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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 18846/2022

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ordinanza interlocutoria n. 40888 del 20/12/2021, rinviato la causa a nuovo ruolo.

Ud. 5/04/2022 UP R.G.N. 12985/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 12985/2019 Numero sezionale 696/2022 Numero di raccolta generale 18846/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa, previo deposito di memorie da entrambe le parti e conclusioni scritte del Procuratore Generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso, è stata trattenuta in decisione. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte di Appello di Ancona.

Il primo motivo di ricorso deduce: «violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 37 l. camb. (r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669) anche in relazione agli artt. 65 e 21 l. camb., violazione dell’art.132 cod. proc. civ. per contraddittorietà e illogicità della motivazione, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1945 e 1955 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.».

Il motivo si incentra sulla circostanza, fattuale e sulla quale le parti sostanzialmente concordano, salvi gli esiti ulteriori del giudizio, dell’essere intervenuta, nell’ambito di altro processo, tra le stesse parti, di cui al n. reg. gen. 3344 del 2010, sentenza di primo grado, recante numero 234 del 2015, del Tribunale di Ancona, che aveva affermato l’insussistenza di ragioni di debito in capo a [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., risultando, anzi, il primo creditore della banca, con conseguente condanna della seconda alla corresponsione della somma di oltre duecentomila euro.

A seguito di detta sentenza, nella prospettazione delle ricorrenti, l’obbligazione principale doveva ritenersi estinta e, pertanto, le avallanti dovevano ritenersi liberate dall’obbligazione di garanzia.

La Corte reputa che il primo motivo è infondato.

Ud. 5/04/2022 UP R.G.N. 12985/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 12985/2019 Numero sezionale 696/2022 Numero di raccolta generale 18846/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 L’interpretazione patrocinata dalla difesa dei ricorrenti, fondata sul disposto dell’art. 37 della legge cambiaria (dell’art. 65 dello stesso testo legislativo, che disciplina l’ambito processuale), secondo la quale i soli vizi di forma del titolo darebbero luogo a eccezione opponibili dall’avallante, salvo il caso dell’intervenuta estinzione dell’obbligazione principale, seppure corroborata da alcune pronunce della giurisprudenza di questa Corte (delle quali la più recente sembra essere Cass. n. 01992 del 26/03/1984 Rv. 434065 – 01 e, con riferimento alla possibilità di opposizione di eccezione attinenti al rapporto sottostante si veda, pure, Cass. n. 00346 del 18/05/1945) non può essere in questa sede condivisa, stante le caratteristiche di letteralità e astrattezza dell’obbligazione cambiaria dell’avallante, che non tollera l’opponibilità di eccezioni attinenti al rapporto fondamentale sottostante, intercorrente tra debitore principale e creditore, come affermato dalla risalente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 02911 del 03/05/1980 Rv. 406645 – 01; Cass. n. 02901 del 6/10/1972 Rv. 360631 – 01; Cass. n. 01703 del 06/06/1968 Rv. 333547 – 01;) e che comportano, a favore dell’avallante, dopo che egli abbia soddisfatto il portatore della cambiale, in suo favore una successiva tutela nell’azione di regresso nei confronti dei precedenti obbligati e in particolare nei confronti del debitore principale (Cass. n. 04618 del 07/05/1998 Rv. 515195 - 01).

Con riferimento alla questione relativa alla mancata circolazione del titolo cambiario (o dei titoli cambiari) che, ancora nella prospettazione delle ricorrenti dovrebbe consentire l’opponibilità dell’eccezione di mala fede (cd. exceptio doli generalis), il Collegio ritiene che debba essere ribadito, in questa sede, il risalente orientamento di questa Corte, secondo il quale (Cass. n. 00596 del 21/02/1969 Rv. 338812 - 01): «Gli artt. 21 e 65 della legge Ud. 5/04/2022 UP R.G.N. 12985/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 12985/2019 Numero sezionale 696/2022 Numero di raccolta generale 18846/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 cambiaria (r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669) e 1993 cod. civ., per la loro formulazione letterale, che non contempla eccezione alcuna, e per la loro ratio, che e di impedire frodi in danno del creditore cambiario, pongono un principio di portata generale, che deve, pertanto, ritenersi applicabile anche in favore dell'avallante, il quale può far valere le eccezioni personali relative a rapporti intercorsi tra l'originario debitore cambiario e i precedenti giratari, se colui che agisce cambiariamente abbia acquistato il titolo in mala fede.».

