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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 novembre 2023

Cassazione n. 31036/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4741/2023Numero sezionale 3981/2023Numero di raccolta generale 31036/2023Data pubblicazione 08/11/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * Presidente* PU* * Consigliere* * Consigliere* E. A. * Consigliere ** * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4741/2023 * proposto da* * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] * 41presso lo studio dell avvocato [OSCURATO:PERSONA] * * rappresentato edifeso dall avvocato [OSCURATO:PERSONA] * * ricorrente 

contro
* * nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Pordenone in persona del suocuratore speciale * * * rappresentato e difeso dase stesso ex art. 86 c.p.c. posta elettronica [OSCURATO:EMAIL]

 controricorrente 

nonché contro
* * intimato 
avverso il DECRETO della CORTE D APPELLO TRIESTE n. 193/2022depositata il 07/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023dal Consigliere * E. A. ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4741/2023Numero sezionale 3981/2023Numero di raccolta generale 31036/2023Data pubblicazione 08/11/2023RILEVATO CHE* * ha proposto reclamo avverso il provvedimentodel Tribunale per i Minorenni di Trieste relativo al collocamento etrasferimento del figlio * in una casa famiglia a Pordenone sullabase del provvedimento del * del 16/06/2022 diallontanamento da casa della madre disposto a causa del disagio aggressività comportamenti sessualizzanti manifestato dalbambino e del ritenuto rischio per la sua integrità psicofisica.La Corte d appello ha respinto il gravame ritenendo infondata latesi difensiva della madre e cioè che non ricorressero le condizioniper disporre l allontanamento ex art. 403 c.c. per il fatto che fossependente il procedimento che aveva disposto l affidamento delminore ai Servizi sociali per questo secondo la tesi dellareclamante i Servizi sociali avrebbero dovuto rivolgersi ai Tribunaleper i minorenni che era l unica autorità competente ad assumerequalsiasi decisione e che in ogni caso mancava il presuppostodell urgenza per giustificare l intervento amministrativo.La Corte d appello ha escluso che l art. 403 c.c. nellaformulazione previgente alle modifiche introdotte dall art. 1 co. 27della L. 206/2021 ratione temporis applicabile alla fattispecie siastato implicitamente abrogato dalla L. 184/1983 e ha rilevato che diversamente da quanto dedotto dalla madre non era più pendenteil precedente procedimento avanti al Tribunale per i minorennidefinito nel 2019 la circostanza che in forza delle statuizioniassunte in quel procedimento il minore fosse ancora affidato aiServizi Sociali per le attività di sostegno e controllo non ne impedivail collocamento in luogo sicuro ex art. 403 c.c. nel ricorrere deirelativi presupposti riferiti all esistenza di un grave pericolopsicofisico per il minore stesso.Nel merito la Corte d appello ha ritenuto fondate le ragionidel provvedimento di collocamento in casa famiglia riferite alle2 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4741/2023Numero sezionale 3981/2023Numero di raccolta generale 31036/2023Data pubblicazione 08/11/2023dinamiche disfunzionali della madre nella relazione con il figlioepisodi di maltrattamento intrafamiliare e in ragione degli intentisuicidari manifestati dal bambino.Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso percassazione la * affidandosi a due motivi.

Si è costituito concontroricorso il curatore speciale del minore la ricorrente hadepositato memoria.La causa è stata trattata all udienza camerale non partecipata del20 settembre 2023.RITENUTO CHE1.

Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione ofalsa applicazione dell art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all art. 403 c.c.nel testo vigente ratione temporis.

La parte deduce che è erratal interpretazione data dalla Corte di merito in quanto vi è carenzadi potere dell autorità amministrativa ad emettere il provvedimentoessendo devoluto ogni provvedimento urgente per la protezione delminore all * * * che l art 403 c.c. ha unafunzione residua limitata agli interventi urgenti e che deve essereper il resto coordinata con le leggi sull adozione il minore era daanni affidato ai Servizi sociali e quindi il provvedimento non potevaessere legittimamente adottato dall autorità amministrativa madoveva essere devoluto l autorità giudiziaria.2.

