CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 09954/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5201/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente, ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.2494/2023 depositata il 13/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale abbia no chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale devono intendersi rinunciatie deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoa favore delle parti controricorrenti, a carico della parte ricorrente principale e della parte ricorrente incidentalein solido, in quanto entrambe hanno dato causa al giudizio , mentre le spese devono essere compensate tra ricorrente principale e ricorrente incidentale; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore di ciascuna parte controricorrente in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; compensa le spese tra ricorrente principale e ricorrente inciden