Il primo motivo, invero, contiene solo un accenno, senza adeguati sviluppi argomentativi, alla circostanza della mala fede dell’istituto bancario nell’avere richiesto il pagamento alle avallanti pur in carenza di valida circolazione del titolo cambiario, ossia in ordine all’effettiva sussistenza di un’ipotesi di mala fede della banca. (si veda sul punto Cass. n. 03372 del 22/03/1993 Rv. 481505 - 01); in detta prospettazione l’argomentazione difensiva delle ricorrenti è del tutto carente, in punto di allegazione e di deduzione e, pertanto, la relativa censura, per quanto possa in qualche modo ritenersi adombrata nel primo motivo, è inammissibile, per aspecificità.

Il primo motivo di ricorso nel riscontro di fattispecie di infondatezza e di inammissibilità delle censure in esso contenute deve, pertanto, essere rigettato.

Con il secondo mezzo le ricorrenti asseriscono la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 (vizio ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.); illegittimità costituzionale dell’art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 con riferimento all’art. 24 Cost.».

Il secondo mezzo del ricorso, vertente esclusivamente sul capo di sentenza d’appello relativo all’obbligo di pagamento dell’ulteriore somma a titolo di contributo unificato, è inammissibile, poiché non Ud. 5/04/2022 UP R.G.N. 12985/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 12985/2019 Numero sezionale 696/2022 Numero di raccolta generale 18846/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 sono ammesse questioni sul contributo unificato in sede di impugnazione, trattandosi di conseguenza, quella della debenza dell’ulteriore somma a detto titolo, prevista automaticamente dalla legge per le ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Sez.

U n. 4315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 02 – 03 - 04), alle quali può derogarsi soltanto qualora il giudizio d’impugnazione si concluda con esiti diversi dai suddetti, quali, a esempio, la rinuncia ritualmente accettata (Cass. n. 23175 del 12/11/2015 Rv. 637676 - 01) e non risultando necessaria, viceversa, alcuna specifica statuizione del giudice dell’impugnazione nell’ipotesi di accoglimento della stessa.

Il secondo motivo è, quindi, inammissibile e tale deve essere dichiarato.

Il ricorso è, conclusivamente, infondato, ove non inammissibile e deve, pertanto, essere rigettato.

Le spese di lite di questa fase di legittimità possono essere compensate, attesa la complessità della questione trattata in relazione al disposto degli artt. 2, 37 e 21 della legge cambiaria e prescindendo da ogni ulteriore verifica in ordine alla ritualità della costituzione in giudizio della [OSCURATO:SOCIETA]., posto che la procura speciale allegata al ricorso, officiante gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non contiene uno specifico riferimento alla sentenza impugnata e in considerazione della circostanza che questione afferente analoga procura alle liti è stata di recente con ordinanza interlocutoria n. 6946 del 12/01/2022, rimessa al vaglio delle Sezioni Unite di questa Corte, ed è in attesa di essere definita da parte del supremo consesso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza, pure in questa sede di legittimità, dei presupposti processuali per il versamento, da parte Ud. 5/04/2022 UP R.G.N. 12985/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 12985/2019 Numero sezionale 696/2022 Numero di raccolta generale 18846/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez.

