CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17016/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 13/10/2025, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 25/06/2020 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di tentato riciclaggio e di possesso ingiustificato di chiave alterate o grimaldelli, condannandolo alla pena di giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]Gianquitto, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 56, 648 cod. pen. e vizi di motivazione, in quanto la sentenza impugnata non offre adeguata dimostrazione della sussistenza della fattispecie del tentativo, ritenendo raggiunta la prova della colpevolezza sulla base di tre elementi (l'aver condotto l'auto in un'officina, la presenza durante le operazioni, l'arrivo con la compagna) senza specificare in che modo si cristallizzi l'obiettivo comune e con argomentare largamente presuntivo, considerato che l'imputato si trovava all'ingresso (ossia, prossimo all'uscita) e che "quella presenza" non si concretizza in una tentativo di riciclaggio, ma nella semplice presenza del ladro. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione, risultando la motivazione sulla recidiva lacunosa circa i rapporti tra i precedenti e l'addebito e le ragioni per cui quest'ultimo sarebbe espressione di ingravescente pericolosità e più accentuata colpevolezza dell'autore. 2.3. Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 648-bis, quarto comma, cod. pen., applicabile per i reati per i quali è comminata una pena inferiore a cinque anni di reclusione, laddove nessuna circostanza aggravante ex art. 625 cod. pen. è stata riconosciuta. 2.4. Il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma del diniego delle circostanze attenuanti generiche, anche in relazione al giudizio di bilanciamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile. La Corte distrettuale ha confermato la sussistenza, nel caso di specie, della fattispecie tentata, argomentando sulla base della valutazione coordinata di plurimi, convergenti elementi, quali la circostanza che l'imputato ha condotto la vettura nell'autodemolizione, la sua presenza alle opere di "cannibalizzazione" (ossia di smontaggio dell'auto provento di furto), il suo arrivo insieme con la compagna che giungeva a bordo di un'altra autovettura. Il ricorrente, invece, muove dalla considerazione dei vari elementi di prova in una prospettiva atomistica e indipendente dal necessario raffronto con il complessivo compendio probatorio valorizzato dalle conformi pronunce di merito (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274), laddove è solo l'esame di tale compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli 2elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). 3. Anche gli ulteriori motivi attinenti al trattamento sanzionatorio sono inammissibili. In linea generale, va ribadito il consolidato indirizzo in forza del quale è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01; conf., ex plurimis, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608 - 01) 3.1. Quanto al secondo motivo, il giudice di appello ha ritenuto la sussistenza dei requisiti della contestata recidiva valorizzando i numerosi precedenti (calcolando l'aumento alla stregua della disciplina dettata dall'ultimo comma dell'art. 99 cod. pen.) - tra l'altro - per delitti contro il patrimonio e il mancato effetto rieducativo espresso dal delitto per il quale si procede. Nei termini indicati, la sentenza impugnata ha dato conto del presupposto della recidiva sulla base di una verifica in concreto che la reiterazione dell'illecito è sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell'autore (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibe', Rv. 247838). 3.2. Il terzo motivo è del tutto inammissibile, in quanto il giudice di appello ha ritenuto che, anche riconoscendo l'attenuante speciale del riciclaggio, la pena irrogata in primo grado risulta del tutto congrua, così, all'evidenza (anche se implicitamente), ritenendola comunque soccombente rispetto alla recidiva reiterata. 3.3. Del pari inammissibile è il quarto motivo, avendo congruamente giustificato la Corte distrettuale la conferma del diniego delle circostanze attenuanti generiche rimarcando, in particolare, l'assenza di elementi positivi suscettibili di positivo apprezzamento in tal senso 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al 3versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.M