CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 00442/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 27 aprile 2022, il Tribunale di Palermo - investito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]- ha riformato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo il 13 aprile 2022 applicando all'indagato la misura degli arresti domiciliari con l'ausilio di strumentazione elettronica, in sostituzione della custodia cautelare in carcere originariamente disposta. 2. Il Tribunale ha confermato il giudizio di gravità indiziaria formulato dal primo giudice in relazione al delitto di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] asseritamente commesso dall'indagato nella notte del 9 aprile 2022. Nelle prime ore del mattino di quel giorno, personale del Commissariato di [OSCURATO:PERSONA] interveniva su richiesta di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riferito di un'aggressione subita dai propri figli Claudio e [OSCURATO:PERSONA]. Giunti sul posto, gli agenti constatavano la presenza di [OSCURATO:PERSONA] che presentava varie abrasioni e riferiva di essere stato colpito con un bastone chiodato in testa. Il primo referto del [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] di Palermo recava la diagnosi di «frattura avvallata e pluriframmentaria in regione occipito-parietale sinistra, con ferita lacero- contusa», con prognosi riservata. Nel corso delle investigazioni avviate immediatamente, venivano escusse diverse persone allo scopo di comprendere la dinamica dei fatti e, a seguito delle prime dichiarazioni della Pirrotta, la responsabilità del ferimento veniva ricondotta all'indagato. L'ordinanza ha dato ampiamente atto del contenuto delle dichiarazioni rese dalle persone escusse, con particolare riferimento al cugino del ferito, [OSCURATO:PERSONA], e al fratello della vittima, [OSCURATO:PERSONA]. In seguito a quanto dagli stessi dichiarato, con specifico riguardo alla riferita ascrivibilità dell'aggressione subita da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], fidanzato della ex ragazza del ferito, gli operanti si mettevano alla ricerca del predetto acquisendo ulteriori dichiarazioni da [OSCURATO:PERSONA] (fidanzata di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le versioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (in particolare) da un lato e dalla Alainno, dalla Scalici e da Nicotra dall'altro erano contrastati. In particolare, il primo, affermava di essersi trovato con il fratello la notte del 9 aprile 2022 e riferiva che lo scontro fisico tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era stato preceduto da una lite verbale avvenuta la sera precedente.Ne era seguita l'organizzazione di una spedizione punitiva da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di altri amici e parenti (tra cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA]) per colpire [OSCURATO:PERSONA] che, in effetti, era stato malmenato con schiaffi, calci e pugni. L'aggressione aveva avuto termine a seguito dell'intervento del padre della Alaimo. A questo punto, [OSCURATO:PERSONA] aveva afferrato dalla propria automobile la mazza di ferro chiodata e successivamente aveva colpito [OSCURATO:PERSONA]. Diversa la versione resa dalla Alaimo, dalla Scalici e da Nicotra. In particolare, il contrasto riguarda la vera e propria fase in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva colpito [OSCURATO:PERSONA] in quanto entrambi hanno riferito che il primo a colpire l'altro era stato [OSCURATO:PERSONA] utilizzando un bastone prelevato da un cassonetto della spazzatura. Solo a seguito di tale gesto e dopo essere stato reiteratamente colpito, [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, avrebbe preso un bastone da un altro cassonetto e successivamente colpito l'avversario. L'ordinanza ha dato atto, inoltre, delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] che si era recato al [OSCURATO:PERSONA] ricevendo un referto attestante la presenza di lesioni guaribili in un giorno. Quanto al bastone, aveva riferito agli investigatori di averlo portato a casa e successivamente consegnato agli agenti di Polizia. Non veniva rinvenuto sul luogo dello scontro fisico il bastone asseritamente utilizzato da [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza ha motivato in punto di gravità indiziaria relativamente al delitto di tentato omicidio di cui alla rubrica imputativa valorizzando circostanze fattuali, quali lo strumento utilizzato per colpire, le regioni del corpo attinte, le lesioni provocate. Il Tribunale ha escluso la configurabilità della legittima difesa non ritenendo sufficiente la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse colpito l'avversario dopo essere stato aggredito, a sua volta, avendo ritenuto maggiormente credibile, per plurime ragioni specificamente indicate, la versione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella degli altri testi presenti al momento del fatto. In particolare, ha ritenuto non del tutto credibile la circostanza del rinvenimento del bastone di ferro in un cassonetto della spazzatura reputando più verosimile la versione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] si era recato all'incontro con [OSCURATO:PERSONA] munito di bastone, proprio temendo di essere aggredito (come poi avvenuto). E' stato escluso che [OSCURATO:PERSONA] possa avere agito per pura difesa in ragione della sproporzione tra strumento usato ed offesa subita sostanziatasi in un'aggressione che ha comportato lesioni guaribili in un giorno. In punto di esigenze cautelari, è stato ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione in ragione della gravità della condotta posta in essere, che si è risolta nell'utilizzo di una mazza metallica.3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo con il quale ha dedotto violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della operatività dell'esimente della legittima difesa o, comunque, dell'eccesso colposo. Ha richiamato la motivazione del Giudice per le indagini preliminari che, pur avendo applicato la misura cautelare, non aveva convalidato il fermo disposto dal Pubblico ministero con motivazione ritenuta viziata e frutto di una valutazione parziale degli atti delle indagini. Il primo giudice ed il Tribunale avrebbero errato nella valutazione delle dichiarazioni dei congiunti della vittima e dei testi che avevano reso dichiarazioni favorevoli all'indagato. Si trattava, nel secondo caso, di dichiarazioni del tutto coerenti con quelle rese da [OSCURATO:PERSONA]. A supporto di quanto affermato ha riportato, trascrivendole nel corpo del ricorso, le predette dichiarazioni nei punti essenziali. Già in sede di riesame era stato segnalato come la progressione dell'azione violenta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ne aveva determinato la reazione mediante il bastone di ferro rinvenuto nel cassonetto dell'immondizia. A fronte di tale prospettazione, integrante l'invocata applicazione della legittima difesa, secondo il ricorrente, il Tribunale non aveva dato adeguato riscontro. Ricorrevano sia il presupposto dell'attualità del pericolo, essendo in atto un'aggressione da parte di cinque persone, una delle quali (proprio [OSCURATO:PERSONA]) munita di bastone, che quello della ingiustizia dell'offesa costituita proprio dall'aggressione. In subordine, ha prospettato l'esistenza dell'eccesso colposo di cui all'art. 55 cod. pen. Sul punto, il ricorrente ha eccepito il difetto di motivazione, non avendo reso il Tribunale alcuna argomentazione su quanto già richiesto in sede di impugnazione di merito. Nel motivo è stata altresì eccepita la contraddittorietà della motivazione adottata dal Tribunale palermitano ed a supporto sono stati riportati ampi stralci del provvedimento impugnato (pagg. 7 - 11). Nei passaggi riportati, è stato lamentato, non si è tenuto conto di quanto riferito dai testi Alainno, Scalici e Nicotra il cui narrato sarebbe stato anche travisato in merito al luogo dal quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe prelevato il bastone di metallo. La contraddittorietà è stata ravvisata anche nella parte di motivazione che ha preso in considerazione l'entità delle ferite riportate dall'indagato. Inoltre, è stata eccepita la carenza di adeguata motivazione con riferimento alla valutazione dei fatti, da compiersi in relazione alla condizione ex ante esistente al momento dell'aggressione. Sul punto, ha specificamente richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in merito alla prova indiziaria. 4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.Il ricorrente ha presentato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il complesso motivo di impugnazione, pur essendo dichiaratamente articolato secondo la violazione di legge, si sostanzia nella diffusa illustrazione di un vizio motivazionale declinato su plurimi aspetti della ricostruzione fattuale adottata dal Tribunale di Palermo in funzione, tuttavia, del solo aspetto riferito all'esclusione della ricorrenza dell'esimente della legittima difesa e dell'eccesso colposo. Deve essere ricordato che risale a Sez. U, n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 l'insegnamento secondo cui «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie». L'arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità che, da ultimo lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 e Sez. 1, n. 30416 del 25/09/2020, in motivazione. Peraltro, occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213 e molte altre conformi precedenti). Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che, «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». 3. Operata tale doverosa premessa, va, in primo luogo, segnalato che il profilo relativo alla prospettazione della legittima difesa non è stato, in alcun modo, trascurato dal Tribunale palermitano. Da pag. 7 in poi l'ordinanza dei giudici di merito si sofferma ampiamente sul profilo svolgendo argomentazioni non manifestamente illogiche, coerenti e prive di fratture ricostruttive. Il Tribunale ha escluso che la circostanza dell'avere subito l'aggressione abbia automaticamente posto [OSCURATO:PERSONA] nella condizione prevista dalla scriminante. Pur nella riconosciuta fluidità che caratterizza la ricostruzione del fatto in sede cautelare, il Tribunale ha valorizzato la circostanza del rinvenimento del bastone di ferro utilizzato dall'imputato ed il mancato rinvenimento, invece, di quello asseritamente utilizzato da [OSCURATO:PERSONA]. Tale primo elemento è stato ritenuto idoneo a rendere maggiormente credibile [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai testi Alaimo, Scalici e Nicotra. Scarsamente credibile è stato ritenuto anche che [OSCURATO:PERSONA] abbia trovato casualmente il bastone nel cassonetto della spazzatura mentre era impegnato a difendersi dall'aggressione. Anche su tale punto è stato giudicato maggiormente credibile quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] in merito al fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse portato con sé il bastone chiodato che aveva poi preso dal bagagliaio della propria automobile, dopo che si era consumata l'aggressione nei suoi confronti e non vi era più la necessità di difendersi dall'aggressione fisica altrui. Il Tribunale ha motivato anche in punto di sproporzione dell'offesa consumata da [OSCURATO:PERSONA] ai danni di [OSCURATO:PERSONA] avendo l'indagato riportato lesioni guaribili in un giorno a fronte di quelle, ben più imponenti, riportate dalla persona offesa. L'illustrazione, per come ora riassunta, evidenzia che quanto ipotizzato dalla difesa non è stato, in alcun modo, trascurato e sullo stesso vi è stata una motivazione lineare e priva di evidenti profili di illogicità. Le dichiarazioni dei testi che hanno reso dichiarazioni contrastanti con i [OSCURATO:PERSONA] sono state prese in considerazione e motivatamente disattese, così come non è ravvisabile alcun travisamento relativo al posto dal quale [OSCURATO:PERSONA] ha prelevato il bastone di metallo. Alcun profilo di contraddittorietà è inoltre ravvisabile nella parte di motivazione riferita all'entità delle ferite riportate dall'indagato; il dato è stato preso in considerazione in termini del tutto congrui per spiegare quali sono state le modalità dell'aggressione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e quelle dell'azione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA]. Attraverso il vizio di motivazione, quindi, il ricorrente sollecita una rinnovata valutazione del compendio indiziario, ossia un'operazione del tutto preclusa in questa sede di legittimità. La motivazione, infatti, appare manifestamente esente dalle censure mosse dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] che pretende di ripercorrere i vari passaggi argomentativi dell'ordinanza rileggendo ciascun elemento valorizzato dai giudici di merito per escludere la legittima difesa attraverso un'operazione parcellizzata che non tiene conto della lettura unitaria operata nella valutazione dell'intero compendio. Si propone una lettura alternativa dei singoli elementi fattuali che in questa sede non è consentita e ciò si fa con una prospettiva non del tutto coerente rispetto all'impianto motivazionale complessivo dell'ordinanza che ha operato una lettura globale e sinergica degli indizi. 4. Esclusa la legittima difesa, il Tribunale non era onerato di una specifica motivazione in ordine all'eccesso colposo. Va ribadito che «l'assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un'aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi usati» (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279344). In sostanza, «non può essere configurato l'eccesso colposo previsto dall'art. 55 cod. pen. in mancanza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminante, di cui si eccedono colposamente i limiti» (Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013, Paoletti, Rv. 256017). Anche sotto tale profilo, quindi, il motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dich