CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30689/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; é Premesso che è stata impugnata, con appello convertito in ricorso per cassazione, la sentenza resa il 5 luglio 2024 dal Tribunale di Civitavecchia, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con i doppi benefici di legge, alla pena di euro 2.600 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1 lett. a) e comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006; fatto accertato in Fiumicino il 7 ottobre 2020. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale, in via principale, si censura il giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dal giudice di merito, il quale ha ragionevolmente valorizzato gli accertamenti della [OSCURATO:PERSONA] di Fiumicino, da cui è emerso che presso la carrozzeria gestita da [OSCURATO:PERSONA] vi erano diversi materiali di risulta provenienti dall'attività esercitata, come sportelli e parabrezza, oltre a materiali di scarto provenienti dalla verniciatura dei veicoli, essendo stato accertato che dal primo carico, datato 11 giugno 2018, al primo scarico, risalente al 12 febbraio 2020, era trascorso un tempo pari a 1 anno e 8 mesi, per cui si era in presenza di una gestione non autorizzata di rifiuti. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Rilevato che anche il trattamento sanzionatorio è immune da censure, essendo stata irrogata all'imputato la sola pena pecuniaria, in misura pari al minimo edittale, non potendosi peraltro sottacere a Continuo sono state concesse sia la sospensione condizionale che la non menzione. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'11 aprile