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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27079/2025

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ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17314/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi d a ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6454 /202 0 , depositata l’11 dicembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del1° ottobre 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prop ongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della C orte di appello di Roma , depositat a l’11 Oggetto:mutuo -interessi -parametro Euribor dicembre 2020, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia che aveva respinto le loro domand e di accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo concluso il 25 marzo 2005 con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.per usurarietà del tasso di interesse, di condanna della banca al risarcimento dei danni per mancata disponibilità delle somme versate e di accertamento della liberazione del datore di ipoteca e del fideiussore exart. 1956 cod. civ. proposte dalla predetta [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale datrice di ipotecae da [OSCURATO:PERSONA] quale terzo datore di ipoteca e fideiussore ; - la Corte di appello ha riferito che il giudice di primo grado aveva respinto le domande attore in ragione dell’insussistenza dell’allegata usurarietà del tasso di interesse applicato, escludendo che a tale fine dovesse sommarsi il tasso previsto per gli interessi corrispettivi con quello previsto per gli interessi moratori, nonché della genericità e della tardività delle deduzioni relative alle ulteriori voci di costo connesse con l’erogazione del credito; -ha, quindi, disatteso il gravame evidenziando, in primo luogo, che gli appellanti avevano rinunciato ai motivi concernenti la usurarietà dei tassi moratori e , in secondo luogo, che mancava la prova della prospettata nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse corrispettivo per effetto della manipolazione dell’indice Euribor, accertata dalla Commissione Europea, in difetto della dimostrazione della relativa intesa anticoncorrenziale e della connessione tra questa e il contratto dedotto in giudizio; -il ricorso è affidato a tre motiv i ; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ; -i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - la decisione del presente ricorso richiede l’esame della questione, rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza n. 19900 del 19 luglio 2024, relativa alla validità della clausola con cui le parti determinano il tasso di interesse di un contratto di mutuo con riferimento al parametro dell’Euribor; - appare, pertanto, opportuno attendere l’esito della pronuncia di tali Sezioni sulla questione controversa; P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17314/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi d a ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6454 /202 0 , depositata l’11 dicembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del1° ottobre 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prop ongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della C orte di appello di Roma , depositat a l’11 Oggetto:mutuo -interessi -parametro Euribor dicembre 2020, di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia che aveva respinto le loro domand e di accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo concluso il 25 marzo 2005 con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.per usurarietà del tasso di interesse, di condanna della banca al risarcimento dei danni per mancata disponibilità delle somme versate e di accertamento della liberazione del datore di ipoteca e del fideiussore exart. 1956 cod. civ. proposte dalla predetta [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale datrice di ipotecae da [OSCURATO:PERSONA] quale terzo datore di ipoteca e fideiussore ; - la Corte di appello ha riferito che il giudice di primo grado aveva respinto le domande attore in ragione dell’insussistenza dell’allegata usurarietà del tasso di interesse applicato, escludendo che a tale fine dovesse sommarsi il tasso previsto per gli interessi corrispettivi con quello previsto per gli interessi moratori, nonché della genericità e della tardività delle deduzioni relative alle ulteriori voci di costo connesse con l’erogazione del credito; -ha, quindi, disatteso il gravame evidenziando, in primo luogo, che gli appellanti avevano rinunciato ai motivi concernenti la usurarietà dei tassi moratori e , in secondo luogo, che mancava la prova della prospettata nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse corrispettivo per effetto della manipolazione dell’indice Euribor, accertata dalla Commissione Europea, in difetto della dimostrazione della relativa intesa anticoncorrenziale e della connessione tra questa e il contratto dedotto in giudizio; -il ricorso è affidato a tre motiv i ; -resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ; -i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - la decisione del presente ricorso richiede l’esame della questione, rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza n. 19900 del 19 luglio 2024, relativa alla validità della clausola con cui le parti determinano il tasso di interesse di un contratto di mutuo con riferimento al parametro dell’Euribor; - appare, pertanto, opportuno attendere l’esito della pronuncia di tali Sezioni sulla questione controversa; P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
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