U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 5 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] UP R.G.N. 12985/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ordinanza interlocutoria n. 40888 del 20/12/2021, rinviato la causa a nuovo ruolo. Ud. 5/04/2022 UP R.G.N. 12985/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 12985/2019 Numero sezionale 696/2022 Numero di raccolta generale 18846/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa, previo deposito di memorie da entrambe le parti e conclusioni scritte del Procuratore Generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso, è stata trattenuta in decisione. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte di Appello di Ancona. Il primo motivo di ricorso deduce: «violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 37 l. camb. (r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669) anche in relazione agli artt. 65 e 21 l. camb., violazione dell’art.132 cod. proc. civ. per contraddittorietà e illogicità della motivazione, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1945 e 1955 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.». Il motivo si incentra sulla circostanza, fattuale e sulla quale le parti sostanzialmente concordano, salvi gli esiti ulteriori del giudizio, dell’essere intervenuta, nell’ambito di altro processo, tra le stesse parti, di cui al n. reg. gen. 3344 del 2010, sentenza di primo grado, recante numero 234 del 2015, del Tribunale di Ancona, che aveva affermato l’insussistenza di ragioni di debito in capo a [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., risultando, anzi, il primo creditore della banca, con conseguente condanna della seconda alla corresponsione della somma di oltre duecentomila euro. A seguito di detta sentenza, nella prospettazione delle ricorrenti, l’obbligazione principale doveva ritenersi estinta e, pertanto, le avallanti dovevano ritenersi liberate dall’obbligazione di garanzia. La Corte reputa che il primo motivo è infondato. Ud. 5/04/2022 UP R.G.N. 12985/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 12985/2019 Numero sezionale 696/2022 Numero di raccolta generale 18846/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 L’interpretazione patrocinata dalla difesa dei ricorrenti, fondata sul disposto dell’art. 37 della legge cambiaria (dell’art. 65 dello stesso testo legislativo, che disciplina l’ambito processuale), secondo la quale i soli vizi di forma del titolo darebbero luogo a eccezione opponibili dall’avallante, salvo il caso dell’intervenuta estinzione dell’obbligazione principale, seppure corroborata da alcune pronunce della giurisprudenza di questa Corte (delle quali la più recente sembra essere Cass. n. 01992 del 26/03/1984 Rv. 434065 – 01 e, con riferimento alla possibilità di opposizione di eccezione attinenti al rapporto sottostante si veda, pure, Cass. n. 00346 del 18/05/1945) non può essere in questa sede condivisa, stante le caratteristiche di letteralità e astrattezza dell’obbligazione cambiaria dell’avallante, che non tollera l’opponibilità di eccezioni attinenti al rapporto fondamentale sottostante, intercorrente tra debitore principale e creditore, come affermato dalla risalente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 02911 del 03/05/1980 Rv. 406645 – 01; Cass. n. 02901 del 6/10/1972 Rv. 360631 – 01; Cass. n. 01703 del 06/06/1968 Rv. 333547 – 01;) e che comportano, a favore dell’avallante, dopo che egli abbia soddisfatto il portatore della cambiale, in suo favore una successiva tutela nell’azione di regresso nei confronti dei precedenti obbligati e in particolare nei confronti del debitore principale (Cass. n. 04618 del 07/05/1998 Rv. 515195 - 01). Con riferimento alla questione relativa alla mancata circolazione del titolo cambiario (o dei titoli cambiari) che, ancora nella prospettazione delle ricorrenti dovrebbe consentire l’opponibilità dell’eccezione di mala fede (cd. exceptio doli generalis), il Collegio ritiene che debba essere ribadito, in questa sede, il risalente orientamento di questa Corte, secondo il quale (Cass. n. 00596 del 21/02/1969 Rv. 338812 - 01): «Gli artt. 21 e 65 della legge Ud. 5/04/2022 UP R.G.N. 12985/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 12985/2019 Numero sezionale 696/2022 Numero di raccolta generale 18846/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 cambiaria (r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669) e 1993 