CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2023
Cassazione n. 43118/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di appello di Torino, con sentenza del 23 marzo 2023, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, ha dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il residuo reato di cui all'art. 349 cod. pen., e dichiarato non doversi procedere relativamente ai reati edilizi a loro ascritti ai capi a) b) e c) per essere questi estinti per intervenuta prescrizione. Ritenuto che avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla responsabilità, posto che i ricorrenti non erano consapevoli dell'apposizione dei sigilli sul manufatto abusivo. Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che gli imputati vivono da molto tempo in Italia e conoscono la lingua italiana, avevano contezza della natura abusiva del manufatto, era più volte intervenuta la polizia municipale per far interrompere i lavori, era stata collocata nell'area la fascetta rosso bianca per impedire l'accesso ai luoghi, pertanto erano pienamente consapevoli della violazione delle prescrizioni derivanti dal sequestro. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023 Il Consigliere est