Il motivo è infondato.Si discute qui della interpretazione ed applicazione dell art. 403c.c. nella sua formulazione antecedente alla riforma operata dallalegge 206/2021 il quale disponeva che “Quando il minore èmoralmente o materialmente abbandonato o è allevato in localiinsalubri o pericolosi oppure da persone per negligenza immoralitàignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all educazione dilui la pubblica autorità a mezzo degli organi di protezione3 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4741/2023Numero sezionale 3981/2023Numero di raccolta generale 31036/2023Data pubblicazione 08/11/2023dell infanzia lo colloca in luogo sicuro sino a quando si possaprovvedere in modo definitivo alla sua protezione”.* avendo la norma funzione chiaramente residuale essalegittimava e legittima tutt ora nella sua nuova formulazioneconnotata però dalla previsione di un immediato controllo giudizialel intervento della autorità amministrativa per assicurare laprotezione dei minori nelle ipotesi di urgente necessità quando visia il pericolo che l autorità giudiziaria non possa provvederetempestivamente.Lo Stato italiano infatti in quanto firmatario della *di * * sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 ratificatae resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176 ètenuto ad adottare misure idonee “ad assicurare al fanciullo laprotezione e le cure necessarie al suo benessere” tenendo inpreminente considerazione il suo miglior interesse il che richiedetra l altro che le misure per la sua protezione siano adottate con lamassima celerità in particolare quando vi è il rischio che siproducano pregiudizi irreparabili.Come chiarito dalla Corte di merito e come anche riferisce ilcuratore il bambino era sì affidato al * sociale e collocatopresso la madre ma il procedimento che si era aperto nel 2016 eragià concluso con la dichiarazione di decadenza e l affido del minoreall ente.

Nel momento in cui è stato adottato il provvedimento exart. 403 c.c. non vi era quindi alcuna autorità giudiziaria presso laquale fosse pendente un processo e sussisteva senz altro il poteredel * di intervenire direttamente sull ambiente familiaresecondo la procedura prevista dal previgente testo dell art 403 c.c.in ordine al quale questa Corte ha affermato il principiocorrettamente richiamato dalla Corte di merito che la norma nonpuò ritenersi abrogata implicitamente dagli art. 2 e 4 della legge n.184 del 1983 poiché essa attiene ad interventi urgenti da assumere4 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4741/2023Numero sezionale 3981/2023Numero di raccolta generale 31036/2023Data pubblicazione 08/11/2023nella fase anteriore all affidamento familiare ma va coordinato conl art. 9 della medesima legge il quale fa obbligo alla pubblicaautorità che venga a conoscenza della situazione di abbandono disegnalarla al Tribunale per i minorenni * 10/08/2007 n.17648come nella specie è avvenuto.

Il Tribunale ha poi adottato unprovvedimento di contenuto analogo a quello amministrativoriconoscendo che sussistevano le ragioni di urgenza per provvedere.3.

Con il secondo motivo del ricorso ai sensi dell art. 360n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza stante la motivazione apparentedata dalla Corte territoriale a giustificare il rigetto del reclamo inpunto assenza del presupposto dell urgenza necessario perl adozione del provvedimento di cui all art. 403 c.c.

La ricorrentededuce che la Corte triestina ha ritenuto “non apprezzabili” leragioni svolte dalla reclamante per negare che si configurassesituazione di urgenza tale da giustificare l allontanamento del minoreed ha reso una motivazione solo apparente o tautologica perché purgraficamente esistente essa non rende percepibile il fondamentodella decisione recando argomentazioni obbiettivamente inidonee afar conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazionedel proprio convincimento di talché essa non consente alcuneffettivo controllo sull esattezza e sulla logicità dello stesso.4.

Il motivo è inammissibile.* l apparente censura di nullità della sentenza in realtà siintroducono censure di merito che non possono proporsi in sede dilegittimità.La Corte ha adeguatamente motivato in punto di fatto suipresupposti della urgenza dando atto del contenuto delle relazionidel servizio sociale con riguardo alla condotta del bambino a scuolae al centro minori e ha effettuato una valutazione ex ante sul pericolodi mantenere il minore nell ambiente familiare essendo stati rilevatigravi segnali di malessere consistenti in verbalizzazioni di intento5 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4741/2023Numero sezionale 3981/2023Numero di raccolta generale 31036/2023Data pubblicazione 08/11/2023suicidario continui agiti autolesivi aggressioni agli altri minori ericerca di situazioni di pericolo per la propria incolumità.Ne consegue il rigetto del ricorso con la compensazione dellespese del grado di legittimità attesa la natura della controversiaincentrata sul comprensibile desiderio di conservare la continuità divita con il minore.Va inoltre dato atto che ai sensi dell art. 9 comma 2 del *n. 115 del 2002 non è soggetto al contributo unificato il processocomunque riguardante la prole.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4741/2023Numero sezionale 3981/2023Numero di raccolta generale 31036/2023Data pubblicazione 08/11/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * Presidente* PU* * Consigliere* * Consigliere* E. A. * Consigliere ** * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4741/2023 * proposto da* * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] * 41presso lo studio dell avvocato [OSCURATO:PERSONA] * * rappresentato edifeso dall avvocato [OSCURATO:PERSONA] * * ricorrente 

