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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25017/2026

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ned [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2026 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza descritta in epigrafe è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA].ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di mesi due di reclusione per il reato di cui all'ad 337 cod. pen. allo stesso contestato; rilevato che avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato; rilevato che, secondo quanto previsto dall'ad ; 448, comma -bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rilevato che nel caso il ricorrente ha contestato la motivazione resa dal giudice nel negare il beneficio della sospensione condizionale della pena, espressamente rimasto estraneo al patto; ritenùto che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato (ex multis, cfr Sez.

U, n. 23400 del 27/01/2022 Boccardo, Rv. 283191, nella parte motiva, par. 4, punto 2) , esclude che il giudice possa concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena al quale le parti non abbianosubordinato la richiesta di applicazione della pena concordata o al quale, comunque, non abbiano concordemente consentito, attesa la non consentita alterazione del contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti che definisce e delimita il relativo orizzonte decisionale; ritenuto, in coerenza, che tanto rende indifferente il percorso argomentativo tracciato a fondamento della mancata concessione del beneficio e al contempo inammissibile il ricorso, perché prospettato al di fuori dei limiti sopra rassegnati; ritenuto, infine, che la relativa declaratoria va resa de plano, con conseguente condanna del ricorrente alle pronunce di cui all'ad 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ned [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2026 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza descritta in epigrafe è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA].ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di mesi due di reclusione per il reato di cui all'ad 337 cod. pen. allo stesso contestato; rilevato che avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato; rilevato che, secondo quanto previsto dall'ad ; 448, comma -bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rilevato che nel caso il ricorrente ha contestato la motivazione resa dal giudice nel negare il beneficio della sospensione condizionale della pena, espressamente rimasto estraneo al patto; ritenùto che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato (ex multis, cfr Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022 Boccardo, Rv. 283191, nella parte motiva, par. 4, punto 2) , esclude che il giudice possa concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena al quale le parti non abbianosubordinato la richiesta di applicazione della pena concordata o al quale, comunque, non abbiano concordemente consentito, attesa la non consentita alterazione del contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti che definisce e delimita il relativo orizzonte decisionale; ritenuto, in coerenza, che tanto rende indifferente il percorso argomentativo tracciato a fondamento della mancata concessione del beneficio e al contempo inammissibile il ricorso, perché prospettato al di fuori dei limiti sopra rassegnati; ritenuto, infine, che la relativa declaratoria va resa de plano, con conseguente condanna del ricorrente alle pronunce di cui all'ad 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 25017/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris