di applicazione della misura èpreclusa.2.4.

Nell'attuale fase, non risulta alcun fatto sopravvenuto che consenta diritenere che siano venute meno le originarie esigenze cautelari e che sia cosìsuperata la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. la stessadifesa, come puntualmente argomentato nell'ordinanza impugnata, non haallegato alcun elemento idoneo a "scardinare" il precedente giudizio di attualitàdelle esigenze.Va rimarcato in proposito, che secondo la più recente giurisprudenza dilegittimità, la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari edi adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3,cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generalestabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelareriguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzionefa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanzarelativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza delpericolo.

Più in generale, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quantotale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementicircostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità (exmultis, Sez. 3, Sentenza n. 46241 del 20/09/2022, Rv. 283835 - 01; Sez. 2, n.6592 del 25/01/2022, Rv. 282766 - 02; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv.282004; Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 10/02/2022, Rv. 282865).La riscontrata specialità trova conferma nella disposizione dell'art. 299,comma 2, cod. proc. pen., che prevede che la misura sia sostituita con altra menograve o applicata con modalità meno gravose quando le esigenze cautelaririsultano attenuate ovvero la misura non appaia più proporzionata all'entità delfatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, con l'espressa eccezionedei reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

In relazione a tali reati,dunque, continua a valere - anche in sede di valutazione circa la sostituzione dellamisura - il principio fissato da tale ultima disposizione, secondo cui è applicata lacustodia cautelare, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risultino risulti chenon sono sussistenti esigenze cautelari e che le stesse possono essere soddisfattecon misure meno afflittive.2.5.

Anche a prescindere dalle assorbenti considerazioni appena svolte inpunto di diritto, deve in ogni caso evidenziarsi che le circostanze di fattoprospettate dal ricorrente sono state adeguatamente prese in considerazione dalTribunale, il quale, a fronte dell'estrema gravità dei reati per cui si procede, delfatto che non vi fossero elementi concreti per ritenere ormai del tutto disarticolatal'associazione di appartenenza e degli ulteriori carichi per reati analoghi in materiadi narcotraffico pendenti davanti ai giudici di Firenze e [OSCURATO:PERSONA], checomplessivamente denotano un marcato pericolo di reiterazione, ha evidenziatocome la circostanza di essere coniugato con prole, così come il diverso trattamentoriservato a due degli originari coimputati, evidentemente basato sulla vita anteattae sulle condotte successive, che nel caso in discorso hanno evidenziato lacommissione di ulteriori reati, giustificassero pienamente la permanenza dellamisura maggiormente afflittiva nei confronti del ricorrente.2.6.

Del tutto generiche, oltre che scarsamente comprensibili, risultano,infine, le considerazioni difensive riferite alla pretesa irrilevanza degli ulterioricarichi pendenti solo perché si tratterebbe di fatti antecedenti all'applicazione dellamisura, laddove, da una parte, è ovvio che, salvo casi limite di condotteintramurarie, non potrebbe essere diversamente dato che il ricorrente si trovaristretto in carcere, dall'altra ciò non ne esclude la significativa rilevanza in terminidi valutazione prognostica trattandosi di analoghi episodi di narcotraffico.Il motivo per il resto è generico per aspecificità estrinseca in quanto non siconfronta con l'articolata e puntuale motivazione del Tribunale che ha evidenziatocome la formale incensuratezza fosse concretamente irrilevante e ampiamentesuperata dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] sia stato ormai condannato all'esito delprimo grado del giudizio, alla pena di 12 anni e sei mesi, mentre il radicamento inItalia non assume nessuna rilevanza, considerato che si tratta di un soggettoalbanese, con ancora forti legami in quella nazione; né considera gli ulteriorielementi che depongono per la significativa gravità delle condotte quale l'abilitàtecnica e i forti legami emersi con l'organizzazione criminale traslazionale.Orbene a fronte di una motivazione congrua e priva di cesure logiche, ilKolgjokaj, nel ricorso che in questa sede ci occupa, si è sostanzialmente limitatoa manifestare una "opinione" opposta a quella del Tribunale circa la possibilità diconcessione di una misura meno afflittiva senza addurre elementi che non sianostati esaminati e compiutamente valutati dai giudici del merito nell'ambito deipoteri discrezionali che agli stessi competono.4.

Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di unasomma che, ritenuti valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determinaequitativamente in euro tremila.Per i susseguenti adempimenti, si dispone la comunicazione di copia delpresente procedimento all'istituto penitenziario ove si trova detenuto il ricorrente.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso il 17 febbraio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di BolognaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalelette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 13 ottobre 2025 (dispositivo del 10.06.25) ilTribunale di Bologna, a seguito di giudizio di appello ex art. 310 cod. proc. pen.,rigettava l'impugnazione promossa da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessadel Gup del Tribunale di Bologna, in data 28 marzo 2025, che ha rigettato larichiesta di sostituzione, con quella degli arresti domiciliari anche con l’ausilio delbraccialetto elettronico, della misura della custodia cautelare in carcere,applicatagli, sin dal 22 giugno 2023, per i reati di partecipazione a un’associazionefinalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, concorso nella importazione dalBelgio dell'ingente quantitativo di cocaina pari a oltre 43 chili e concorso inestorsione, commessi dall'anno 2020 in permanenza per quanto riguardal'associazione, nel dicembre 2000 per gli altri reati; fatti per i quali, all'esito delgiudizio abbreviato, in data 7 novembre 2024, era stato condannato alla pena didodici anni e quattro mesi di reclusione.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza, amezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a ununico, articolato, motivo col quale denuncia la violazione degli articoli 274, 275,commi 3 e 3 -bis, cod. proc. pen., e il correlato vizio di motivazione, carente, inrelazione alla valutazione del tempo (cosiddetto silente) decorso dal fatto incontestazione, atteso che la condotta del ricorrente si arresta a dicembre 2020,nonostante la contestazione aperta per il delitto associativo, nonché illogica eincongrua con riguardo alla valorizzazione delle ulteriori accuse per fatti analoghi,trattandosi di episodi comunque verificatisi prima dell'esecuzione dell'ordinanza, ein genere alla valutazione degli elementi sopravvenuti, fra i quali, oltre al tempo ealla deterrenza suscitata dalla prolungata carcerazione, era stata indicata altresìla disparità di trattamento rispetto ai coimputati, elementi tutti indicativi delsuperamento della presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere.Si evidenzia altresì la specificità del reato associativo di cui all'art. 74 deldPR n. 309 del 1990, in quanto non presenta quella tendenziale stabilità del tempoche invece contraddistingue l'appartenenza alle associazioni di tipo mafioso (sicitano Corte Cost. n. 231 del 2011; Sez. 1, Sentenza n. 11.733 del 16/02/2012 ealtre precedenti), e la necessità di una lettura costituzionalmente orientata dellapresunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, prevista dall'articolo275, comma 3, cod. proc. pen., che impone di valutare l'eventuale decorrenza diun arco temporale privo di ulteriori condotte dell'imputato sintomatiche diperdurante pericolosità (si cita, Sez. 6, Sentenza n. 31.587 del 30/05/2023).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su un motivo generico ecomunque manifestamente infondato.2. Il primo motivo è meramente reiterativo di censure già disattese concongrue argomentazioni dai giudici di merito e, comunque, manifestamenteinfondato.2.1. Il Tribunale del riesame, con motivazioni congrue in fatto e corrette indiritto, ha chiarito che non risultavano allegati elementi nuovi idonei a giustificarela sostituzione della misura in atto, a nulla rilevando il mero decorso del tempo.In tal senso va richiamato il condivisibile orientamento secondo cui il c.d. "temposilente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione,a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice cheemette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazionenon è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzionedella misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorsodall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, inpresenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere ilvenir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari. (Sez. 2 - ,Sentenza n. 47120 del 04/11/2021 Cc. Rv. 282590 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n.12807 del 19/02/2020 Cc. Rv. 278999 — 01).Diversamente da quanto affermato, nella attuale fase l'unico "tempo" chepuò assumere rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione dellamisura in poi. Solo tale arco temporale, non quello precedente e già consideratodal Gip, d'altro canto, può a certe condizioni, essere qualificato come fattosopravvenuto ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. Il periodo per il quale si èprotratta la restrizione, infatti, come autorevolmente evidenziato, "non può ingenerale essere ritenuto "neutro" poiché il decorrere dello stesso, in presenza disignificativi elementi dai quali possa desumersi il venir meno ovvero anche il soloaffievolimento delle esigenze originarie, deve essere adeguatamente consideratodal giudice" (così Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalii, Rv. 249324; Sez. 2,Sentenza n. 47120 del 04/11/2021, Rv. 282590 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 12807del 19/02/2020, Rv. 278999 - 01; Sez. 1, n. 11905 del 28/02/2017, Elia, nonmassimala; Sez. 2, Sentenza n. 46368 del 14/09/2016, Rv. 268567 - 01; Sez. 2,n. 54298 del 16/09/2016, Baidassarri, Rv. 268634).2.3. Tanto premesso, la questione dedotta nel ricorso circa il rilevo dadelle condotte e quella di applicazione della misura, da valutarsi unicamente altempo successivamente decorso fino alla presentazione dell'istanza disostituzione, è inconferente. Il