contro
* * nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Pordenone in persona del suocuratore speciale * * * rappresentato e difeso dase stesso ex art. 86 c.p.c. posta elettronica [OSCURATO:EMAIL]

 controricorrente 

nonché contro
* * intimato 
avverso il DECRETO della CORTE D APPELLO TRIESTE n. 193/2022depositata il 07/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023dal Consigliere * E. A. ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4741/2023Numero sezionale 3981/2023Numero di raccolta generale 31036/2023Data pubblicazione 08/11/2023RILEVATO CHE* * ha proposto reclamo avverso il provvedimentodel Tribunale per i Minorenni di Trieste relativo al collocamento etrasferimento del figlio * in una casa famiglia a Pordenone sullabase del provvedimento del * del 16/06/2022 diallontanamento da casa della madre disposto a causa del disagio aggressività comportamenti sessualizzanti manifestato dalbambino e del ritenuto rischio per la sua integrità psicofisica.La Corte d appello ha respinto il gravame ritenendo infondata latesi difensiva della madre e cioè che non ricorressero le condizioniper disporre l allontanamento ex art. 403 c.c. per il fatto che fossependente il procedimento che aveva disposto l affidamento delminore ai Servizi sociali per questo secondo la tesi dellareclamante i Servizi sociali avrebbero dovuto rivolgersi ai Tribunaleper i minorenni che era l unica autorità competente ad assumerequalsiasi decisione e che in ogni caso mancava il presuppostodell urgenza per giustificare l intervento amministrativo.La Corte d appello ha escluso che l art. 403 c.c. nellaformulazione previgente alle modifiche introdotte dall art. 1 co. 27della L. 206/2021 ratione temporis applicabile alla fattispecie siastato implicitamente abrogato dalla L. 184/1983 e ha rilevato che diversamente da quanto dedotto dalla madre non era più pendenteil precedente procedimento avanti al Tribunale per i minorennidefinito nel 2019 la circostanza che in forza delle statuizioniassunte in quel procedimento il minore fosse ancora affidato aiServizi Sociali per le attività di sostegno e controllo non ne impedivail collocamento in luogo sicuro ex art. 403 c.c. nel ricorrere deirelativi presupposti riferiti all esistenza di un grave pericolopsicofisico per il minore stesso.Nel merito la Corte d appello ha ritenuto fondate le ragionidel provvedimento di collocamento in casa famiglia riferite alle2 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4741/2023Numero sezionale 3981/2023Numero di raccolta generale 31036/2023Data pubblicazione 08/11/2023dinamiche disfunzionali della madre nella relazione con il figlioepisodi di maltrattamento intrafamiliare e in ragione degli intentisuicidari manifestati dal bambino.Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso percassazione la * affidandosi a due motivi.

Si è costituito concontroricorso il curatore speciale del minore la ricorrente hadepositato memoria.La causa è stata trattata all udienza camerale non partecipata del20 settembre 2023.RITENUTO CHE1.

Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione ofalsa applicazione dell art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all art. 403 c.c.nel testo vigente ratione temporis.

La parte deduce che è erratal interpretazione data dalla Corte di merito in quanto vi è carenzadi potere dell autorità amministrativa ad emettere il provvedimentoessendo devoluto ogni provvedimento urgente per la protezione delminore all * * * che l art 403 c.c. ha unafunzione residua limitata agli interventi urgenti e che deve essereper il resto coordinata con le leggi sull adozione il minore era daanni affidato ai Servizi sociali e quindi il provvedimento non potevaessere legittimamente adottato dall autorità amministrativa madoveva essere devoluto l autorità giudiziaria.2.

