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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 35847/2022

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 15 / 11/2022 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 4272 /20 19 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 4272del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54H22 G687K) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62E47 G687C) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Gioconda(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57M60 G687Y) rappresentatae difesa, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 35C11 I291E) edEnrica Bastoni (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70E43 H5 01I ) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Fi- renzen. 1676/2018, emessa in data 11 luglio 2018 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 novembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], avendo concesso ipoteca su un immobile di cui era proprietario per il 50% agaranzia di un debito di Gio- conda [OSCURATO:PERSONA] ed avendo subito l’escussione della garanzia da parte del creditore ipotecario, con la vendita coattiva Ric. n. 4272/2019 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 dell’immobile stesso, ha agito in giudizio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] onde ottenere il regresso.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Livorno, il quale ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a pagare al Bianchi l’importo di € 29.000,00, pari alla metà del valore dell’immobile ipotecato stimato in sede esecutiva.

La Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della dec i- sione di primo grado, ha ridotto l’importo della condanna in favore del Bianchi ad € 7.500,00, pari alla metà della somma effettivamente ricavata e distribuita in sede esecutiva in se- guito alla vendita dell’immobile ipotecato.

Ricorre il Bianchi, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « V iolazione e falsa applicazionedegli articoli 2871 I comma c.c. in relazione all’articolo 360c. 1 n. 3 c.p.c.».

Con il secondo motivo si denunzia « ai sensi dell’ art. 360 comma I n. 5 c.p.c. , contraddittoria e insufficiente motivazio- ne su un fatto decisivo della causa».

I due motivi del ricorso esprimono una censura sostanzial- mente unitaria, sono connessi giuridicamente e logicamente e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.

Essi sonoinfondati.

Il ricorrente sostiene che, in sede di regresso nei confronti del debitore, il terzo datore di ipoteca che abbia subito l’escussione della garanzia avrebbe diritto ad ottenere l’effettivo valore di mercato del bene ipotecato e non, come ri- tenuto dalla corte di appello, il solo importo ricavato dalla vendita forzata dello stesso e oggetto di distribuzione all’esito Ric. n. 4272/2019 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 dell’espropriazione promossa per la soddisfazione del credito oggetto di garanzia.

Va condivisa, a giudizio della Corte, la statuizione impugnata.

Nella specie, non vi è dubbio, ed è anzi pacifico, che il Bianchi abbia esercitato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] l’azione di regresso di cui all’art. 2871, comma 1, c.c., ai sensi del quale «il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l’espropriazione ha regresso contro il debitore».

In base a tale disposizione, sia in caso di pagamento sponta- neo dei creditori iscritti, sia in caso di pagamento coattiva- mente eseguito a seguito di espropriazione dell’immobile ipo- tecato, al terzo datore di ipoteca spetta l’azione di regresso contro il debitore: la norma – dettata in tema di ipoteca con- cessa su un proprio immobile da un terzo non debitore – equipara le due indicate situazioni, attribuendo al terzo dato- re,in entrambi i casi, la medesima azione di regresso nei con- fronti del debitore.

L’oggetto dell’azione di regresso da parte del garante nei con- fronti del debitore è specificato, in via generale, nell’art. 1950 c.c. (norma dettata in tema di fideiussione, ma che esprime un principio generale applicabile anche per altre forme di ga- ranzia), il quale stabilisce che il fideiussore che paga il credito- re ha diritto al regresso contro il debitore principale e che tale regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese fatte dopo la denunzia al creditore principale delle istanze a lui ri- volte, nonché gli interessi legali sulle somme pagate dal gior- no del pagamento.

Si deve concludere che l’azione di regresso, anche in caso di ipoteca concessa per un debito altrui ed escussa con l’espropriazione dell’immobile ipotecato, ha comunque ad og- getto l’importo pagato a soddisfazione del debito garantito, ol- tre gli accessori (cioè il capitale, gli interessi e le spese), non il valore effettivo dell’immobile ipotecato e d espropriat o o, in Ric. n. 4272/2019 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 generale, il danno subito dal terzo datore di ipoteca, non trat- tandosi di un’azione risarcitoria ma sostanzialmente di un’obbligazione restitutoria.

In proposito, va quindi affermato il seguente principio di dirit- to: l’azione di regresso è esercitabile dal garante per ottenere la restituzione dell’importo pagato al creditore ipotecario all’esito dell’escussione della garanzia e, dunque, opera nei limiti del prezzo ricavato e distribuito a seguito dalla vendita del bene ipotecatoper la soddisfazione del predetto creditore garantito, mentre non dà diritto a pretendere il preteso effettivo valore di mercato dello stesso.

