CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25017/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ned [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2026 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza descritta in epigrafe è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA].ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di mesi due di reclusione per il reato di cui all'ad 337 cod. pen. allo stesso contestato; rilevato che avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato; rilevato che, secondo quanto previsto dall'ad ; 448, comma -bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rilevato che nel caso il ricorrente ha contestato la motivazione resa dal giudice nel negare il beneficio della sospensione condizionale della pena, espressamente rimasto estraneo al patto; ritenùto che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato (ex multis, cfr Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022 Boccardo, Rv. 283191, nella parte motiva, par. 4, punto 2) , esclude che il giudice possa concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena al quale le parti non abbianosubordinato la richiesta di applicazione della pena concordata o al quale, comunque, non abbiano concordemente consentito, attesa la non consentita alterazione del contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti che definisce e delimita il relativo orizzonte decisionale; ritenuto, in coerenza, che tanto rende indifferente il percorso argomentativo tracciato a fondamento della mancata concessione del beneficio e al contempo inammissibile il ricorso, perché prospettato al di fuori dei limiti sopra rassegnati; ritenuto, infine, che la relativa declaratoria va resa de plano, con conseguente condanna del ricorrente alle pronunce di cui all'ad 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M