Il motivo è infondato.Si discute qui della interpretazione ed applicazione dell art. 403c.c. nella sua formulazione antecedente alla riforma operata dallalegge 206/2021 il quale disponeva che “Quando il minore èmoralmente o materialmente abbandonato o è allevato in localiinsalubri o pericolosi oppure da persone per negligenza immoralitàignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all educazione dilui la pubblica autorità a mezzo degli organi di protezione3 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4741/2023Numero sezionale 3981/2023Numero di raccolta generale 31036/2023Data pubblicazione 08/11/2023dell infanzia lo colloca in luogo sicuro sino a quando si possaprovvedere in modo definitivo alla sua protezione”.* avendo la norma funzione chiaramente residuale essalegittimava e legittima tutt ora nella sua nuova formulazioneconnotata però dalla previsione di un immediato controllo giudizialel intervento della autorità amministrativa per assicurare laprotezione dei minori nelle ipotesi di urgente necessità quando visia il pericolo che l autorità giudiziaria non possa provvederetempestivamente.Lo Stato italiano infatti in quanto firmatario della *di * * sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 ratificatae resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176 ètenuto ad adottare misure idonee “ad assicurare al fanciullo laprotezione e le cure necessarie al suo benessere” tenendo inpreminente considerazione il suo miglior interesse il che richiedetra l altro che le misure per la sua protezione siano adottate con lamassima celerità in particolare quando vi è il rischio che siproducano pregiudizi irreparabili.Come chiarito dalla Corte di merito e come anche riferisce ilcuratore il bambino era sì affidato al * sociale e collocatopresso la madre ma il procedimento che si era aperto nel 2016 eragià concluso con la dichiarazione di decadenza e l affido del minoreall ente.

Nel momento in cui è stato adottato il provvedimento exart. 403 c.c. non vi era quindi alcuna autorità giudiziaria presso laquale fosse pendente un processo e sussisteva senz altro il poteredel * di intervenire direttamente sull ambiente familiaresecondo la procedura prevista dal previgente testo dell art 403 c.c.in ordine al quale questa Corte ha affermato il principiocorrettamente richiamato dalla Corte di merito che la norma nonpuò ritenersi abrogata implicitamente dagli art. 2 e 4 della legge n.184 del 1983 poiché essa attiene ad interventi urgenti da assumere4 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4741/2023Numero sezionale 3981/2023Numero di raccolta generale 31036/2023Data pubblicazione 08/11/2023nella fase anteriore all affidamento familiare ma va coordinato conl art. 9 della medesima legge il quale fa obbligo alla pubblicaautorità che venga a conoscenza della situazione di abbandono disegnalarla al Tribunale per i minorenni * 10/08/2007 n.17648come nella specie è avvenuto.

Il Tribunale ha poi adottato unprovvedimento di contenuto analogo a quello amministrativoriconoscendo che sussistevano le ragioni di urgenza per provvedere.3.

Con il secondo motivo del ricorso ai sensi dell art. 360n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza stante la motivazione apparentedata dalla Corte territoriale a giustificare il rigetto del reclamo inpunto assenza del presupposto dell urgenza necessario perl adozione del provvedimento di cui all art. 403 c.c.

La ricorrentededuce che la Corte triestina ha ritenuto “non apprezzabili” leragioni svolte dalla reclamante per negare che si configurassesituazione di urgenza tale da giustificare l allontanamento del minoreed ha reso una motivazione solo apparente o tautologica perché purgraficamente esistente essa non rende percepibile il fondamentodella decisione recando argomentazioni obbiettivamente inidonee afar conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazionedel proprio convincimento di talché essa non consente alcuneffettivo controllo sull esattezza e sulla logicità dello stesso.4.

Il motivo è inammissibile.* l apparente censura di nullità della sentenza in realtà siintroducono censure di merito che non possono proporsi in sede dilegittimità.La Corte ha adeguatamente motivato in punto di fatto suipresupposti della urgenza dando atto del contenuto delle relazionidel servizio sociale con riguardo alla condotta del bambino a scuolae al centro minori e ha effettuato una valutazione ex ante sul pericolodi mantenere il minore nell ambiente familiare essendo stati rilevatigravi segnali di malessere consistenti in verbalizzazioni di intento5 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4741/2023Numero sezionale 3981/2023Numero di raccolta generale 31036/2023Data pubblicazione 08/11/2023suicidario continui agiti autolesivi aggressioni agli altri minori ericerca di situazioni di pericolo per la propria incolumità.Ne consegue il rigetto del ricorso con la compensazione dellespese del grado di legittimità attesa la natura della controversiaincentrata sul comprensibile desiderio di conservare la continuità divita con il minore.Va inoltre dato atto che ai sensi dell art. 9 comma 2 del *n. 115 del 2002 non è soggetto al contributo unificato il processocomunque riguardante la prole. *Rigetta il ricorso. * le spese.Dispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza inqualsiasi forma per finalità di informazione scientifica su rivistegiuridiche supporti elettronici o mediante reti di comunicazioneelettronica sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi delle parti riportati nella ordinanza.Così deciso in Roma il 20/09/2023.La Presidente* *6 di 6* **Rigetta il ricorso. * le spese.Dispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza inqualsiasi forma per finalità di informazione scientifica su rivistegiuridiche supporti elettronici o mediante reti di comunicazioneelettronica sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi delle parti riportati nella ordinanza.Così deciso in Roma il 20/09/2023.La Presidente* *6 di 6* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4741/2023Numero sezionale 3981/2023Numero di raccolta generale 31036/2023Data pubblicazione 08/11/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * Presidente* PU* * Consigliere* * Consigliere* E. A. * Consigliere ** * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4741/2023 * proposto da* * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] * 41presso lo studio dell avvocato [OSCURATO:PERSONA] * * rappresentato edifeso dall avvocato [OSCURATO:PERSONA] * * ricorrente 

contro
* * nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Pordenone in persona del suocuratore speciale * * * rappresentato e difeso dase stesso ex art. 86 c.p.c. posta elettronica [OSCURATO:EMAIL]

 controricorrente 

nonché contro
* * intimato 
avverso il DECRETO della CORTE D APPELLO TRIESTE n. 193/2022depositata il 07/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023dal Consigliere * E. A. ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4741/2023Numero sezionale 3981/2023Numero di raccolta generale 31036/2023Data pubblicazione 08/11/2023RILEVATO CHE* * ha proposto reclamo avverso il provvedimentodel Tribunale per i Minorenni di Trieste relativo al collocamento etrasferimento del figlio * in una casa famiglia a Pordenone sullabase del provvedimento del * del 16/06/2022 diallontanamento da casa della madre disposto a causa del disagio aggressività comportamenti sessualizzanti manifestato dalbambino e del ritenuto rischio per la sua integrità psicofisica.La Corte d appello ha respinto il gravame ritenendo infondata latesi difensiva della madre e cioè che non ricorressero le condizioniper disporre l allontanamento ex art. 403 c.c. per il fatto che fossependente il procedimento che aveva disposto l affidamento delminore ai Servizi sociali per questo secondo la tesi dellareclamante i Servizi sociali avrebbero dovuto rivolgersi ai Tribunaleper i minorenni che era l unica autorità competente ad assumerequalsiasi decisione e che in ogni caso mancava il presuppostodell urgenza per giustificare l intervento amministrativo.La Corte d appello ha escluso che l art. 403 c.c. nellaformulazione previgente alle modifiche introdotte dall art. 1 co. 27della L. 206/2021 ratione temporis applicabile alla fattispecie siastato implicitamente abrogato dalla L. 184/1983 e ha rilevato che diversamente da quanto dedotto dalla madre non era più pendenteil precedente procedimento avanti al Tribunale per i minorennidefinito nel 2019 la circostanza che in forza delle statuizioniassunte in quel procedimento il minore fosse ancora affidato aiServizi Sociali per le attività di sostegno e controllo non ne impedivail collocamento in luogo sicuro ex art. 403 c.c. nel ricorrere deirelativi presupposti riferiti all esistenza di un grave pericolopsicofisico per il minore stesso.Nel merito la Corte d appello ha ritenuto fondate le ragionidel provvedimento di collocamento in casa famiglia riferite alle2 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4741/2023Numero sezionale 3981/2023Numero di raccolta generale 31036/2023Data pubblicazione 08/11/2023dinamiche disfunzionali della madre nella relazione con il figlioepisodi di maltrattamento intrafamiliare e in ragione degli intentisuicidari manifestati dal bambino.Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso percassazione la * affidandosi a due motivi. Si è costituito concontroricorso il curatore speciale del minore la ricorrente hadepositato memoria.La causa è stata trattata all udienza camerale non partecipata del20 settembre 2023.RITENUTO CHE1. Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione ofalsa applicazione dell art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all art. 403 c.c.nel testo vigente ratione temporis. La parte deduce che è erratal interpretazione data dalla Corte di merito in quanto vi è carenzadi potere dell autorità amministrativa ad emettere il provvedimentoessendo devoluto ogni provvedimento urgente per la protezione delminore all * * * che l art 403 c.c. ha unafunzione residua limitata agli interventi urgenti e che deve essereper il resto coordinata con le leggi sull adozione il minore era daanni affidato ai Servizi sociali e quindi il provvedimento non potevaessere legittimamente adottato dall autorità amministrativa madoveva essere devoluto l autorità giudiziaria.2. Il motivo è infondato.Si discute qui della interpretazione ed applicazione dell art. 403c.c. nella sua formulazione antecedente alla riforma operata dallalegge 206/2021 il quale disponeva che “Quando il minore èmoralmente o materialmente abbandonato o è allevato in localiinsalubri o pericolosi oppure da persone per negligenza immoralitàignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all educazione dilui la pubblica autorità a mezzo degli organi di protezione3 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4741/2023Numero sezionale 3981/2023Numero di raccolta generale 31036/2023Data pubblicazione 08/11/2023dell infanzia lo colloca in luogo sicuro sino a quando si possaprovvedere in modo definitivo alla sua protezione”.* avendo la norma funzione chiaramente residuale essalegittimava e legittima tutt ora nella sua nuova formulazioneconnotata però dalla previsione di un immediato controllo giudizialel intervento della autorità amministrativa per assicurare laprotezione dei minori nelle ipotesi di urgente necessità quando visia il pericolo che l autorità giudiziaria non possa provvederetempestivamente.Lo Stato italiano infatti in quanto firmatario della *di * * sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 ratificatae resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176 ètenuto ad adottare misure idonee “ad assicurare al fanciullo laprotezione e le cure necessarie al suo benessere” tenendo inpreminente considerazione il suo miglior interesse il che richiedetra l altro che le misure per la sua protezione siano adottate con lamassima celerità in particolare quando vi è il rischio che siproducano pregiudizi irreparabili.Come chiarito dalla Corte di merito e come anche riferisce ilcuratore il bambino era sì affidato al * sociale e collocatopresso la madre ma il procedimento che si era aperto nel 2016 eragià concluso con la dichiarazione di decadenza e l affido del minoreall ente. Nel momento in cui è stato adottato il provvedimento exart. 403 c.c. non vi era quindi alcuna autorità giudiziaria presso laquale fosse pendente un processo e sussisteva senz altro il poteredel * di intervenire direttamente sull ambiente familiaresecondo la procedura prevista dal previgente testo dell art 403 c.c.in ordine al quale questa Corte ha affermato il principiocorrettamente richiamato dalla Corte di merito che la norma nonpuò ritenersi abrogata implicitamente dagli art. 2 e 4 della legge n.184 del 1983 poiché essa attiene ad interventi urgenti da assumere4 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4741/2023Numero sezionale 3981/2023Numero di raccolta generale 31036/2023Data pubblicazione 08/11/2023nella fase anteriore all affidamento familiare ma va coordinato conl art. 9 della medesima legge il quale fa obbligo alla pubblicaautorità che venga a conoscenza della situazione di abbandono disegnalarla al Tribunale per i minorenni * 10/08/2007 n.17648come nella specie è avvenuto. Il Tribunale ha poi adottato unprovvedimento di contenuto analogo a quello amministrativoriconoscendo che sussistevano le ragioni di urgenza per provvedere.3. Con il secondo motivo del ricorso ai sensi dell art. 360n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza stante la motivazione apparentedata dalla Corte territoriale a giustificare il rigetto del reclamo inpunto assenza del presupposto dell urgenza necessario perl adozione del provvedimento di cui all art. 403 c.c. La ricorrentededuce che la Corte triestina ha ritenuto “non apprezzabili” leragioni svolte dalla reclamante per negare che si configurassesituazione di urgenza tale da giustificare l allontanamento del minoreed ha reso una motivazione solo apparente o tautologica perché purgraficamente esistente essa non rende percepibile il fondamentodella decisione recando argomentazioni obbiettivamente inidonee afar conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazionedel proprio convincimento di talché essa non consente alcuneffettivo controllo sull esattezza e sulla logicità dello stesso.4. Il motivo è inammissibile.* l apparente censura di nullità della sentenza in realtà siintroducono censure di merito che non possono proporsi in sede dilegittimità.La Corte ha adeguatamente motivato in punto di fatto suipresupposti della urgenza dando atto del contenuto delle relazionidel servizio sociale con riguardo alla condotta del bambino a scuolae al centro minori e ha effettuato una valutazione ex ante sul pericolodi mantenere il minore nell ambiente familiare essendo stati rilevatigravi segnali di malessere consistenti in verbalizzazioni di intento5 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4741/2023Numero sezionale 3981/2023Numero di raccolta generale 31036/2023Data pubblicazione 08/11/2023suicidario continui agiti autolesivi aggressioni agli altri minori ericerca di situazioni di pericolo per la propria incolumità.Ne consegue il rigetto del ricorso con la compensazione dellespese del grado di legittimità attesa la natura della controversiaincentrata sul comprensibile desiderio di conservare la continuità divita con il minore.Va inoltre dato atto che ai sensi dell art. 9 comma 2 del *n. 115 del 2002 non è soggetto al contributo unificato il processocomunque riguardante la prole.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4741/2023Numero sezionale 3981/2023Numero di raccolta generale 31036/2023Data pubblicazione 08/11/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * Presidente* PU* * Consigliere* * Consigliere* E. A. * Consigliere ** * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4741/2023 * proposto da* * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] * 41presso lo studio dell avvocato [OSCURATO:PERSONA] * * rappresentato edifeso dall avvocato [OSCURATO:PERSONA] * * ricorrente 