Che il regresso si possa esercitare esclusivamente per le somme di danaroerogate a i fini della soddisfazione del credito garantitoe dei relativi accessori , trattandosi di azione avente ad oggetto il recupero di quanto corrisposto dal garante al creditore (spontaneamente o coattivamente) , in luogo e nell’interesse del debitore, non di un’azione ris arcitoria e, quindi, che ai suoi fini non rilevi il valore effettivo dell’immobile ipotecato ed eventualmente espropriato, trova indiretta conferma anche ne lla circostanza che lo stesso im- porto ricavato dalla liquidazione dell’immobile ipotecato ed espropriato potrebbe essere ben superiore aquello del credito oggetto di garanzia:in tale ultimo caso , l’attribuzione del rica- vato residuodella vendita, dopo la soddisfazione del creditore garantito, spetta al terzo datore espropriato (ovvero ai suoi creditori personali eventualmente intervenuti nell’esecuzione) e, a maggior ragione, non si giustificherebbe il riconoscimento in suo favore dell’interovalore dell’immobile “ perduto ” , a cari- co del debitore.

La prospettazione posta alla base del ricorso finisc e , in altri termini, per confondere l’azione di regresso prevista dall’art.2871 c.c. con una vera e propria azione risarcitoria, azione Ric. n. 4272/2019 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 che certamente non spetta al terzo datore di ipoteca in virtù del mero paga mento de l creditore garantito (spontane o o coatto che sia), quanto meno in difetto dei presupposti di cui all’art. 2043 c.c., e che, nella specie, non risulta comunque essere stata esercitata in concreto, essendo pacifico che il Bianchi ha semplicemente agito in regresso ai sensi dell’art.2871 c.c..

D’altra parte, è agevole osservareulteriormente, in proposito, che il terzo datore di ipoteca potrebbe sempre evitare l’espropriazione dell’immobile e il conseguente danno, estin- guendo il debito garantito (anche eventualmente mediante ri- chiesta di conversione del pignoramento) ed esercitando poi l’azione di regresso in relazione all’intera somma pagata, nei confronti del debitore.

Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso non può trovare acco- glimento 2.Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi € 4.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , Ric. n. 4272/2019 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 15 / 11/2022 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 4272 /20 19 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 4272del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54H22 G687K) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62E47 G687C) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Gioconda(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57M60 G687Y) rappresentatae difesa, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 35C11 I291E) edEnrica Bastoni (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70E43 H5 01I ) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Fi- renzen. 1676/2018, emessa in data 11 luglio 2018 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 novembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], avendo concesso ipoteca su un immobile di cui era proprietario per il 50% agaranzia di un debito di Gio- conda [OSCURATO:PERSONA] ed avendo subito l’escussione della garanzia da parte del creditore ipotecario, con la vendita coattiva Ric. n. 4272/2019 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 dell’immobile stesso, ha agito in giudizio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] onde ottenere il regresso. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Livorno, il quale ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a pagare al Bianchi l’importo di € 29.000,00, pari alla metà del valore dell’immobile ipotecato stimato in sede esecutiva. La Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della dec i- sione di primo grado, ha ridotto l’importo della condanna in favore del Bianchi ad € 7.500,00, pari alla metà della somma effettivamente ricavata e distribuita in sede esecutiva in se- guito alla vendita dell’immobile ipotecato. Ricorre il Bianchi, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « V iolazione e falsa applicazionedegli articoli 2871 I comma c.c. in relazione all’articolo 360c. 1 n. 3 c.p.c.». Con il secondo motivo si denunzia « ai sensi dell’ art. 360 comma I n. 5 c.p.c. , contraddittoria e insufficiente motivazio- ne su un fatto decisivo della causa». I due motivi del ricorso esprimono una censura sostanzial- mente unitaria, sono connessi giuridicamente e logicamente e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente. Essi sonoinfondati. Il ricorrente sostiene che, in sede di regresso nei confronti del debitore, il terzo datore di ipoteca che abbia subito l’escussione della garanzia avrebbe diritto ad ottenere l’effettivo valore di mercato del bene ipotecato e non, come ri- tenuto dalla corte di appello, il solo importo ricavato dalla vendita forzata dello stesso e oggetto di distribuzione all’esito Ric. n. 4272/2019 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 dell’espropriazione promossa per la soddisfazione del credito oggetto di garanzia. Va condivisa, a giudizio della Corte, la statuizione impugnata. Nella specie, non vi è dubbio, ed è anzi pacifico, che il Bianchi abbia esercitato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] l’azione di regresso di cui all’art. 2871, comma 1, c.c., ai sensi del quale «il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l’espropriazione ha regresso contro il debitore». In base a tale disposizione, sia in caso di pagamento sponta- neo dei creditori iscritti, sia in caso di pagamento coattiva- mente eseguito a seguito di espropriazione dell’immobile ipo- tecato, al terzo datore di ipoteca spetta l’azione di regresso contro il debitore: la norma – dettata in tema di ipoteca con- cessa su un proprio immobile da un terzo non debitore – equipara le due indicate situazioni, attribuendo al terzo dato- re,in entrambi i casi, la medesima azione di regresso nei con- fronti del debitore. L’oggetto dell’azione di regresso da parte del garante nei con- fronti del debitore è specificato, in via generale, nell’art. 1950 c.c. (norma dettata in tema di fideiussione, ma che esprime un principio generale applicabile anche per altre forme di ga- ranzia), il quale stabilisce che il fideiussore che paga il credito- re ha diritto al regresso contro il debitore principale e che tale regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese fatte dopo la denunzia al creditore principale delle istanze a lui ri- volte, nonché gli interessi legali sulle somme pagate dal gior- no del pagamento. Si deve concludere che l’azione di regresso, anche in caso di ipoteca concessa per un debito altrui ed escussa con l’espropriazione dell’immobile ipotecato, ha comunque ad og- getto l’importo pagato a soddisfazione del debito garantito, ol- tre gli accessori (cioè il capitale, gli interessi e le spese), non il valore effettivo dell’immobile ipotecato e d espropriat o o, in Ric. n. 4272/2019 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 generale, il danno subito dal terzo datore di ipoteca, non trat- tandosi di un’azione risarcitoria ma sostanzialmente di un’obbligazione restitutoria. In proposito, va quindi affermato il seguente principio di dirit- to: l’azione di regresso è esercitabile dal garante per ottenere la restituzione dell’importo pagato al creditore ipotecario all’esito dell’escussione della garanzia e, dunque, opera nei limiti del prezzo ricavato e distribuito a seguito dalla vendita del bene ipotecatoper la soddisfazione del predetto creditore garantito, mentre non dà diritto a pretendere il preteso effettivo valore di mercato dello stesso. Che il regresso si possa esercitare esclusivamente per le somme di danaroerogate a i fini della soddisfazione del credito garantitoe dei relativi accessori , trattandosi di azione avente ad oggetto il recupero di quanto corrisposto dal garante al creditore (spontaneamente o coattivamente) , in luogo e nell’interesse del debitore, non di un’azione ris arcitoria e, quindi, che ai suoi fini non rilevi il valore effettivo dell’immobile ipotecato ed eventualmente espropriato, trova indiretta conferma anche ne lla circostanza che lo stesso im- porto ricavato dalla liquidazione dell’immobile ipotecato ed espropriato potrebbe essere ben superiore aquello del credito oggetto di garanzia:in tale ultimo caso , l’attribuzione del rica- vato residuodella vendita, dopo la soddisfazione del creditore garantito, spetta al terzo datore espropriato (ovvero ai suoi creditori personali eventualmente intervenuti nell’esecuzione) e, a maggior ragione, non si giustificherebbe il riconoscimento in suo favore dell’interovalore dell’immobile “ perduto ” , a cari- co del debitore. La prospettazione posta alla base del ricorso finisc e , in altri termini, per confondere l’azione di regresso prevista dall’art.2871 c.c. con una vera e propria azione risarcitoria, azione Ric. n. 4272/2019 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 che certamente non spetta al terzo datore di ipoteca in virtù del mero paga mento de l creditore garantito (spontane o o coatto che sia), quanto meno in difetto dei presupposti di cui all’art. 2043 c.c., e che, nella specie, non risulta comunque essere stata esercitata in concreto, essendo pacifico che il Bianchi ha semplicemente agito in regresso ai sensi dell’art.2871 c.c.. D’altra parte, è agevole osservareulteriormente, in proposito, che il terzo datore di ipoteca potrebbe sempre evitare l’espropriazione dell’immobile e il conseguente danno, estin- guendo il debito garantito (anche eventualmente mediante ri- chiesta di conversione del pignoramento) ed esercitando poi l’azione di regresso in relazione all’intera somma pagata, nei confronti del debitore. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso non può trovare acco- glimento 2.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi € 4.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , Ric. n. 4272/2019 –Sez. 3 – A d. 15 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto
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