caso di specie, infatti, si riferisce al procedimentoche ha preso le mosse da una istanza di revoca della misura e non da unprovvedimento applicativo della stessa. In questa fase, quindi, una nuovavalutazione sulla questione relativa al tempo trascorso dalle condotte, protrattesi,per quanto riguarda il reato associativo, dai primi mesi del 2020 in permanenza,al tempo c.d. silente sino al 22 giugno 2023, data di applicazione della misura èpreclusa.2.4. Nell'attuale fase, non risulta alcun fatto sopravvenuto che consenta diritenere che siano venute meno le originarie esigenze cautelari e che sia cosìsuperata la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. la stessadifesa, come puntualmente argomentato nell'ordinanza impugnata, non haallegato alcun elemento idoneo a "scardinare" il precedente giudizio di attualitàdelle esigenze.Va rimarcato in proposito, che secondo la più recente giurisprudenza dilegittimità, la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari edi adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3,cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generalestabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelareriguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzionefa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanzarelativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza delpericolo. Più in generale, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quantotale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementicircostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità (exmultis, Sez. 3, Sentenza n. 46241 del 20/09/2022, Rv. 283835 - 01; Sez. 2, n.6592 del 25/01/2022, Rv. 282766 - 02; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv.282004; Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 10/02/2022, Rv. 282865).La riscontrata specialità trova conferma nella disposizione dell'art. 299,comma 2, cod. proc. pen., che prevede che la misura sia sostituita con altra menograve o applicata con modalità meno gravose quando le esigenze cautelaririsultano attenuate ovvero la misura non appaia più proporzionata all'entità delfatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, con l'espressa eccezionedei reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. In relazione a tali reati,dunque, continua a valere - anche in sede di valutazione circa la sostituzione dellamisura - il principio fissato da tale ultima disposizione, secondo cui è applicata lacustodia cautelare, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risultino risulti chenon sono sussistenti esigenze cautelari e che le stesse possono essere soddisfattecon misure meno afflittive.2.5. Anche a prescindere dalle assorbenti considerazioni appena svolte inpunto di diritto, deve in ogni caso evidenziarsi che le circostanze di fattoprospettate dal ricorrente sono state adeguatamente prese in considerazione dalTribunale, il quale, a fronte dell'estrema gravità dei reati per cui si procede, delfatto che non vi fossero elementi concreti per ritenere ormai del tutto disarticolatal'associazione di appartenenza e degli ulteriori carichi per reati analoghi in materiadi narcotraffico pendenti davanti ai giudici di Firenze e [OSCURATO:PERSONA], checomplessivamente denotano un marcato pericolo di reiterazione, ha evidenziatocome la circostanza di essere coniugato con prole, così come il diverso trattamentoriservato a due degli originari coimputati, evidentemente basato sulla vita anteattae sulle condotte successive, che nel caso in discorso hanno evidenziato lacommissione di ulteriori reati, giustificassero pienamente la permanenza dellamisura maggiormente afflittiva nei confronti del ricorrente.2.6. Del tutto generiche, oltre che scarsamente comprensibili, risultano,infine, le considerazioni difensive riferite alla pretesa irrilevanza degli ulterioricarichi pendenti solo perché si tratterebbe di fatti antecedenti all'applicazione dellamisura, laddove, da una parte, è ovvio che, salvo casi limite di condotteintramurarie, non potrebbe essere diversamente dato che il ricorrente si trovaristretto in carcere, dall'altra ciò non ne esclude la significativa rilevanza in terminidi valutazione prognostica trattandosi di analoghi episodi di narcotraffico.Il motivo per il resto è generico per aspecificità estrinseca in quanto non siconfronta con l'articolata e puntuale motivazione del Tribunale che ha evidenziatocome la formale incensuratezza fosse concretamente irrilevante e ampiamentesuperata dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] sia stato ormai condannato all'esito delprimo grado del giudizio, alla pena di 12 anni e sei mesi, mentre il radicamento inItalia non assume nessuna rilevanza, considerato che si tratta di un soggettoalbanese, con ancora forti legami in quella nazione; né considera gli ulteriorielementi che depongono per la significativa gravità delle condotte quale l'abilitàtecnica e i forti legami emersi con l'organizzazione criminale traslazionale.Orbene a fronte di una motivazione congrua e priva di cesure logiche, ilKolgjokaj, nel ricorso che in questa sede ci occupa, si è sostanzialmente limitatoa manifestare una "opinione" opposta a quella del Tribunale circa la possibilità diconcessione di una misura meno afflittiva senza addurre elementi che non sianostati esaminati e compiutamente valutati dai giudici del merito nell'ambito deipoteri discrezionali che agli stessi competono.4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di unasomma che, ritenuti valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determinaequitativamente in euro tremila.Per i susseguenti adempimenti, si dispone la comunicazione di copia delpresente procedimento all'istituto penitenziario ove si trova detenuto il ricorrente. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso il 17 febbraio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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