contro
* * nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Pordenone in persona del suocuratore speciale * * * rappresentato e difeso dase stesso ex art. 86 c.p.c. posta elettronica [OSCURATO:EMAIL]

 controricorrente 

nonché contro
* * intimato 
avverso il DECRETO della CORTE D APPELLO TRIESTE n. 193/2022depositata il 07/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023dal Consigliere * E. A. ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4741/2023Numero sezionale 3981/2023Numero di raccolta generale 31036/2023Data pubblicazione 08/11/2023RILEVATO CHE* * ha proposto reclamo avverso il provvedimentodel Tribunale per i Minorenni di Trieste relativo al collocamento etrasferimento del figlio * in una casa famiglia a Pordenone sullabase del provvedimento del * del 16/06/2022 diallontanamento da casa della madre disposto a causa del disagio aggressività comportamenti sessualizzanti manifestato dalbambino e del ritenuto rischio per la sua integrità psicofisica.La Corte d appello ha respinto il gravame ritenendo infondata latesi difensiva della madre e cioè che non ricorressero le condizioniper disporre l allontanamento ex art. 403 c.c. per il fatto che fossependente il procedimento che aveva disposto l affidamento delminore ai Servizi sociali per questo secondo la tesi dellareclamante i Servizi sociali avrebbero dovuto rivolgersi ai Tribunaleper i minorenni che era l unica autorità competente ad assumerequalsiasi decisione e che in ogni caso mancava il presuppostodell urgenza per giustificare l intervento amministrativo.La Corte d appello ha escluso che l art. 403 c.c. nellaformulazione previgente alle modifiche introdotte dall art. 1 co. 27della L. 206/2021 ratione temporis applicabile alla fattispecie siastato implicitamente abrogato dalla L. 184/1983 e ha rilevato che diversamente da quanto dedotto dalla madre non era più pendenteil precedente procedimento avanti al Tribunale per i minorennidefinito nel 2019 la circostanza che in forza delle statuizioniassunte in quel procedimento il minore fosse ancora affidato aiServizi Sociali per le attività di sostegno e controllo non ne impedivail collocamento in luogo sicuro ex art. 403 c.c. nel ricorrere deirelativi presupposti riferiti all esistenza di un grave pericolopsicofisico per il minore stesso.Nel merito la Corte d appello ha ritenuto fondate le ragionidel provvedimento di collocamento in casa famiglia riferite alle2 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4741/2023Numero sezionale 3981/2023Numero di raccolta generale 31036/2023Data pubblicazione 08/11/2023dinamiche disfunzionali della madre nella relazione con il figlioepisodi di maltrattamento intrafamiliare e in ragione degli intentisuicidari manifestati dal bambino.Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso percassazione la * affidandosi a due motivi. Si è costituito concontroricorso il curatore speciale del minore la ricorrente hadepositato memoria.La causa è stata trattata all udienza camerale non partecipata del20 settembre 2023.RITENUTO CHE1. Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione ofalsa applicazione dell art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all art. 403 c.c.nel testo vigente ratione temporis. La parte deduce che è erratal interpretazione data dalla Corte di merito in quanto vi è carenzadi potere dell autorità amministrativa ad emettere il provvedimentoessendo devoluto ogni provvedimento urgente per la protezione delminore all * * * che l art 403 c.c. ha unafunzione residua limitata agli interventi urgenti e che deve essereper il resto coordinata con le leggi sull adozione il minore era daanni affidato ai Servizi sociali e quindi il provvedimento non potevaessere legittimamente adottato dall autorità amministrativa madoveva essere devoluto l autorità giudiziaria.2. Il motivo è infondato.Si discute qui della interpretazione ed applicazione dell art. 403c.c. nella sua formulazione antecedente alla riforma operata dallalegge 206/2021 il quale disponeva che “Quando il minore èmoralmente o materialmente abbandonato o è allevato in localiinsalubri o pericolosi oppure da persone per negligenza immoralitàignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all educazione dilui la pubblica autorità a mezzo degli organi di protezione3 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4741/2023Numero sezionale 3981/2023Numero di raccolta generale 31036/2023Data pubblicazione 08/11/2023dell infanzia lo colloca in luogo sicuro sino a quando si possaprovvedere in modo definitivo alla sua protezione”.