cod. civ., per la loro formulazione letterale, che non contempla eccezione alcuna, e per la loro ratio, che e di impedire frodi in danno del creditore cambiario, pongono un principio di portata generale, che deve, pertanto, ritenersi applicabile anche in favore dell'avallante, il quale può far valere le eccezioni personali relative a rapporti intercorsi tra l'originario debitore cambiario e i precedenti giratari, se colui che agisce cambiariamente abbia acquistato il titolo in mala fede.». Il primo motivo, invero, contiene solo un accenno, senza adeguati sviluppi argomentativi, alla circostanza della mala fede dell’istituto bancario nell’avere richiesto il pagamento alle avallanti pur in carenza di valida circolazione del titolo cambiario, ossia in ordine all’effettiva sussistenza di un’ipotesi di mala fede della banca. (si veda sul punto Cass. n. 03372 del 22/03/1993 Rv. 481505 - 01); in detta prospettazione l’argomentazione difensiva delle ricorrenti è del tutto carente, in punto di allegazione e di deduzione e, pertanto, la relativa censura, per quanto possa in qualche modo ritenersi adombrata nel primo motivo, è inammissibile, per aspecificità. Il primo motivo di ricorso nel riscontro di fattispecie di infondatezza e di inammissibilità delle censure in esso contenute deve, pertanto, essere rigettato. Con il secondo mezzo le ricorrenti asseriscono la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 (vizio ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.); illegittimità costituzionale dell’art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 con riferimento all’art. 24 Cost.». Il secondo mezzo del ricorso, vertente esclusivamente sul capo di sentenza d’appello relativo all’obbligo di pagamento dell’ulteriore somma a titolo di contributo unificato, è inammissibile, poiché non Ud. 5/04/2022 UP R.G.N. 12985/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 12985/2019 Numero sezionale 696/2022 Numero di raccolta generale 18846/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 sono ammesse questioni sul contributo unificato in sede di impugnazione, trattandosi di conseguenza, quella della debenza dell’ulteriore somma a detto titolo, prevista automaticamente dalla legge per le ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Sez. U n. 4315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 02 – 03 - 04), alle quali può derogarsi soltanto qualora il giudizio d’impugnazione si concluda con esiti diversi dai suddetti, quali, a esempio, la rinuncia ritualmente accettata (Cass. n. 23175 del 12/11/2015 Rv. 637676 - 01) e non risultando necessaria, viceversa, alcuna specifica statuizione del giudice dell’impugnazione nell’ipotesi di accoglimento della stessa. Il secondo motivo è, quindi, inammissibile e tale deve essere dichiarato. Il ricorso è, conclusivamente, infondato, ove non inammissibile e deve, pertanto, essere rigettato. Le spese di lite di questa fase di legittimità possono essere compensate, attesa la complessità della questione trattata in relazione al disposto degli artt. 2, 37 e 21 della legge cambiaria e prescindendo da ogni ulteriore verifica in ordine alla ritualità della costituzione in giudizio della [OSCURATO:SOCIETA]., posto che la procura speciale allegata al ricorso, officiante gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non contiene uno specifico riferimento alla sentenza impugnata e in considerazione della circostanza che questione afferente analoga procura alle liti è stata di recente con ordinanza interlocutoria n. 6946 del 12/01/2022, rimessa al vaglio delle Sezioni Unite di questa Corte, ed è in attesa di essere definita da parte del supremo consesso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza, pure in questa sede di legittimità, dei presupposti processuali per il versamento, da parte Ud. 5/04/2022 UP R.G.N. 12985/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : V A L L E C R I S T I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 8 8 9 8 b c 0 6 2 e e b 1 0 a 0 2 6 3 8 f 7 2 f 4 9 4 c 7 8 Numero registro generale 12985/2019 Numero sezionale 696/2022 Numero di raccolta generale 18846/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). P.Q.M. Rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 5 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] UP R.G.N. 12985/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : V A L L E C
Sentenza Cassazione n. 18846/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris