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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29243/2026

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[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale e l' ha condannata alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, quale titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto, occultato e/o distrutto le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

La ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod pen.

Il ricorso è inammissibile.

Si osserva che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).

Si è affermato che il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024 Ud. (dep. 28/07/2015) Rv. 264223).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che l'imputata, oltre a sottrarre o distruggere le scritture, ha accumulato un debito erariale pari ad euro 20.000,00 ed ha presentato una denuncia di smarrimento dei documenti solo dopo che l'Autorità controllante aveva richiesto l'esibizione della documentazione; né sono stati evidenziati dalla ricorrente i presupposti legittimanti la pretesa richiesta di tale causa di proscioglimento, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Cannerano, Rv. 284160 - 01).

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale e l' ha condannata alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, quale titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto, occultato e/o distrutto le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione. La ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod pen. Il ricorso è inammissibile. Si osserva che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Si è affermato che il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024 Ud. (dep. 28/07/2015) Rv. 264223). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che l'imputata, oltre a sottrarre o distruggere le scritture, ha accumulato un debito erariale pari ad euro 20.000,00 ed ha presentato una denuncia di smarrimento dei documenti solo dopo che l'Autorità controllante aveva richiesto l'esibizione della documentazione; né sono stati evidenziati dalla ricorrente i presupposti legittimanti la pretesa richiesta di tale causa di proscioglimento, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Cannerano, Rv. 284160 - 01). Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M
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