* avendo la norma funzione chiaramente residuale essalegittimava e legittima tutt ora nella sua nuova formulazioneconnotata però dalla previsione di un immediato controllo giudizialel intervento della autorità amministrativa per assicurare laprotezione dei minori nelle ipotesi di urgente necessità quando visia il pericolo che l autorità giudiziaria non possa provvederetempestivamente.Lo Stato italiano infatti in quanto firmatario della *di * * sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 ratificatae resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176 ètenuto ad adottare misure idonee “ad assicurare al fanciullo laprotezione e le cure necessarie al suo benessere” tenendo inpreminente considerazione il suo miglior interesse il che richiedetra l altro che le misure per la sua protezione siano adottate con lamassima celerità in particolare quando vi è il rischio che siproducano pregiudizi irreparabili.Come chiarito dalla Corte di merito e come anche riferisce ilcuratore il bambino era sì affidato al * sociale e collocatopresso la madre ma il procedimento che si era aperto nel 2016 eragià concluso con la dichiarazione di decadenza e l affido del minoreall ente. Nel momento in cui è stato adottato il provvedimento exart. 403 c.c. non vi era quindi alcuna autorità giudiziaria presso laquale fosse pendente un processo e sussisteva senz altro il poteredel * di intervenire direttamente sull ambiente familiaresecondo la procedura prevista dal previgente testo dell art 403 c.c.in ordine al quale questa Corte ha affermato il principiocorrettamente richiamato dalla Corte di merito che la norma nonpuò ritenersi abrogata implicitamente dagli art. 2 e 4 della legge n.184 del 1983 poiché essa attiene ad interventi urgenti da assumere4 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4741/2023Numero sezionale 3981/2023Numero di raccolta generale 31036/2023Data pubblicazione 08/11/2023nella fase anteriore all affidamento familiare ma va coordinato conl art. 9 della medesima legge il quale fa obbligo alla pubblicaautorità che venga a conoscenza della situazione di abbandono disegnalarla al Tribunale per i minorenni * 10/08/2007 n.17648come nella specie è avvenuto. Il Tribunale ha poi adottato unprovvedimento di contenuto analogo a quello amministrativoriconoscendo che sussistevano le ragioni di urgenza per provvedere.3. Con il secondo motivo del ricorso ai sensi dell art. 360n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza stante la motivazione apparentedata dalla Corte territoriale a giustificare il rigetto del reclamo inpunto assenza del presupposto dell urgenza necessario perl adozione del provvedimento di cui all art. 403 c.c. La ricorrentededuce che la Corte triestina ha ritenuto “non apprezzabili” leragioni svolte dalla reclamante per negare che si configurassesituazione di urgenza tale da giustificare l allontanamento del minoreed ha reso una motivazione solo apparente o tautologica perché purgraficamente esistente essa non rende percepibile il fondamentodella decisione recando argomentazioni obbiettivamente inidonee afar conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazionedel proprio convincimento di talché essa non consente alcuneffettivo controllo sull esattezza e sulla logicità dello stesso.4. Il motivo è inammissibile.* l apparente censura di nullità della sentenza in realtà siintroducono censure di merito che non possono proporsi in sede dilegittimità.La Corte ha adeguatamente motivato in punto di fatto suipresupposti della urgenza dando atto del contenuto delle relazionidel servizio sociale con riguardo alla condotta del bambino a scuolae al centro minori e ha effettuato una valutazione ex ante sul pericolodi mantenere il minore nell ambiente familiare essendo stati rilevatigravi segnali di malessere consistenti in verbalizzazioni di intento5 di 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 4741/2023Numero sezionale 3981/2023Numero di raccolta generale 31036/2023Data pubblicazione 08/11/2023suicidario continui agiti autolesivi aggressioni agli altri minori ericerca di situazioni di pericolo per la propria incolumità.Ne consegue il rigetto del ricorso con la compensazione dellespese del grado di legittimità attesa la natura della controversiaincentrata sul comprensibile desiderio di conservare la continuità divita con il minore.Va inoltre dato atto che ai sensi dell art. 9 comma 2 del *n. 115 del 2002 non è soggetto al contributo unificato il processocomunque riguardante la prole. *Rigetta il ricorso. * le spese.Dispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza inqualsiasi forma per finalità di informazione scientifica su rivistegiuridiche supporti elettronici o mediante reti di comunicazioneelettronica sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi delle parti riportati nella ordinanza.Così deciso in Roma il 20/09/2023.La Presidente* *6 di 6* **Rigetta il ricorso. * le spese.Dispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza inqualsiasi forma per finalità di informazione scientifica su rivistegiuridiche supporti elettronici o mediante reti di comunicazioneelettronica sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi delle parti riportati nella ordinanza.Così deciso in Roma il 20/09/2023.La Presidente* *6 di 6* *